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Decisione

14.2014.241

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Sostituzione di parte in seguito a cessione ex art. 260 LEF. Spese di riparazione di un veicolo. Riconoscimento della differenza con l’indennità versata dall’assi

11 aprile 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 ottobre 2014 la

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 14

ottobre 2014, completate il 22 ottobre. Nella replica del 5 novembre 2014, la

parte istante si è sostanzialmente riconfermata nella propria pretesa, mentre

il Pretore aggiunto non ha preso in considerazione per il suo giudizio la

duplica presentata il 22 novembre 2014 dalla convenuta, ritenendola tardiva.

C. Statuendo con decisione 25 novembre 2014, il Pretore aggiunto ha

accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta per fr. 9'964.60 oltre agli interessi del

5% dal 2 luglio 2014 (anziché dal 5 novembre 2013), ponendo a suo carico le

spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 30.– a favore

dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2014 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’e­­sito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

E. Nel

frattempo, con decreto del 4 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano

ha pronunciato il fallimento della CO 1, poi sospeso per mancanza di attivo il

24 marzo 2015, per poi essere aperto in procedura sommaria con pubblicazione

del 12 maggio 2015, dopo che un creditore aveva anticipato le spese presumibili

fissate dall’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano. In virtù dell’art. 207 cpv.

1 LEF la procedura di reclamo in esame è rimasta sospesa dall’apertura del

fallimento fino a 20 giorni dopo il deposito della graduatoria, avvenuto dal 9

al 28 novembre 2015. L’11 febbraio 2016, l’UF ha ceduto il credito posto in

esecuzione alla C__________.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 13 dicembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 il 3 dicembre,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

In

virtù dell’autorizzazione rilasciatale dall’UF di Lugano l’11 febbraio 2016

(sopra ad E), la C__________ è subentrata per legge nella procedura di reclamo

al posto della CO 1 quale resistente (art. 83 cpv. 4 CPC; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 31

ad art. 83 CPC).

1.3

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare

dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i

documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4

Nel caso specifico, la ricevibilità del reclamo potrebbe a prima vista

apparire dubbia, giacché l’escussa, invece di confrontarsi con la sentenza

pretorile, propone una propria versione dei fatti – con nuove allegazioni – e

chiede l’emissione di una fattura corretta sulla base degli importi da lei

indicati. Tuttavia, dalla motivazione si capisce ch’essa intende ottenere la

riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza di

rigetto. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF

136.

V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Invece, poiché il Pretore aggiunto ha

considerato tardiva, e pertanto irricevibile, la duplica presentata da RE 1 in

prima sede dopo la scadenza del termine impartitole al riguardo, e ch’essa non

contesta la decisione su tale punto, i documenti acclusi al reclamo,

segnatamente la lettera 12 marzo 2013 della __________ SA ad A__________ P__________

(doc. 4) e la dichiarazione 22 novembre 2014 di F__________ N__________ (doc.

6), sono pure essi inammissibili (art. 326 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1)

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la documentazione

prodotta dall’istante, in particolare la “conferma d’ordine – riconoscimento di

debito – cessione di credito – procura” sottoscritto dall’escussa, costituisce

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Dalla pretesa

richiesta col precetto esecutivo, egli ha tuttavia ridotto l’inizio del decorso

degli interessi di mora, facendoli partire dal 2 luglio 2014, giorno

corrispondente al primo effettivo sollecito prodotto agli atti. Appurato infine

che l’escussa non ha reso verosimile alcuna delle eccezioni previste dalla legge,

il primo giudice ha così accolto parzialmente l’istanza limitatamente a fr. 9'964.60

oltre agli interessi del 5% dal 2 luglio 2014.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta in particolare due fatture, quella emessa il 13 agosto

2013.

dalla Carrozzeria D__________ Sagl e quella del 5 novembre 2013 inviatale

dalla CO 1. Pur riconoscendo di dovere una parte dell’importo richiesto dall’istante,

l’escussa chiede che sia emessa una nuova fattura che contempli le deduzioni da

lei proposte.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

5.1

Nella

caso concreto, la reclamante non contesta di aver firmato il 5 novembre 2013 il

documento intitolato “conferma

d’ordine – riconoscimento di debito – cessione di credito – procura” prodotto dall’i­­stante (doc. B), con cui essa ha riconosciuto come

esatta e corretta la fattura di fr. 28'319.15 emessa dalla CO 1 per la

riparazione del suo veicolo e le ha ceduto irrevocabilmente il suo credito nei

confronti della società d’assicurazione __________, impegnandosi a versare alla

Carrozzeria l’even­­tuale differenza non riconosciuta dall’assicurazione entro trenta

giorni dalla liquidazione. L’istante avendo provato che l’assicura­­zione le ha

versato solo fr. 18'354.55 (doc. E), il documento del 5 novembre 2013

(doc. B) costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF per la differenza tra fr. 28'319.15 e fr. 18'354.55,

ovvero fr. 9'964.60 (v. doc. C). Sulle spese esecutive, invece, decide l’ufficio

d’esecuzione con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128;

sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del

28.

febbraio 2012). Non è tuttavia necessario correggere il

Dispositivo

dispositivo della decisione impugnata, perché sulla questione delle spese

esecutive non ha comunque alcun effetto vincolante per l’Ufficio.

5.2 Per quanto riguarda l’inizio del decorso degli interessi, il Pretore

aggiunto ha giustamente preso in considerazione la data del 2 luglio 2014, in

cui è avvenuto il primo richiamo scritto di pagamento della differenza dovuta

dall’escussa (doc. C).

6. All’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere

esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1 Nel caso specifico, RE 1 contesta nel

reclamo la fattura emessa dalla Carrozzeria D__________ (doc. I accluso all’istanza),

di fr. 3'941.90, sostenendo che soli fr. 1'617.05 sono a suo carico,

mentre della differenza (secondo lei di fr. 2'310.–),

corrispondente alle spese di posteggio del veicolo (di fr. 15.– al giorno)

durante i 154 giorni tra quando l’assicurazione __________ ha riconosciuto un

risarcimento e il recupero dell’automobile da parte della CO 1, risponderebbe

quest’ultima. Sennonché, presentata per la prima volta in questa sede, l’alle­­gazione

è inammissibile (v. sopra consid. 1.3), e comunque non poggia su riscontri

oggettivi, giacché il documento da lei invocato al riguardo (n. 4) è a sua

volta irricevibile (sopra consid. 1.4), per tacere del fatto che il 5 novembre

2013 la reclamante ha riconosciuto senza riserve la fattura dell’istante, che

comprendeva quella della Carrozzeria

D__________ (doc. B e D).

6.2 La

reclamante contesta anche le spese per la messa a disposizione di una vettura

di cortesia dal marzo al settembre del 2013, affermando che il socio

proprietario della CO 1 si sarebbe impegnato a mettergliela a disposizione in

compenso delle prestazioni contabili e amministrative fornite dal padre di lei

a favore della carrozzeria. Ma pure tale affermazione risulta nuova – e

pertanto inammissibile – come il documento (n. 6) sul quale si fonda. In definitiva,

il reclamo si avvera dunque integralmente infondato.

7. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al

reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 9'964.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

Comunicazione

a:

– Pretura

della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).