14.2014.248
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile. Motivazione insufficiente
30 dicembre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.248
Lugano
30 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.3868 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 settembre 2014 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 17 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 giugno 2014
dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. A), lo Stato del Canton Ticino ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 12'525.90 oltre interessi del 2.5% dal
17 maggio 2014, invocando quale titolo di credito l’“imposta cantonale 2011”, di fr. 365.70 (“interessi aggiornati sino al 16.05.2014) e di fr. 30.– (“tassa di
diffida 30.11.2013”);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12
settembre 2014 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che
la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 15 ottobre 2014, mentre nella
sua replica del 20 ottobre l’istante ha confermato la sua domanda;
che statuendo con decisione 17 dicembre 2014, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 19 dicembre 2014 per ottenere “una decisione favorevole o perlomeno consone alla realtà”;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate
e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.
321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare,
di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata
sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che
nel caso specifico il reclamante si è limitato a qualificare la decisione
impugnata come “inappropriata” e ad allegare “tutta la documentazione
necessaria per la valutazione”;
che
tale motivazione è manifestamente insufficiente, sicché il reclamo si rivela
inammissibile;
che
– sia rilevato per inciso – anche la motivazione esposta in prima istanza in
sede di osservazioni non giustificherebbe comunque l’annullamento o la modifica
della sentenza impugnata;
che,
infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia
il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia
fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno
che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è
intervenuta la prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo;
che
il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non
renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1);
che
nella fattispecie la decisione di tassazione dopo reclamo emessa il 3 luglio 2013 in merito all’imposta cantonale 2011 (doc. B accluso all’istanza) risulta passata in giudicato –
ciò che il reclamante non contesta – e costituisce così un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione, compresi
gli interessi;
che
in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che
motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati
già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (v. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF);
che
RE 1, in prima istanza, ha sostenuto che il suo reddito nel 2011 era stato di
soli fr. 55'841.– (a fronte dei fr. 143'700.– computati nella
decisione di tassazione), contestando di dovere pagare imposte calcolate d’ufficio
sulla base dei redditi conseguiti negli anni precedenti;
che
siffatta contestazione, come visto, è irricevibile in sede di rigetto dell’opposizione;
che
essa sarebbe semmai dovuta essere fatta valere con un ricorso alla Camera di
diritto tributario contro la decisione di tassazione dopo reclamo (come
peraltro indicato sulla stessa);
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.
Fatti
106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti è stato recentemente rilasciato un attestato di
carenza di beni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese
processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in
spese d’incasso infruttuoso supplementari;
Considerandi
che non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto
redigere osservazioni al reclamo;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'921.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non
si riscuotono oneri processuali.
3. Notificazione
a:
– ;
– Ufficio
esazione e condoni, 6501 Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).