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Decisione

14.2014.242

Rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta di sentenze italiane. Alimenti dovuti al figlio che vive in Italia con la madre. Esigenze relative ai documenti da produrre con l’istanza di rigetto. E

8 giugno 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha motivato la reiezione dell’istanza con l’argomento

che i due decreti del Tribunale per i Minorenni di Milano sui quali l’istante

fonda la propria pretesa non possono essere riconosciuti né eseguiti in Svizzera,

siccome essi sono stati prodotti solo in fotocopia, mentre l’art. 53 cpv. 1

della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento

e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a

Lugano il 30 ottobre 2007 (in seguito: CLug) esige la presentazione di una

copia che presenti tutte le condizioni di autenticità. Il primo giudice ha pure

rilevato che RE 1, in deroga all’art. 53 cpv. 2 CLug, non aveva prodotto l’at­­testato

prescritto dall’art. 54 CLug, ma ha rinunciato ad assegnarle un termine per

rimediarvi come previsto dall’art. 55 n. 1 CLug, dal momento che l’istanza

andava comunque respinta per il primo motivo.

3. Nel

reclamo RE 1 lamenta un eccessivo formalismo del Pretore, che all’udienza di

contraddittorio non le ha richiesto di presentare i documenti in originale, ch’essa

afferma di aver avuto con sé, e neppure ha segnalato la mancanza di altri

documenti.

4. Da

parte sua, il convenuto si è opposto al reclamo, sostenendo di aver pagato gli

alimenti dovuti, o quando si è recato a Milano a trovare il figlio o versandoli

sul conto della madre. Egli, inoltre, si duole che l’istante non gli abbia

restituito “dei soldi” e non collabori alla compilazione dei moduli “per gli assegni

INPS e comunali”, impedendogli di percepire la differenza tra l’assegno di

€ 120 da lei percepito in Italia e quello svizzero di fr. 200.– mensili.

Afferma, infine, che il Pretore ha richiesto a entrambe le parti la produzione

delle prove e dei documenti originali.

5. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato. La nozione di decisione ai sensi dell’art. 80

cpv. 1 LEF concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o

cantonale (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 30 ad art. 80 LEF). Il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni

bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP

(art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di una decisione

estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura di

garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione presuppone una dichiarazione

di esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin,

op. cit., n. 59 e 67 seg. ad art. 80 LEF con rif., Staehelin in: Dasser/Ober­ham­mer

[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8 ad art. 31 CLug),

decisione che può essere pronunciata in una (precedente) procedura indipendente

e unilaterale dal giudice dell’ese­­cuzione (art. 335 cpv. 3 CPC) statuendo a

titolo principale con effetto vincolante per il giudice del rigetto (cfr. art.

81 cpv. 3 LEF), oppure che lo stesso giudice del rigetto può adottare in via pregiudiziale nella causa di rigetto con effetti limitati all’esecu­­zione

in corso. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, queste due vie

sono aperte all’escutente anche nei casi in cui si applica la (nuova)

Convenzione di Lugano (sentenza del Tribunale federale 5A_367/2013 del 26

settembre 2013, consid. 3, con rinvii, in particolare alla DTF 135 III 324; Messaggio

concernente la revisione della Convenzione di Lugano, FF 2009 1468 ad 2.7.1.3).

5.1 Nella

fattispecie, l’azione sfociata nelle decisioni 24 gennaio 2012 e 29 aprile 2013

del Tribunale per i minorenni di Milano è stata proposta il 26

agosto 2011 (cfr. doc. C e D), quindi dopo l’entrata in vigore della Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS

0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in Italia,

del 1° gennaio 2010. All’exe­­quatur di queste decisioni si applica

dunque quella Convenzione (art. 63 n. 1 CLug; sentenza della CEF 14.2012.79 del 10 luglio 2012, consid. 3.3).

