14.2014.242
Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di sentenze italiane. Alimenti dovuti al figlio che vive in Italia con la madre. Esigenze relative ai documenti da produrre con l’istanza di rigetto. E
8 giugno 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.242
Lugano
8 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2014.3878 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 15 settembre 2014 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 9 dicembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 agosto 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 12'240.82
più interessi del 5% dal 1° agosto 2011, indicando quale titolo di credito gli “arretrati
alimenti non pagati per il figlio __________ dal 2011”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15 settembre
2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
18 novembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo con decisione 21 novembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 dicembre 2014 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Non sono applicabili le norme processuali della Convenzione di Lugano né l’art.
327a CPC (v. sotto consid. 5.2).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9
dicembre 2014 contro la sentenza notificata RE 1 il 1° dicembre, in concreto il
reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza con l’argomento
che i due decreti del Tribunale per i Minorenni di Milano sui quali l’istante
fonda la propria pretesa non possono essere riconosciuti né eseguiti in Svizzera,
siccome essi sono stati prodotti solo in fotocopia, mentre l’art. 53 cpv. 1
della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a
Lugano il 30 ottobre 2007 (in seguito: CLug) esige la presentazione di una
copia che presenti tutte le condizioni di autenticità. Il primo giudice ha pure
rilevato che RE 1, in deroga all’art. 53 cpv. 2 CLug, non aveva prodotto l’attestato
prescritto dall’art. 54 CLug, ma ha rinunciato ad assegnarle un termine per
rimediarvi come previsto dall’art. 55 n. 1 CLug, dal momento che l’istanza
andava comunque respinta per il primo motivo.
3. Nel
reclamo RE 1 lamenta un eccessivo formalismo del Pretore, che all’udienza di
contraddittorio non le ha richiesto di presentare i documenti in originale, ch’essa
afferma di aver avuto con sé, e neppure ha segnalato la mancanza di altri
documenti.
4. Da
parte sua, il convenuto si è opposto al reclamo, sostenendo di aver pagato gli
alimenti dovuti, o quando si è recato a Milano a trovare il figlio o versandoli
sul conto della madre. Egli, inoltre, si duole che l’istante non gli abbia
restituito “dei soldi” e non collabori alla compilazione dei moduli “per gli assegni
INPS e comunali”, impedendogli di percepire la differenza tra l’assegno di
€ 120 da lei percepito in Italia e quello svizzero di fr. 200.– mensili.
Afferma, infine, che il Pretore ha richiesto a entrambe le parti la produzione
delle prove e dei documenti originali.
5. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80
cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80 LEF). Il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni
bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP
(art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione
estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di
garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione presuppone una dichiarazione
di esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin,
op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rif., Staehelin in: Dasser/Oberhammer
[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug),
decisione che può essere pronunciata in una (precedente) procedura indipendente
e unilaterale dal giudice dell’esecuzione (art. 335 cpv. 3 CPC) statuendo a
titolo principale con effetto vincolante per il giudice del rigetto (cfr. art.
81 cpv. 3 LEF), oppure che lo stesso giudice del rigetto può adottare in via pregiudiziale nella causa di rigetto con effetti limitati all’esecuzione
in corso. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, queste due vie
sono aperte all’escutente anche nei casi in cui si applica la (nuova)
Convenzione di Lugano (sentenza del Tribunale federale 5A_367/2013 del 26
settembre 2013, consid. 3, con rinvii, in particolare alla DTF 135 III 324; Messaggio
concernente la revisione della Convenzione di Lugano, FF 2009 1468 ad 2.7.1.3).
5.1 Nella
fattispecie, l’azione sfociata nelle decisioni 24 gennaio 2012 e 29 aprile 2013
del Tribunale per i minorenni di Milano è stata proposta il 26
agosto 2011 (cfr. doc. C e D), quindi dopo l’entrata in vigore della Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS
0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia,
del 1° gennaio 2010. All’exequatur di queste decisioni si applica
dunque quella Convenzione (art. 63 n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, consid. 3.3).
