14.2014.241
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Sostituzione di parte in seguito a cessione ex art. 260 LEF. Spese di riparazione di un veicolo. Riconoscimento della differenza con l’indennità versata dall’assi
11 aprile 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.241
Lugano
11 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.635 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 7 ottobre 2014 dalla
CO 1
cui è subentrata in seguito a cessione
giusta l’art. 260 LEF la
(rappresentata nel fallimento da Paradiso)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 novembre 2014 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° settembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 9'964.60
oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2013, indicando quale titolo di
credito il “mancato pagamento
differenza FT __________”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 ottobre 2014 la
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14
ottobre 2014, completate il 22 ottobre. Nella replica del 5 novembre 2014, la
parte istante si è sostanzialmente riconfermata nella propria pretesa, mentre
il Pretore aggiunto non ha preso in considerazione per il suo giudizio la
duplica presentata il 22 novembre 2014 dalla convenuta, ritenendola tardiva.
C. Statuendo con decisione 25 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha
accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per fr. 9'964.60 oltre agli interessi del
5% dal 2 luglio 2014 (anziché dal 5 novembre 2013), ponendo a suo carico le
spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 30.– a favore
dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
E. Nel
frattempo, con decreto del 4 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano
ha pronunciato il fallimento della CO 1, poi sospeso per mancanza di attivo il
24 marzo 2015, per poi essere aperto in procedura sommaria con pubblicazione
del 12 maggio 2015, dopo che un creditore aveva anticipato le spese presumibili
fissate dall’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano. In virtù dell’art. 207 cpv.
1 LEF la procedura di reclamo in esame è rimasta sospesa dall’apertura del
fallimento fino a 20 giorni dopo il deposito della graduatoria, avvenuto dal 9
al 28 novembre 2015. L’11 febbraio 2016, l’UF ha ceduto il credito posto in
esecuzione alla C__________.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 dicembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 il 3 dicembre,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
In
virtù dell’autorizzazione rilasciatale dall’UF di Lugano l’11 febbraio 2016
(sopra ad E), la C__________ è subentrata per legge nella procedura di reclamo
al posto della CO 1 quale resistente (art. 83 cpv. 4 CPC; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 31
ad art. 83 CPC).
1.3
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare
dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4
Nel caso specifico, la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista
apparire dubbia, giacché l’escussa, invece di confrontarsi con la sentenza
pretorile, propone una propria versione dei fatti – con nuove allegazioni – e
chiede l’emissione di una fattura corretta sulla base degli importi da lei
indicati. Tuttavia, dalla motivazione si capisce ch’essa intende ottenere la
riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza di
rigetto. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF
136.
V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Invece, poiché il Pretore aggiunto ha
considerato tardiva, e pertanto irricevibile, la duplica presentata da RE 1 in
prima sede dopo la scadenza del termine impartitole al riguardo, e ch’essa non
contesta la decisione su tale punto, i documenti acclusi al reclamo,
segnatamente la lettera 12 marzo 2013 della __________ SA ad A__________ P__________
(doc. 4) e la dichiarazione 22 novembre 2014 di F__________ N__________ (doc.
6), sono pure essi inammissibili (art. 326 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1)
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la documentazione
prodotta dall’istante, in particolare la “conferma d’ordine – riconoscimento di
debito – cessione di credito – procura” sottoscritto dall’escussa, costituisce
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Dalla pretesa
richiesta col precetto esecutivo, egli ha tuttavia ridotto l’inizio del decorso
degli interessi di mora, facendoli partire dal 2 luglio 2014, giorno
corrispondente al primo effettivo sollecito prodotto agli atti. Appurato infine
che l’escussa non ha reso verosimile alcuna delle eccezioni previste dalla legge,
il primo giudice ha così accolto parzialmente l’istanza limitatamente a fr. 9'964.60
oltre agli interessi del 5% dal 2 luglio 2014.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta in particolare due fatture, quella emessa il 13 agosto
2013.
dalla Carrozzeria D__________ Sagl e quella del 5 novembre 2013 inviatale
dalla CO 1. Pur riconoscendo di dovere una parte dell’importo richiesto dall’istante,
l’escussa chiede che sia emessa una nuova fattura che contempli le deduzioni da
lei proposte.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.
4.1
).
5.1
Nella
caso concreto, la reclamante non contesta di aver firmato il 5 novembre 2013 il
documento intitolato “conferma
d’ordine – riconoscimento di debito – cessione di credito – procura” prodotto dall’istante (doc. B), con cui essa ha riconosciuto come
esatta e corretta la fattura di fr. 28'319.15 emessa dalla CO 1 per la
riparazione del suo veicolo e le ha ceduto irrevocabilmente il suo credito nei
confronti della società d’assicurazione __________, impegnandosi a versare alla
Carrozzeria l’eventuale differenza non riconosciuta dall’assicurazione entro trenta
giorni dalla liquidazione. L’istante avendo provato che l’assicurazione le ha
versato solo fr. 18'354.55 (doc. E), il documento del 5 novembre 2013
(doc. B) costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82
cpv. 1 LEF per la differenza tra fr. 28'319.15 e fr. 18'354.55,
ovvero fr. 9'964.60 (v. doc. C). Sulle spese esecutive, invece, decide l’ufficio
d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;
sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del
28.
febbraio 2012). Non è tuttavia necessario correggere il
Dispositivo
dispositivo della decisione impugnata, perché sulla questione delle spese
esecutive non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.
5.2 Per quanto riguarda l’inizio del decorso degli interessi, il Pretore
aggiunto ha giustamente preso in considerazione la data del 2 luglio 2014, in
cui è avvenuto il primo richiamo scritto di pagamento della differenza dovuta
dall’escussa (doc. C).
6. All’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere
esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel caso specifico, RE 1 contesta nel
reclamo la fattura emessa dalla Carrozzeria D__________ (doc. I accluso all’istanza),
di fr. 3'941.90, sostenendo che soli fr. 1'617.05 sono a suo carico,
mentre della differenza (secondo lei di fr. 2'310.–),
corrispondente alle spese di posteggio del veicolo (di fr. 15.– al giorno)
durante i 154 giorni tra quando l’assicurazione __________ ha riconosciuto un
risarcimento e il recupero dell’automobile da parte della CO 1, risponderebbe
quest’ultima. Sennonché, presentata per la prima volta in questa sede, l’allegazione
è inammissibile (v. sopra consid. 1.3), e comunque non poggia su riscontri
oggettivi, giacché il documento da lei invocato al riguardo (n. 4) è a sua
volta irricevibile (sopra consid. 1.4), per tacere del fatto che il 5 novembre
2013 la reclamante ha riconosciuto senza riserve la fattura dell’istante, che
comprendeva quella della Carrozzeria
D__________ (doc. B e D).
6.2 La
reclamante contesta anche le spese per la messa a disposizione di una vettura
di cortesia dal marzo al settembre del 2013, affermando che il socio
proprietario della CO 1 si sarebbe impegnato a mettergliela a disposizione in
compenso delle prestazioni contabili e amministrative fornite dal padre di lei
a favore della carrozzeria. Ma pure tale affermazione risulta nuova – e
pertanto inammissibile – come il documento (n. 6) sul quale si fonda. In definitiva,
il reclamo si avvera dunque integralmente infondato.
7. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al
reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 9'964.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
Comunicazione
a:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).