5.2 Siccome

l’istante ha chiesto solo il rigetto dell’opposizione e non anche l’exequatur

a titolo principale delle due decisioni italiane, la procedura è disciplinata

esclusivamente dall’art. 84 LEF e non dalle norme processuali della Convenzione

di Lugano (art. 38 segg. CLug; v. Staehelin,

op. cit., n. 68a ad art. 80 LEF, con riferimento in particolare alla FF

2009 1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125 III 388 consid. 3a; cfr. sentenza

della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013, consid. 4.1). Ciò significa

segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF

e non 41 CLug), che l’escusso può anche far valere le eccezioni dell’art. 81

LEF e che la decisione di rigetto è suscettibile di reclamo nel termine di 10

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con le limitazioni di cognizione previste dall’art.

320 CPC (gli art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC sono inapplicabili).

6. Per

l’art. 53 cpv. 1 CLug la parte che chiede il riconoscimento di una decisione o

il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della

decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità. La procedente deve

inoltre produrre un attestato rilasciato dal giudice o dall’autorità competente

dello Stato nel quale è stata emessa la decisione utilizzando il formulario

riportato nell’allegato V della CLug (art. 53 cpv. 2 e art. 54 CLug). Qualora

detto attestato non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può

fissare un termine per la presentazione o accettare un documento equivalente o,

se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa (art. 55

cpv. 1 CLug).

6.1 Nel

caso concreto, a sostegno della sua richiesta RE 1 ha prodotto la fotocopia dei

decreti 24 gennaio 2012 e 29 aprile 2013 del Tribunale per i minorenni di

Milano, ciò che non adempie, come correttamente rilevato dal primo giudice, le

esigenze imposte dalla Convenzione di Lugano, che richiede la produzione dell’originale

della decisione o di una copia autentica (Jelzer

in: Basler Kommentar zum LugÜ, 2011, n. 3 e 4 ad art. 53 CLug; Naegeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen

(LugÜ), 2a ed. 2011, n. 7 e 8 ad art. 53 CLug). Già si è però detto

che le norme processuali della Convenzione di Lugano non si applicano nella

procedura di rigetto dell’opposizione, e ciò vale in particolare per gli art.

53 e 54 CLug, la cui ragion d’essere, del resto, sta nel carattere unilaterale

della procedura d’exequatur prescritta dalla Convenzione. Quali

documenti debba invece produrre l’i­­stante e con quale potere di cognizione il

giudice li debba esaminare nella causa di rigetto dell’opposizione è definito

dagli art. 80, 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC). Il giudice può

dunque esigere la produzione dell’originale del titolo di rigetto o di una

copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell’autenticità

della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1 CPC). E sarà anche lo stesso

dubbio a eventualmente incitarlo a chiedere la produzione dell’attestato

previsto dall’art. 54 CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug).

6.2 Nel

caso in rassegna, non si evincono dagli atti motivi di dubitare dell’autenticità

delle decisioni italiane prodotte dall’istante e il Pretore non ne ha evocato

neppure uno. Il convenuto, d’altron­de, non ha espresso alcuna contestazione in

merito: anzi la sua difesa – fondata sull’asserito pagamento dei contributi a

lui reclamati – poggia sull’ammissione implicita della validità delle decisioni

milanesi. Errata, pertanto, la decisione del primo giudice, laddove ritiene che

esse non possano essere riconosciute né eseguite in Svizzera,

siccome prodotte solo in fotocopia. Fondato, il reclamo andrebbe accolto e la

sentenza impugnata annullata, con rinvio della causa al primo giudice per nuovo

giudizio. Sennonché la cause essendo matura per il giudizio, la Camera può statuire

essa stessa senza indugio (art. 318 cpv. 1 lett. b CPC).

6.3 Per

abbondanza, giova osservare come non si giungerebbe a un risultato diverso

sebbene si ritenessero applicabili gli art. 53 e 54 CLug. Contrariamente a

quanto afferma il convenuto, in effetti, nulla nel verbale d’udienza indica che

il Pretore abbia chiesto alle parti la produzione dell’originale dei mezzi di

prova. E secondo l’art. 55 cpv. 1 CLug, il primo giudice avrebbe comunque

dovuto impartire all’istante un termine per produrre non soltanto l’atte­­stato

prescritto dall’art. 54 CLug ma anche le decisioni italiane in originale o in

copia autentica (v. Naegeli, op.

cit., n. 3 ad art. 55). Pure in tale ipotesi la retrocessione della causa al

primo giudice sarebbe stata superflua, giacché l’istante ha prodotto i documenti

in questione con il reclamo, sicché la Camera dispone di tutti gli elementi per

il suo giudizio.

