14.2014.243
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di appalto. Cessione delle pretese. Riconoscimento delle fatture della ditta appaltatrice. Assenza di procura a favore della direzione lavori
9 marzo 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.243
Lugano
9 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.2634 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 giugno 2014 da
RE 1
(patrocinato dall’avv.,)
contro
CO 1,
(patrocinato dall’avv.,)
giudicando sul reclamo del 15
dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2014
dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 settembre 1989 il Comune di CO 1, rappresentato dalla direzione
dei lavori composta degli arch. __________ B__________ e __________ M__________,
ha concluso con la ditta di costruzione __________ SA un contratto d’appalto per
varie opere da capomastro da eseguire presso la casa anziani di __________ “per l’approssimativo presumibile importo di fr. 3'162'719.80”. Più di tre anni dopo, il 16 giugno 1993, in nome della committenza l’arch. B__________ ha comunicato alla __________ SA la delibera a
suo favore del lavoro di sostituzione delle vasche da doccia nella casa
anziani, invitandola a presentare giornalmente i bollettini a regia per la
firma di controllo e a far pervenire la fattura alla direzione dei lavori per
verifica e invio alla committenza. Con scritto sottoscritto il 25 agosto 1993,
l’arch. B__________ ha invitato il CO 1 a effettuare il pagamento della fattura
di fr. 8'721.75 emessa il 3 agosto 1993 dalla ditta per tali lavori. Il 12
giugno 1998 __________ ha ceduto a RE 1 tutte le pretese della __________ SA
nei confronti del Comune di CO 1. Il 25 maggio 1994 la Pretura del Distretto di Lugano ha omologato il concordato per abbandono dell’attivo
intervenuto tra la __________ SA e i suoi creditori. La società è stata radiata
dal registro di commercio il 15 luglio 2003.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano (doc. H), RE 1 ha escusso il Comune di CO 1 per l’incasso
di fr. 8'721.75 più interessi del 6% dal 4 agosto 1993, indicando quale
titolo di credito la “fattura n. 47/93 del 03.08.1993 emessa dalla ditta __________
SA per lavoro di sostituzione vasche docce nella casa anziani __________”. In precedenza, RE 1 aveva già escusso il Comune di CO 1 per il medesimo titolo di credito con precetti esecutivi del 3
agosto 1998 (n. __________), 4 agosto 2008 (n. __________) e 18 aprile 2013 (n.
__________).
C. Avendo
il Comune di CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20
giugno 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione
tenutasi il 25 novembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la
parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate nel
verbale di udienza.
D. Statuendo con decisione 28 novembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità
di fr. 300.– a favore della parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2014 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 19
gennaio 2015, il Comune di CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e protestato tasse, spese e
ripetibili.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta a RE 1 il 3 dicembre 2014, il termine di 10
giorni è scaduto sabato 13 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a
lunedì 15 dicembre 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
Presentato l’ultimo giorno del termine, il reclamo è quindi tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido
riconoscimento di debito il contratto d’appalto del 15 settembre 1989,
unitamente alla delibera dei lavori di sostituzione delle vasche da doccia del 16
giugno 1993 e alla fattura di fr. 8'721.75 relativa a tali lavori (v.
sopra ad A). Egli ha d’altronde respinto la contestazione dell’escusso riferita
alla mancata identità tra la __________ SA, menzionata nella convenzione di cessione
su cui l’istante fonda la propria pretesa, e la __________ SA, figurante sui
documenti prodotti quale titolo di rigetto, ritenendo, dopo verifica d’ufficio
a registro di commercio, che entrambe siano riferite alla stessa società, il
secondo nome corrispondendo alla forma abbreviata del primo. Per quanto attiene
invece all’eccezione di prescrizione sollevata dall’escusso, rilevato che il
credito posto in esecuzione riguarda lavori d’artigiani per cui è previsto un
termine di prescrizione di cinque anni nel senso dell’art. 128 cifra 3 CO, il
giudice di prime cure è giunto alla conclusione che la pretesa sia prescritta e
di conseguenza ha respinto l’istanza.
3. Nel
reclamo RE 1 fa valere che al termine di prescrizione quinquennale, interrotto
con la notifica del precetto esecutivo del 3 agosto 1998, è seguito un nuovo
termine di 10 anni in virtù dell’art. 137 cpv. 2 CO, per il fatto che il
credito a lui ceduto è stato riconosciuto mediante il rilascio di un titolo,
come accertato dal Pretore. Tale termine sarebbe poi stato nuovamente interrotto
con una domanda d’esecuzione del 16 luglio 2008, donde l’infondatezza dell’eccezione
di prescrizione.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo, il Comune di __________ rimprovera
al primo giudice di non avere trattato esaustivamente le eccezioni e le
obiezioni sollevate in prima sede, in particolare quelle rivolte alla validità
della cessione all’istante dei crediti della __________ SA, ribadendo che essa
concerne soltanto le opere da capomastro previste dal contratto d’appalto del
15 settembre 1989 e non i lavori di sostituzione delle vasche docce, e che la
titolarità del cedente – __________ – non è stata dimostrata. Il Comune, d’altronde,
ripropone l’eccezione di prescrizione, contestando di aver riconosciuto il
credito vantato dall’istante, perché a suo dire l’arch. B__________ non poteva
rappresentarlo in merito agli aspetti finanziari del rapporto d’appalto con
la ditta assuntrice.
5. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3).
Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530
consid. 3.2).
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
Considerandi
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1). Un contratto di appalto firmato dal committente può costituire
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede pattuita.
6.1
Nel
caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di
debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione sempre che
dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere
prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve verificare
d’ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2014.117 del 3
novembre 2014, consid. 7.2/a; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73 ad art. 82 LEF).
6.2
Nel
caso specifico, a dimostrazione della propria titolarità del credito posto in
esecuzione l’istante ha prodotto la convenzione di cessione conclusa con __________
il 12 giugno 1998, con cui la banca gli ha ceduto tutti i crediti della __________ SA nei confronti del Comune di CO 1, che la ditta le aveva a suo tempo ceduto con cessione
generale del 13 aprile 1979 e con cessione speciale del 5 aprile 1990 di “tutti
i diritti e tutte le pretese risultanti dal contratto di appalto stipulato con
il Comune di CO 1 a dipendenza
della costruzione della casa per anziani” (doc. G accluso all’istanza). Il
problema è che le due cessioni a favore della banca, indicate come allegate
alla convenzione di cessione conclusa con l’istante (doc. G, ad 8), non sono
state prodotte con l’istanza. Ne consegue che il reclamante non ha provato con
documenti che la banca gli abbia validamente ceduto il credito posto in
esecuzione. Già per questa ragione, la sentenza impugnata merita conferma,
ancorché per un altro motivo. D’altronde, a prescindere dal rigore formale che
comunque permea la procedura di rigetto, l’assenza agli atti delle cessioni a
favore della banca non consente di verificare se il credito oggetto della fattura 3 agosto 1993 rientrava (ancora) nella cessione generale del
1979.
(pare invece escluso che sia contemplato dalla cessione speciale del 1990,
v. sotto consid. 6.3/a).
6.3
Per
abbondanza, va inoltre rilevato che né il contratto di appalto del
15.
settembre 1989 per opere da capomastro (doc. B) né lo scritto 25 agosto 1993
con cui l’arch. B__________ ha invitato il Comune di CO 1 a pagare la fattura di fr. 8'721.75 relativa alla
sostituzione delle vasche doccia (doc. E) costituiscono un valido
riconoscimento di debito per il credito posto in esecuzione.
a) Nel
primo caso, oltre al fatto che il contratto del 1989 verosimilmente non
concerne i lavori di sostituzione delle vasche doccia, che sono stati oggetto
di una delibera successiva (quasi quattro anni dopo) e separata (v. conferme
del 16 giugno 1993, doc. C), esso ad ogni modo non verte su una mercede
determinata o determinabile in base agli atti, ma su “l’approssimativo
presumibile importo di fr. 3'162'719.80” (doc. B, pag. 1 in fondo).
b) Quanto
allo scritto del 25 agosto 1993, esso non è sottoscritto da un rappresentante
del Comune di CO 1 ma presumibilmente
da un membro della direzione lavori, l’arch. __________ B__________ (cfr. doc.
C e E). Ora, in linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria
in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art.
32.
cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del
firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è
contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o
della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui
risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a
firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO) (DTF 132 III 142 consid.
4.1
; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82, con
riferimenti). Nella fattispecie, non vi è agli atti alcuna procura a favore
dell’arch. B__________.
D’altronde,
il potere di rappresentanza dell’architetto a cui è stata
affidata la direzione dei lavori in linea di massima non comprende la facoltà
di riconoscere, a nome del committente, le fatture allestite e inviategli dall’impresa
di costruzione, a meno di esservi stato autorizzato con una procura espressa
(DTF 118 II 315 consid. 2a; Zindel/Pulver
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 20 ad
art. 363 CO). Nel caso contrario, all’architetto compete solo la ricezione
della fattura e l’esame della conformità della stessa sulla base delle proprie
conoscenze nel campo (Gauch/Tercier, in: Das
Architektenrecht, 3a ed. 1995,
n. 861; Stierli in: Die Architektenvollmacht, 1988, pag. 99 e seg.). Ebbene,
nel caso concreto non si può dedurre né dalla conferma di delibera (doc. C) né
dall’invito al Comune di pagare la fattura della ditta appaltatrice (doc. E)
una procura espressa a favore della direzione lavori per le questioni
finanziarie. Anzi, la sua competenza si limitava al “controllo e l’invio
[della fattura] alla Committenza” (doc. C), motivo per cui l’arch. B__________
si è limitato a invitare il Comune a effettuare il pagamento della fattura
della __________ SA (doc. E). Il reclamo va pertanto respinto anche per questo
(secondo) motivo.
7.
La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione
degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 8'721.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà al Comune
di CO 1 fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).