5.2 Siccome
l’istante ha chiesto solo il rigetto dell’opposizione e non anche l’exequatur
a titolo principale delle due decisioni italiane, la procedura è disciplinata
esclusivamente dall’art. 84 LEF e non dalle norme processuali della Convenzione
di Lugano (art. 38 segg. CLug; v. Staehelin,
op. cit., n. 68a ad art. 80 LEF, con riferimento in particolare alla FF
2009 1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125 III 388 consid. 3a; cfr. sentenza
della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013, consid. 4.1). Ciò significa
segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF
e non 41 CLug), che l’escusso può anche far valere le eccezioni dell’art. 81
LEF e che la decisione di rigetto è suscettibile di reclamo nel termine di 10
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con le limitazioni di cognizione previste dall’art.
320 CPC (gli art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC sono inapplicabili).
6. Per
l’art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento di una decisione o
il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della
decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. La procedente deve
inoltre produrre un attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente
dello Stato nel quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario
riportato nell’allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora
detto attestato non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può
fissare un termine per la presentazione o accettare un documento equivalente o,
se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa (art. 55
cpv. 1 CLug).
6.1 Nel
caso concreto, a sostegno della sua richiesta RE 1 ha prodotto la fotocopia dei
decreti 24 gennaio 2012 e 29 aprile 2013 del Tribunale per i minorenni di
Milano, ciò che non adempie, come correttamente rilevato dal primo giudice, le
esigenze imposte dalla Convenzione di Lugano, che richiede la produzione dell’originale
della decisione o di una copia autentica (Jelzer
in: Basler Kommentar zum LugÜ, 2011, n. 3 e 4 ad art. 53 CLug; Naegeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen
(LugÜ), 2a ed. 2011, n. 7 e 8 ad art. 53 CLug). Già si è però detto
che le norme processuali della Convenzione di Lugano non si applicano nella
procedura di rigetto dell’opposizione, e ciò vale in particolare per gli art.
53 e 54 CLug, la cui ragion d’essere, del resto, sta nel carattere unilaterale
della procedura d’exequatur prescritta dalla Convenzione. Quali
documenti debba invece produrre l’istante e con quale potere di cognizione il
giudice li debba esaminare nella causa di rigetto dell’opposizione è definito
dagli art. 80, 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC). Il giudice può
dunque esigere la produzione dell’originale del titolo di rigetto o di una
copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell’autenticità
della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1 CPC). E sarà anche lo stesso
dubbio a eventualmente incitarlo a chiedere la produzione dell’attestato
previsto dall’art. 54 CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug).
6.2 Nel
caso in rassegna, non si evincono dagli atti motivi di dubitare dell’autenticità
delle decisioni italiane prodotte dall’istante e il Pretore non ne ha evocato
neppure uno. Il convenuto, d’altronde, non ha espresso alcuna contestazione in
merito: anzi la sua difesa – fondata sull’asserito pagamento dei contributi a
lui reclamati – poggia sull’ammissione implicita della validità delle decisioni
milanesi. Errata, pertanto, la decisione del primo giudice, laddove ritiene che
esse non possano essere riconosciute né eseguite in Svizzera,
siccome prodotte solo in fotocopia. Fondato, il reclamo andrebbe accolto e la
sentenza impugnata annullata, con rinvio della causa al primo giudice per nuovo
giudizio. Sennonché la cause essendo matura per il giudizio, la Camera può statuire
essa stessa senza indugio (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC).
6.3 Per
abbondanza, giova osservare come non si giungerebbe a un risultato diverso
sebbene si ritenessero applicabili gli art. 53 e 54 CLug. Contrariamente a
quanto afferma il convenuto, in effetti, nulla nel verbale d’udienza indica che
il Pretore abbia chiesto alle parti la produzione dell’originale dei mezzi di
prova. E secondo l’art. 55 cpv. 1 CLug, il primo giudice avrebbe comunque
dovuto impartire all’istante un termine per produrre non soltanto l’attestato
prescritto dall’art. 54 CLug ma anche le decisioni italiane in originale o in
copia autentica (v. Naegeli, op.
cit., n. 3 ad art. 55). Pure in tale ipotesi la retrocessione della causa al
primo giudice sarebbe stata superflua, giacché l’istante ha prodotto i documenti
in questione con il reclamo, sicché la Camera dispone di tutti gli elementi per
il suo giudizio.