6.4 Le

Considerandi

decisioni del Tribunale per i minorenni di Milano costituiscono un valido

titolo di rigetto definitivo per l’importo di fr. 14'458.85,

pari ai 15 contributi alimentari di € 300.– mensili dovuti dal padre dal

febbraio del 2012 (decreto 24 gennaio 2012 [doc. D], che rigetta la domanda di

rimborso delle spese sostenute in passato dalla madre per il mantenimento del

figlio) fino all’aprile del 2013 e ai 16 di € 450.– mensili dal maggio del 2013

(decreto 29 aprile 2013 [doc. C]) all’agosto del 2014 (mese in cui l’istante ha

inoltrato l’esecuzione, v. doc. A), ossia € 11'700.–, che al tasso del 13

agosto 2014 dell’1.2358 secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi

diffusi dalla Banca centrale europea (DTF 137 III 625 consid. 3)

equivalgono a fr. 14'458.85.

6.5

La

decisione del 24 gennaio 2012 prevede che l’escusso deve inoltre rifondere alla

procedente il “50% delle spese scolastiche (iscrizione ai corsi – esclusa la

mensa – libri di testo, frequentazione di gite curriculari), delle spese

sanitarie non mutuabili, e – se concordate – delle spese per la pratica

sportiva e delle spese straordinarie; quanto all’asilo/scuole il padre è tenuto

a rimborsare le spese in caso di iscrizione a scuola pubblica, altrimenti le

spese dovranno essere preventivamente concordate” (doc. D pag. 3 ad 5).

Nella decisione del 29 aprile 2013, invece, tale onere contributivo del padre

non è più stato previsto perché a seguito dell’impossibilità dei genitori di

concordare la gestione delle spese, al contributo dovuto dal padre per il

mantenimento del figlio sono stati aggiunti € 150.–,

arrivando all’importo onnicomprensivo di € 450.–. A

decorrere dal mese di maggio 2013, pertanto, nessun supplemento può essere

riconosciuto alla madre a tale titolo, la quale del resto non rivendica nulla

al riguardo.

6.6

Per

quanto concerne il periodo prima del maggio del 2013, l’ob­­bligo di rifusione

del 50% delle spese sostenute dalla madre a favore del figlio è implicitamente

subordinato alla condizione (sospensiva) che la procedente le abbia effettivamente

avute e che le stesse rientrino in quelle specificate nella decisione del 24

gennaio 2012.

a) Ora,

il rigetto definitivo dell’opposizione fondato su un credito sottoposto a una

condizione sospensiva può essere concesso solo se il creditore dimostra con

documenti che la condizione si è realizzata (Staehelin,

op. cit., n. 44 ad art. 80). E il creditore è dispensato

da tale prova documentale unicamente quando il debitore riconosce senza riserve

che la condizione si è avverata (Staehelin,

op. cit. loc. cit.). Nella fattispecie, incombe quindi alla procedente

dimostrare l’ammontare e l’assumibilità delle spese sostenute a favore del

figlio. Si tratta infatti di condizioni che riguardano il titolo di rigetto

medesimo (cfr. in materia di rigetto provvisorio la sentenza della CEF

14.1999.104

dell’11 luglio 2000, consid. 4a) e non la successiva

estinzione del credito posto in esecuzione, sicché l’art. 81 LEF non trova

applicazione.

b) Orbene,

al proposito la procedente ha prodotto le ricevute di versamento di € 63.35 (settembre 2012), € 123.72 (ottobre 2012), € 126.09 (novembre 2012), € 118.33

(dicembre 2012), € 51.65 (“anno scol. 2012/13”), € 127.06 (gennaio 2013), € 124.15 (febbraio 2013),

