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Decisione

14.2014.248

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile. Motivazione insufficiente

30 dicembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti è stato recentemente rilasciato un attestato di

carenza di beni), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese

processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in

spese d’incasso infruttuoso supplementari;

Considerandi

che non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo dovuto

redigere osservazioni al reclamo;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'921.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non

si riscuotono oneri processuali.

3. Notificazione

a:

– ;

– Ufficio

esazione e condoni, 6501 Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).