6.4 Le
Considerandi
decisioni del Tribunale per i minorenni di Milano costituiscono un valido
titolo di rigetto definitivo per l’importo di fr. 14'458.85,
pari ai 15 contributi alimentari di € 300.– mensili dovuti dal padre dal
febbraio del 2012 (decreto 24 gennaio 2012 [doc. D], che rigetta la domanda di
rimborso delle spese sostenute in passato dalla madre per il mantenimento del
figlio) fino all’aprile del 2013 e ai 16 di € 450.– mensili dal maggio del 2013
(decreto 29 aprile 2013 [doc. C]) all’agosto del 2014 (mese in cui l’istante ha
inoltrato l’esecuzione, v. doc. A), ossia € 11'700.–, che al tasso del 13
agosto 2014 dell’1.2358 secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi
diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 consid. 3)
equivalgono a fr. 14'458.85.
6.5
La
decisione del 24 gennaio 2012 prevede che l’escusso deve inoltre rifondere alla
procedente il “50% delle spese scolastiche (iscrizione ai corsi – esclusa la
mensa – libri di testo, frequentazione di gite curriculari), delle spese
sanitarie non mutuabili, e – se concordate – delle spese per la pratica
sportiva e delle spese straordinarie; quanto all’asilo/scuole il padre è tenuto
a rimborsare le spese in caso di iscrizione a scuola pubblica, altrimenti le
spese dovranno essere preventivamente concordate” (doc. D pag. 3 ad 5).
Nella decisione del 29 aprile 2013, invece, tale onere contributivo del padre
non è più stato previsto perché a seguito dell’impossibilità dei genitori di
concordare la gestione delle spese, al contributo dovuto dal padre per il
mantenimento del figlio sono stati aggiunti € 150.–,
arrivando all’importo onnicomprensivo di € 450.–. A
decorrere dal mese di maggio 2013, pertanto, nessun supplemento può essere
riconosciuto alla madre a tale titolo, la quale del resto non rivendica nulla
al riguardo.
6.6
Per
quanto concerne il periodo prima del maggio del 2013, l’obbligo di rifusione
del 50% delle spese sostenute dalla madre a favore del figlio è implicitamente
subordinato alla condizione (sospensiva) che la procedente le abbia effettivamente
avute e che le stesse rientrino in quelle specificate nella decisione del 24
gennaio 2012.
a) Ora,
il rigetto definitivo dell’opposizione fondato su un credito sottoposto a una
condizione sospensiva può essere concesso solo se il creditore dimostra con
documenti che la condizione si è realizzata (Staehelin,
op. cit., n. 44 ad art. 80). E il creditore è dispensato
da tale prova documentale unicamente quando il debitore riconosce senza riserve
che la condizione si è avverata (Staehelin,
op. cit. loc. cit.). Nella fattispecie, incombe quindi alla procedente
dimostrare l’ammontare e l’assumibilità delle spese sostenute a favore del
figlio. Si tratta infatti di condizioni che riguardano il titolo di rigetto
medesimo (cfr. in materia di rigetto provvisorio la sentenza della CEF
14.1999.104
dell’11 luglio 2000, consid. 4a) e non la successiva
estinzione del credito posto in esecuzione, sicché l’art. 81 LEF non trova
applicazione.