€ 128.03 (marzo 2013) e € 129.– (aprile 2013) per il pagamento al

Comune di __________ delle rette del nido S. __________ (doc. E). Dovendosi

ritenere che l’asilo nido in questione è una struttura pubblica, visto che i

pagamenti sono stati accreditati al servizio tesoreria del Comune di __________,

il padre vi deve partecipare nella misura del 50%. E siccome la madre ha

corrisposto a questo titolo complessivi € 991.38, la decisione del 24

gennaio 2012 costituisce titolo di rigetto definitivo nei confronti di CO 1 per

€ 495.70, corrispondenti a fr. 612.60 al tasso del­l’1.2358 al 13

agosto 2014.

c) L’istante

non ha invece dimostrato che le spese per l’acquisto dei medicinali e dei

prodotti farmaceutici indicati sulle svariate ricevute di cassa da lei prodotte

(doc. E) siano spese sanitarie straordinarie (quelle ordinarie sono già ricomprese

nell’assegno, v. sentenza 7 aprile 2005 n. 925 del Tribunale di Bologna, Cassazione

Sezione I) e “non mutuabili” (ossia non

coperte dal servizio sanitario nazionale), e neppure ha dimostrato che i

prodotti acquistati siano stati tutti utilizzati per cura del figlio,

circostanza quest’ultima sulla quale sorgono legittimi dubbi in considerazione

del fatto che da una delle poche ricevute sulle quali figura il tipo di prodotto

acquistato, ossia dalla ricevuta del Supermercato __________ del 24 gennaio

2013, emerge chiaramente che ad essere acquistati sono stati prodotti ad uso

esclusivo della madre (come assorbenti). RE 1 neppure ha dimostrato che le ricevute

di pagamento emesse dalla Clinica __________ e dalla __________, S.R.L. siano

riconducibili a trattamenti sanitari e che gli stessi non siano mutuabili. Le

spese di complessivi € 73.– (+ 7 per

fototessera) per l’ottenimento dei documenti di legittimazione del figlio non

rientrano invece nelle spese per le quali la decisione del 24 gennaio 2012 ha riconosciuto un obbligo contributivo del padre. Ne consegue che le decisioni del 24 gennaio 2012 e del 29

aprile 2013 non possono legittimare il rigetto definitivo dell’opposizione

per la metà delle somme indicate sulle ricevute prodotte dall’i­­stante.

6.7

Riassumendo, le decisioni prodotte giustificano

il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 11'858.40, corrispondenti

ai fr. 14'458.85 dovuti a

titolo di contributi alimentari (sopra consid. 6.4) e ai fr. 612.60 per

la partecipazione al pagamento delle rette dell’asi­lo nido (sopra consid.

6.

/b), dedotti i fr. 3'213.08 (pari a € 2'600.– al noto tasso

dell’1.2358) che l’istante riconosce implicitamente essere stati versati

dall’escusso tra maggio del 2012 e dicembre del 2013, come emerge dagli avvisi

di accredito della UniCredit da lei acclusi all’istanza (doc. E, ultimi fogli).

7.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio

(art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito

semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF)

creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere

rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (DTF 124 III 503

consid. 3a).

7.1

Nel

caso concreto il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo

di aver pagato gli alimenti dovuti, o quando si è recava a Milano a trovare il

figlio consegnandoli brevi manu all’istante o versandoli sul conto della

madre.

7.2

I

vari documenti bancari emessi dalla UniCredit di __________ prodotti dall’escusso

(doc. 1) attestano i seguenti bonifici a favore di RE 1:

– € 300.– il 2 dicembre 2013 (idem: “situazione al 27.01.2014”),

– € 400.– il

17.

maggio 2013 (idem: “situazione al 22.10.2013”),

– € 600.– il

2.

gennaio 2013 (prodotto in doppio),

– € 600.– il

26.

giugno 2012 (idem: penultimo foglio del doc. 1),

– € 300.– il 30 maggio 2012

(idem: ultimo foglio del doc. 1)

– € 400.– il

29.

luglio 2013 (idem: “situazione al 22.10.2013”).

