14.2014.240
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia
30 dicembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.240
Lugano
30 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.3952 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 17 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 dicembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa l’11 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio, il
17 settembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'379.50
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 26 novembre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 11 dicembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 12 dicembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere
saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 15 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 non
prima del 12 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti
nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi
e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, è ciò che ha fatto la
reclamante nella fattispecie, giacché ha provato di avere versato all’UEF di
Mendrisio fr. 1'635.– il 4 dicembre 2014, ottenendo già l’indomani l’estinzione
dell’esecuzione che ha portato al fallimento, pronunciato successivamente il 12
dicembre.
La tassa di giustizia di primo grado, di fr. 80.–, è stata prelevata dalla
Camera per conto della procedente con l’incasso dell’anticipo della propria
tassa. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato.
3.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, così come
le spese dell’UEF di Mendrisio sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui ritardo a pagare il debito ha obbligato la procedente a
richiedere il fallimento (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, non avendo la controparte dovuto redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 dicembre 2014 dalla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito,
è posta a carico di RE 1.
3. Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).