b) Orbene,
al proposito la procedente ha prodotto le ricevute di versamento di € 63.35 (settembre 2012), € 123.72 (ottobre 2012), € 126.09 (novembre 2012), € 118.33
(dicembre 2012), € 51.65 (“anno scol. 2012/13”), € 127.06 (gennaio 2013), € 124.15 (febbraio 2013),
€ 128.03 (marzo 2013) e € 129.– (aprile 2013) per il pagamento al
Comune di __________ delle rette del nido S. __________ (doc. E). Dovendosi
ritenere che l’asilo nido in questione è una struttura pubblica, visto che i
pagamenti sono stati accreditati al servizio tesoreria del Comune di __________,
il padre vi deve partecipare nella misura del 50%. E siccome la madre ha
corrisposto a questo titolo complessivi € 991.38, la decisione del 24
gennaio 2012 costituisce titolo di rigetto definitivo nei confronti di CO 1 per
€ 495.70, corrispondenti a fr. 612.60 al tasso dell’1.2358 al 13
agosto 2014.
c) L’istante
non ha invece dimostrato che le spese per l’acquisto dei medicinali e dei
prodotti farmaceutici indicati sulle svariate ricevute di cassa da lei prodotte
(doc. E) siano spese sanitarie straordinarie (quelle ordinarie sono già ricomprese
nell’assegno, v. sentenza 7 aprile 2005 n. 925 del Tribunale di Bologna, Cassazione
Sezione I) e “non mutuabili” (ossia non
coperte dal servizio sanitario nazionale), e neppure ha dimostrato che i
prodotti acquistati siano stati tutti utilizzati per cura del figlio,
circostanza quest’ultima sulla quale sorgono legittimi dubbi in considerazione
del fatto che da una delle poche ricevute sulle quali figura il tipo di prodotto
acquistato, ossia dalla ricevuta del Supermercato __________ del 24 gennaio
2013, emerge chiaramente che ad essere acquistati sono stati prodotti ad uso
esclusivo della madre (come assorbenti). RE 1 neppure ha dimostrato che le ricevute
di pagamento emesse dalla Clinica __________ e dalla __________, S.R.L. siano
riconducibili a trattamenti sanitari e che gli stessi non siano mutuabili. Le
spese di complessivi € 73.– (+ 7 per
fototessera) per l’ottenimento dei documenti di legittimazione del figlio non
rientrano invece nelle spese per le quali la decisione del 24 gennaio 2012 ha riconosciuto un obbligo contributivo del padre. Ne consegue che le decisioni del 24 gennaio 2012 e del 29
aprile 2013 non possono legittimare il rigetto definitivo dell’opposizione
per la metà delle somme indicate sulle ricevute prodotte dall’istante.
6.7
Riassumendo, le decisioni prodotte giustificano
il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 11'858.40, corrispondenti
ai fr. 14'458.85 dovuti a
titolo di contributi alimentari (sopra consid. 6.4) e ai fr. 612.60 per
la partecipazione al pagamento delle rette dell’asilo nido (sopra consid.
6.
/b), dedotti i fr. 3'213.08 (pari a € 2'600.– al noto tasso
dell’1.2358) che l’istante riconosce implicitamente essere stati versati
dall’escusso tra maggio del 2012 e dicembre del 2013, come emerge dagli avvisi
di accredito della UniCredit da lei acclusi all’istanza (doc. E, ultimi fogli).
7.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio
(art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito
semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF)
creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere
rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (DTF 124 III 503
consid. 3a).
7.1
Nel
caso concreto il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo
di aver pagato gli alimenti dovuti, o quando si è recava a Milano a trovare il
figlio consegnandoli brevi manu all’istante o versandoli sul conto della
madre.
7.2
I
vari documenti bancari emessi dalla UniCredit di __________ prodotti dall’escusso
(doc. 1) attestano i seguenti bonifici a favore di RE 1:
– € 300.– il 2 dicembre 2013 (idem: “situazione al 27.01.2014”),
– € 400.– il
17.
maggio 2013 (idem: “situazione al 22.10.2013”),
– € 600.– il
2.
gennaio 2013 (prodotto in doppio),
– € 600.– il
26.
giugno 2012 (idem: penultimo foglio del doc. 1),
– € 300.– il 30 maggio 2012
(idem: ultimo foglio del doc. 1)
– € 400.– il
29.
luglio 2013 (idem: “situazione al 22.10.2013”).
