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Decisione

14.2014.25

La dichiarazione agli atti non è chiara e non rappresenta, come dovrebbe, una dichiarazione esplicita, non equivoca, non discutibile e non soggetta a interpretazione di voler pagare una determinata so

31 marzo 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 13/19 novembre 2013 dell’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di __________ RE 1 procede contro CO 1 per l’incasso di

complessivi fr. 21'017.30 oltre interessi al 5% dal 15 settembre 2013 su fr.

20'631.30, indicando quale titolo di credito:

“1.

Riconoscimento di debito del 14 settembre 2012,

2. Spese

bolletta Pretura,

3. Spese

verbale di sequestro n. __________/13 del 26.09.2013.

Esecuzione

a convalida del sequestro n. __________/13 del 26.09.2013”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura di __________.

B. La

procedente fonda la propria pretesa sul documento

denominato “riconoscimento di debito” di data 14 settembre 2012 (doc.

D), mediante il quale CO 1 ha riconosciuto il debito della ditta __________

verso la ditta “__________ di __________” di fr. 20’631.30.

C. Con

osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione del 9 dicembre 2013 CO 1

si è opposto all’istanza, argomentando che nel doc. D egli non riconosce un

proprio debito bensì il debito della __________, sua ex datrice di lavoro. Il

doc. D costituirebbe una testimonianza scritta rilasciata da CO 1 a favore della procedente nella vertenza che la oppone a __________. In questo documento egli non

dichiarerebbe di assumersi il debito in questione. Inoltre la denominazione “__________”

contenuta nell’asserito riconoscimento di debito sarebbe un’indicazione

alquanto incerta, che non permetterebbe di riconoscere la creditrice

nell’istante in quanto la ragione sociale di quest’ultima è “RE 1”.

D. Con

replica 23 dicembre 2013 RE 1 sostiene che il convenuto avrebbe chiaramente

riconosciuto un suo debito nei confronti dell’istante anche perché egli non

poteva riconoscere un debito della __________ non avendo per detta società mai

avuto il potere di firma o di rappresentanza. La tesi espressa nelle

osservazioni secondo cui il doc. D sarebbe una semplice testimonianza non

sarebbe poi sopportata da alcun elemento di fatto o di diritto.

E. Della

duplica 17 gennaio 2014 di CO 1 si dirà per quanto necessario in seguito.

F. Con

decisione 24 gennaio 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________

ha respinto l’istanza argomentando che dal riconoscimento di debito agli atti

emerge che il convenuto ammette l’esistenza della pretesa di __________ verso __________

ma non che egli abbia voluto obbligarsi personalmente al pagamento dell’importo

di fr. 20'631.30.

G. Con

reclamo 30 gennaio 2014 RE 1 ha postulato l’accoglimento dell’istanza con le

motivazioni già proposte in prima sede.

H. Con

osservazioni 28 febbraio 2014 RE 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto con

argomentazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto il 30 gennaio 2014 a fronte di una decisione emessa in data 24 gennaio 2014 e quindi notificata più tardi, il rimedio risulta

tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

3.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

4.

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La

volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle

forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie

(cfr. Cometta, op. cit., p. 337

con riferimenti).

5.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.

3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

6.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni

stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla

presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni

da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5

con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di

rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,

op. cit., p. 331; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n. 68

ad art. 84; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s).

7.

La

procedente fonda la propria pretesa sul documento denominato

“Riconoscimento di debito” del 14 settembre 2012

(doc. D), nel quale l’escusso ha dichiarato quanto

segue: “Io sottoscritto sig. CO 1 nato il 07.02.1955, riconosco il debito

della ditta __________ verso la ditta __________ di __________ di fr.

20’6431.30” per le fatture n. 303, 311, 336, 423, 465, 501, 507 e 520.

Nello stesso documento l’escusso ha precisato di riconoscere il debito anche se

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________

contro __________ è stata fatta opposizione dall’amministratore unico della

società.

Questa dichiarazione

- contenuta in un documento che non è chiaro se sia stato sottoscritto da CO 1 a titolo personale o quale rappresentante legale di __________, società in seno alla quale egli non

ha mai rivestito una funzione iscritta nel registro di commercio- non è chiara

e non rappresenta, come dovrebbe, una dichiarazione esplicita, non equivoca,

non discutibile e non soggetta a interpretazione di voler pagare una

determinata somma a RE 1.

In

assenza in particolare di ogni elemento attestante il ruolo che l’escusso

rivestiva in seno alla società debitrice, la dichiarazione del 14 settembre

2012.

necessita di un esame approfondito teso a interpretare la reale volontà

delle parti. Esame questo che non può però essere eseguito in sede di procedura

sommaria, atteso che il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto

provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale

significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida,

ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op.

cit. in Rep 1989 p. 330). Se ne deve così concludere

che il preteso riconoscimento di debito dell’escusso è lungi dall’essere

liquido al punto da permettere l’applicazione dell’art. 82 LEF. Sulla base di

questi motivi, a conferma della decisione impugnata, non v’è spazio per accogliere

il reclamo che va quindi respinto, caricando alla reclamante, soccombente, la tassa di giustizia, le spese processuali e

le ripetibili (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 95 cpv. 2 e 3,

105.

cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 320 CPC;

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 550.- relative

alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO

1.

fr. 150.- a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione a:

- avv. ;

- avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr.

21'017.30 non raggiunge

il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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