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Decisione

14.2014.240

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia

30 dicembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 26 novembre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 11 dicembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 12 dicembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2014 per ottenere l’an­­nullamento del fallimento, asserendo di avere

saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 15 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 non

prima del 12 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti

nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi

e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, è ciò che ha fatto la

reclamante nella fattispecie, giacché ha provato di avere versato all’UEF di

Mendrisio fr. 1'635.– il 4 dicembre 2014, ottenendo già l’indomani l’estinzione

dell’esecuzione che ha portato al fallimento, pronunciato successivamente il 12

dicembre.

La tassa di giustizia di primo grado, di fr. 80.–, è stata prelevata dalla

Camera per conto della procedente con l’incasso dell’anticipo della propria

tassa. Il reclamo va pertanto accolto e il fallimento annullato.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, così come

le spese dell’UEF di Mendrisio sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui ritardo a pagare il debito ha obbligato la procedente a

richiedere il fallimento (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, non avendo la controparte dovuto redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 dicembre 2014 dalla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito,

è posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).