Questi
bonifici corrispondono agli avvisi di accredito versati agli atti dalla
procedente (doc. E) – e quindi da lei riconosciuti – di cui già si è tenuto
conto (sopra consid. 6.7). Oltre a ciò l’escusso ha pure prodotto la ricevuta
di pagamento postepay del 9 ottobre 2012 di € 500.– (doc.
2), corrispondenti a fr. 617.90 al noto tasso dell’1.2358, che reca la firma
della procedente, motivo per cui vi è da ritenere che per tale importo egli ha
provato l’avvenuto pagamento, non giustificandosi altrimenti la sottoscrizione
della ricevuta da parte di RE 1, la quale del resto non ha contestato di aver
ricevuto la somma in questione (v. verbale dell’udienza 18 novembre 2014,
pag. 2 in fine). L’escusso non ha invece dimostrato la corresponsione di
altri importi a favore della procedente, la semplice affermazione, decisamente
avversata da RE 1, di averle consegnato brevi manu quanto dovutole in
occasione delle sue visite al figlio a Milano essendo rimasta allo stadio di
puro parlo senza alcun supporto probatorio (segnatamente ricevute sottoscritte
dall’istante).
7.3
In
prima sede, CO 1 aveva sostenuto che il 7 aprile 2014, in occasione di un’udienza presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, era stato
fatto ordine al suo datore di lavoro di prelevare dal proprio stipendio fr. 546.75
da versare direttamente sul conto dell’istante, richiamando quale prova l’incarto
SO.2014.__________. Siccome egli non ha riproposto l’argomento nelle
osservazioni al reclamo si può considerare che vi ha rinunciato. Ad ogni modo, è
dubbia la legittimità del richiamo alla luce del principio di celerità che
informa la procedura sommaria (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a CPC), almeno
nei casi in cui, come nella fattispecie, il convenuto quale parte della procedura
pendente presso la Pretura di Lugano poteva produrre già in sede di udienza di
contraddittorio tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri
interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione. La questione sarebbe
comunque potuta rimanere indecisa. Infatti anche nell’ipotesi in cui dall’incarto
richiamato fosse emersa la trattenuta di salario di fr. 546.75 allegata
dal convenuto, ciò non sarebbe stato sufficiente per dimostrare in modo
chiaro e univoco che tale importo sia effettivamente stato versato alla
procedente a partire dal mese di aprile del 2014, in assenza di una conferma del datore di lavoro o dell’escutente.
7.4
Quanto alla doglianza secondo cui l’istante non collaborerebbe alla
compilazione dei moduli “per gli assegni INPS e comunali”, impedendo al
convenuto di percepire la differenza tra l’assegno percepito dalla madre in
Italia e quello svizzero, essa non rientra nelle eccezioni esaustivamente
elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF e non può quindi essere presa in considerazione
in questa sede. Spetta semmai a lui farsi parte diligente presso il giudice
italiano per ottenere una riduzione del contributo alimentare.
8.
In
definitiva, il reclamo va accolto parzialmente, limitatamente a fr. 11'240.50
(fr. 11'858.40 ./. 617.90, sopra
consid. 6.7 e 7.2), oltre agli interessi del 5% dal 6 maggio 2013 (data media
del periodo a cui si riferisce lo scoperto dovuto). La tassa del presente giudizio,
stabilita in virtù degli art. 48 e 61 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre non si
assegna indennità d’inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non avendo la
reclamante formulato in questa sede una richiesta in tal senso. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'240.82, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia
1. Il reclamo è parzialmente accolto e i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 11'240.50 più interessi del 5% dal 6
maggio 2013.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta a
carico suo per fr. 10.– e a carico di CO 1 per i rimanenti fr. 90.–, il
quale rifonderà a controparte fr. 80.– a titolo di indennità ridotta.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo
carico per fr. 20.– e a carico di CO 1 per i rimanenti fr. 180.–. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).