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Decisione

14.2014.243

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di appalto. Cessione delle pretese. Riconoscimento delle fatture della ditta appaltatrice. Assenza di procura a favore della direzione lavori

9 marzo 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido

riconoscimento di debito il contratto d’appalto del 15 settembre 1989,

unitamente alla delibera dei lavori di sostituzione delle vasche da doccia del 16

giugno 1993 e alla fattura di fr. 8'721.75 relativa a tali lavori (v.

sopra ad A). Egli ha d’altronde respinto la contestazione dell’escusso riferita

alla mancata identità tra la __________ SA, menzionata nella convenzione di cessione

su cui l’istante fonda la propria pretesa, e la __________ SA, figurante sui

documenti prodotti quale titolo di rigetto, ritenendo, dopo verifica d’ufficio

a registro di commercio, che entrambe siano riferite alla stessa società, il

secondo nome corrispondendo alla forma abbreviata del primo. Per quanto attiene

invece all’eccezione di prescrizione sollevata dall’e­­scusso, rilevato che il

credito posto in esecuzione riguarda lavori d’artigiani per cui è previsto un

termine di prescrizione di cinque anni nel senso dell’art. 128 cifra 3 CO, il

giudice di prime cure è giunto alla conclusione che la pretesa sia prescritta e

di conseguenza ha respinto l’istanza.

3. Nel

reclamo RE 1 fa valere che al termine di prescrizione quinquennale, interrotto

con la notifica del precetto esecutivo del 3 agosto 1998, è seguito un nuovo

termine di 10 anni in virtù dell’art. 137 cpv. 2 CO, per il fatto che il

credito a lui ceduto è stato riconosciuto mediante il rilascio di un titolo,

come accertato dal Pretore. Tale termine sarebbe poi stato nuovamente interrotto

con una domanda d’esecuzione del 16 luglio 2008, donde l’in­­fondatezza dell’eccezione

di prescrizione.

4. Nelle sue osservazioni al reclamo, il Comune di __________ rimprovera

al primo giudice di non avere trattato esaustivamente le eccezioni e le

obiezioni sollevate in prima sede, in particolare quelle rivolte alla validità

della cessione all’istante dei crediti della __________ SA, ribadendo che essa

concerne soltanto le opere da capomastro previste dal contratto d’appalto del

15 settembre 1989 e non i lavori di sostituzione delle vasche docce, e che la

titolarità del cedente – __________ – non è stata dimostrata. Il Comune, d’altronde,

ripropone l’ecce­­zione di prescrizione, contestando di aver riconosciuto il

credito vantato dall’istante, perché a suo dire l’arch. B__________ non poteva

rappresentarlo in merito agli aspetti finanziari del rapporto d’ap­­palto con

la ditta assuntrice.

5. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).

Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530

consid. 3.2).

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

Considerandi

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1). Un contratto di appalto firmato dal committente può costituire

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione per la mercede pattuita.

6.1

Nel

caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di

debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione sempre che

dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere

prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve verificare

d’ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2014.117 del 3

novembre 2014, consid. 7.2/a; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73 ad art. 82 LEF).

6.2

Nel

caso specifico, a dimostrazione della propria titolarità del credito posto in

esecuzione l’istante ha prodotto la convenzione di cessione conclusa con __________

il 12 giugno 1998, con cui la banca gli ha ceduto tutti i crediti della __________ SA nei confronti del Comune di CO 1, che la ditta le aveva a suo tempo ceduto con cessione

generale del 13 aprile 1979 e con cessione speciale del 5 aprile 1990 di “tutti

i diritti e tutte le pretese risultanti dal contratto di appalto stipulato con

il Comune di CO 1 a dipendenza

della costruzione della casa per anziani” (doc. G accluso all’istanza). Il

problema è che le due cessioni a favore della banca, indicate come allegate

alla convenzione di cessione conclusa con l’istante (doc. G, ad 8), non sono

state prodotte con l’istanza. Ne consegue che il reclamante non ha provato con

documenti che la banca gli abbia validamente ceduto il credito posto in

esecuzione. Già per questa ragione, la sentenza impugnata merita conferma,

ancorché per un altro motivo. D’altronde, a prescindere dal rigore formale che

comunque permea la procedura di rigetto, l’assenza agli atti delle cessioni a

favore della banca non consente di verificare se il credito oggetto della fattura 3 agosto 1993 rientrava (ancora) nella cessione generale del

1979.

(pare invece escluso che sia contemplato dalla cessione speciale del 1990,

v. sotto consid. 6.3/a).

6.3

Per

abbondanza, va inoltre rilevato che né il contratto di appalto del

15.

settembre 1989 per opere da capomastro (doc. B) né lo scritto 25 agosto 1993

con cui l’arch. B__________ ha invitato il Comune di CO 1 a pagare la fattura di fr. 8'721.75 relativa alla

sostituzione delle vasche doccia (doc. E) costituiscono un valido

riconoscimento di debito per il credito posto in esecuzione.

a) Nel

primo caso, oltre al fatto che il contratto del 1989 verosimilmente non

concerne i lavori di sostituzione delle vasche doccia, che sono stati oggetto

di una delibera successiva (quasi quattro anni dopo) e separata (v. conferme

del 16 giugno 1993, doc. C), esso ad ogni modo non verte su una mercede

determinata o determinabile in base agli atti, ma su “l’approssimativo

presumibile importo di fr. 3'162'719.80” (doc. B, pag. 1 in fondo).

b) Quanto

allo scritto del 25 agosto 1993, esso non è sottoscritto da un rappresentante

del Comune di CO 1 ma presumibilmente

da un membro della direzione lavori, l’arch. __________ B__________ (cfr. doc.

C e E). Ora, in linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria

in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art.

32.

cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del

firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è

contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o

della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui

risulta chiaramente che il rappresentante o l’orga­­no era autorizzato a

firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO) (DTF 132 III 142 consid.

4.1

; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Stae­helin, op. cit., n. 57 ad art. 82, con

riferimenti). Nella fattispecie, non vi è agli atti alcuna procura a favore

dell’arch. B__________.

D’altronde,

il potere di rappresentanza dell’architetto a cui è stata

affidata la direzione dei lavori in linea di massima non comprende la facoltà

di riconoscere, a nome del committente, le fatture allestite e inviategli dall’im­pre­sa

di costruzione, a meno di esservi stato autorizzato con una procura espressa

(DTF 118 II 315 consid. 2a; Zindel/Pul­ver

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 20 ad

art. 363 CO). Nel caso contrario, all’architetto compete solo la ricezione

della fattura e l’esame della conformità della stessa sulla base delle proprie

conoscenze nel campo (Gauch/Ter­cier, in: Das

Architektenrecht, 3a ed. 1995,

n. 861; Stierli in: Die Architektenvollmacht, 1988, pag. 99 e seg.). Ebbene,

nel caso concreto non si può dedurre né dalla conferma di delibera (doc. C) né

dall’invito al Comune di pagare la fattura della ditta appaltatrice (doc. E)

una procura espressa a favore della direzione lavori per le questioni

finanziarie. Anzi, la sua competenza si limitava al “controllo e l’invio

[della fattura] alla Committenza” (doc. C), motivo per cui l’arch. B__________

si è limitato a invitare il Comune a effettuare il pagamento della fattura

della __________ SA (doc. E). Il reclamo va pertanto respinto anche per questo

(secondo) motivo.

7.

La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione

degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 8'721.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà al Comune

di CO 1 fr. 600.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).