14.2014.25
La dichiarazione agli atti non è chiara e non rappresenta, come dovrebbe, una dichiarazione esplicita, non equivoca, non discutibile e non soggetta a interpretazione di voler pagare una determinata so
31 marzo 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2014.25
Data decisione, Autorità:
31.03.2014, CEF
Titolo:
La dichiarazione agli atti non è chiara e non rappresenta, come dovrebbe, una dichiarazione esplicita, non equivoca, non discutibile e non soggetta a interpretazione di voler pagare una determinata somma
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2014.25
Lugano
31 marzo 2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 30 gennaio 2014 da
RE 1
patrocinata dall’avv. PA 1
contro
CO 1
patrocinato dall’avv. PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 13/19 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di __________ per l’importo di
complessivi fr. 21'017.30 oltre interessi al 5%
dal 15 settembre 2013 su fr. 20’631.30;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione
di __________ con decisione
24 gennaio 2014 ha così statuito:
“1. L’istanza
è respinta.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 340.-, sono poste a carico
della parte istante, la quale rifonderà a controparte fr. 630.- a titolo di
indennità.”
Decisione impugnata dall’istante che con reclamo
del 30 gennaio 2014 ha postulato, con
protesta di spese, tasse e ripetibili,
l’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione;
preso atto che con osservazioni 28 febbraio 2014 il
convenuto ha chiesto la reiezione
del reclamo, pure con protesta di spese, tasse e
ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 13/19 novembre 2013 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________ RE 1 procede contro CO 1 per l’incasso di
complessivi fr. 21'017.30 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2013 su fr.
20'631.30, indicando quale titolo di credito:
“1.
Riconoscimento di debito del 14 settembre 2012,
2. Spese
bolletta Pretura,
3. Spese
verbale di sequestro n. __________/13 del 26.09.2013.
Esecuzione
a convalida del sequestro n. __________/13 del 26.09.2013”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Pretura di __________.
B. La
procedente fonda la propria pretesa sul documento
denominato “riconoscimento di debito” di data 14 settembre 2012 (doc.
D), mediante il quale CO 1 ha riconosciuto il debito della ditta __________
verso la ditta “__________ di __________” di fr. 20’631.30.
C. Con
osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione del 9 dicembre 2013 CO 1
si è opposto all’istanza, argomentando che nel doc. D egli non riconosce un
proprio debito bensì il debito della __________, sua ex datrice di lavoro. Il
doc. D costituirebbe una testimonianza scritta rilasciata da CO 1 a favore della procedente nella vertenza che la oppone a __________. In questo documento egli non
dichiarerebbe di assumersi il debito in questione. Inoltre la denominazione “__________”
contenuta nell’asserito riconoscimento di debito sarebbe un’indicazione
alquanto incerta, che non permetterebbe di riconoscere la creditrice
nell’istante in quanto la ragione sociale di quest’ultima è “RE 1”.
D. Con
replica 23 dicembre 2013 RE 1 sostiene che il convenuto avrebbe chiaramente
riconosciuto un suo debito nei confronti dell’istante anche perché egli non
poteva riconoscere un debito della __________ non avendo per detta società mai
avuto il potere di firma o di rappresentanza. La tesi espressa nelle
osservazioni secondo cui il doc. D sarebbe una semplice testimonianza non
sarebbe poi sopportata da alcun elemento di fatto o di diritto.
E. Della
duplica 17 gennaio 2014 di CO 1 si dirà per quanto necessario in seguito.
F. Con
decisione 24 gennaio 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________
ha respinto l’istanza argomentando che dal riconoscimento di debito agli atti
emerge che il convenuto ammette l’esistenza della pretesa di __________ verso __________
ma non che egli abbia voluto obbligarsi personalmente al pagamento dell’importo
di fr. 20'631.30.
G. Con
reclamo 30 gennaio 2014 RE 1 ha postulato l’accoglimento dell’istanza con le
motivazioni già proposte in prima sede.
H. Con
osservazioni 28 febbraio 2014 RE 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto con
argomentazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il 30 gennaio 2014 a fronte di una decisione emessa in data 24 gennaio 2014 e quindi notificata più tardi, il rimedio risulta
tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari
(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La
volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle
forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie
(cfr. Cometta, op. cit., p. 337
con riferimenti).
5.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.
3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
6.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni
stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla
presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni
da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5
con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di
rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il
credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,
op. cit., p. 331; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68
ad art. 84; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s).
7.
La
procedente fonda la propria pretesa sul documento denominato
“Riconoscimento di debito” del 14 settembre 2012
(doc. D), nel quale l’escusso ha dichiarato quanto
segue: “Io sottoscritto sig. CO 1 nato il 07.02.1955, riconosco il debito
della ditta __________ verso la ditta __________ di __________ di fr.
20’6431.30” per le fatture n. 303, 311, 336, 423, 465, 501, 507 e 520.
Nello stesso documento l’escusso ha precisato di riconoscere il debito anche se
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________
contro __________ è stata fatta opposizione dall’amministratore unico della
società.
Questa dichiarazione
- contenuta in un documento che non è chiaro se sia stato sottoscritto da CO 1 a titolo personale o quale rappresentante legale di __________, società in seno alla quale egli non
ha mai rivestito una funzione iscritta nel registro di commercio- non è chiara
e non rappresenta, come dovrebbe, una dichiarazione esplicita, non equivoca,
non discutibile e non soggetta a interpretazione di voler pagare una
determinata somma a RE 1.
In
assenza in particolare di ogni elemento attestante il ruolo che l’escusso
rivestiva in seno alla società debitrice, la dichiarazione del 14 settembre
2012.
necessita di un esame approfondito teso a interpretare la reale volontà
delle parti. Esame questo che non può però essere eseguito in sede di procedura
sommaria, atteso che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto
provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale
significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,
ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op.
cit. in Rep 1989 p. 330). Se ne deve così concludere
che il preteso riconoscimento di debito dell’escusso è lungi dall’essere
liquido al punto da permettere l’applicazione dell’art. 82 LEF. Sulla base di
questi motivi, a conferma della decisione impugnata, non v’è spazio per accogliere
il reclamo che va quindi respinto, caricando alla reclamante, soccombente, la tassa di giustizia, le spese processuali e
le ripetibili (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 95 cpv. 2 e 3,
105.
cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 320 CPC;
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 550.- relative
alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO
1.
fr. 150.- a titolo di ripetibili.
3.
Notificazione a:
- avv. ;
- avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr.
21'017.30 non raggiunge
il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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