Questi

bonifici corrispondono agli avvisi di accredito versati agli atti dalla

procedente (doc. E) – e quindi da lei riconosciuti – di cui già si è tenuto

conto (sopra consid. 6.7). Oltre a ciò l’escusso ha pure prodotto la ricevuta

di pagamento postepay del 9 ottobre 2012 di € 500.– (doc.

2), corrispondenti a fr. 617.90 al noto tasso dell’1.2358, che reca la firma

della procedente, motivo per cui vi è da ritenere che per tale importo egli ha

provato l’avvenuto pagamento, non giustificandosi altrimenti la sottoscrizione

della ricevuta da parte di RE 1, la quale del resto non ha contestato di aver

ricevuto la somma in questione (v. verbale dell’u­­dienza 18 novembre 2014,

pag. 2 in fine). L’escusso non ha invece dimostrato la corresponsione di

altri importi a favore della procedente, la semplice affermazione, decisamente

avversata da RE 1, di averle consegnato brevi manu quanto dovutole in

occasione delle sue visite al figlio a Milano essendo rimasta allo stadio di

puro parlo senza alcun supporto probatorio (segnatamente ricevute sottoscritte

dall’istante).

7.3

In

prima sede, CO 1 aveva sostenuto che il 7 aprile 2014, in occasione di un’udienza presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, era stato

fatto ordine al suo datore di lavoro di prelevare dal proprio stipendio fr. 546.75

da versare direttamente sul conto dell’istante, richiamando quale prova l’in­carto

SO.2014.__________. Siccome egli non ha riproposto l’argomento nelle

osservazioni al reclamo si può considerare che vi ha rinunciato. Ad ogni modo, è

dubbia la legittimità del richiamo alla luce del principio di celerità che

informa la procedura sommaria (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a CPC), almeno

nei casi in cui, come nella fattispecie, il convenuto quale parte della procedura

pendente presso la Pretura di Lugano poteva produrre già in sede di udienza di

contraddittorio tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri

interessi nella procedura di rigetto dell’opposizione. La questione sarebbe

comunque potuta rimanere indecisa. Infatti anche nell’ipotesi in cui dall’incarto

richiamato fosse emersa la trattenuta di salario di fr. 546.75 allegata

dal convenuto, ciò non sarebbe stato sufficiente per dimostrare in modo

chiaro e univoco che tale importo sia effettivamente stato versato alla

procedente a partire dal mese di aprile del 2014, in assenza di una conferma del datore di lavoro o dell’escutente.

7.4

Quanto alla doglianza secondo cui l’i­­stante non collaborerebbe alla

compilazione dei moduli “per gli assegni INPS e comunali”, impedendo al

convenuto di percepire la differenza tra l’assegno percepito dalla madre in

Italia e quello svizzero, essa non rientra nelle eccezioni esaustivamente

elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF e non può quindi essere presa in considerazione

in questa sede. Spetta semmai a lui farsi parte diligente presso il giudice

italiano per ottenere una riduzione del contributo alimentare.

8.

In

definitiva, il reclamo va accolto parzialmente, limitatamente a fr. 11'240.50

(fr. 11'858.40 ./. 617.90, sopra

consid. 6.7 e 7.2), oltre agli interessi del 5% dal 6 maggio 2013 (data media

del periodo a cui si riferisce lo scoperto dovuto). La tassa del presente giudizio,

stabilita in virtù degli art. 48 e 61 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), mentre non si

assegna indennità d’inconve­nienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non avendo la

reclamante formulato in questa sede una richiesta in tal senso. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'240.82, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia

1. Il reclamo è parzialmente accolto e i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 11'240.50 più interessi del 5% dal 6

maggio 2013.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta a

carico suo per fr. 10.– e a carico di CO 1 per i rimanenti fr. 90.–, il

quale rifonderà a controparte fr. 80.– a titolo di indennità ridotta.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo

carico per fr. 20.– e a carico di CO 1 per i rimanenti fr. 180.–. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).