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Decisione

14.2014.250

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 maggio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido riconoscimento

di debito il contratto di lavoro del 28 novembre 2008, unitamente all’accordo

relativo alla rescissione consensuale del rapporto di lavoro (“Settlement

Agreement”) sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 2013. Egli, tuttavia, ha

ammesso l’eccezione di compensazione sollevata dalla CO 1, ritenendo che il

credito da essa vantato nei confronti di RE 1 per la restituzione degli

ingiustificati rimborsi spese fosse stato reso sufficientemente verosimile,

soprattutto perché basato su un rapporto allestito dalla primaria società di

revisione __________G. Per questo motivo il Pretore ha quindi respinto l’istanza.

3. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato tutte le argomentazioni

da lui presentate per contestare l’eccezione di compensazione sollevata dalla

convenuta. A suo dire, il rapporto allestito dalla __________G presenterebbe

delle lacune formali e sostanziali tali da richiedere un esame più attento e severo

della verosimiglianza ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Ciò che il primo giudice,

secondo il reclamante, non avrebbe però fatto, incorrendo così in un’errata

applicazione del diritto. In particolare, RE 1 sottolinea l’unilateralità del rapporto

__________, allestito a seguito delle segnalazioni di due dipendenti della CO 1

senza tenere in considerazione l’intera documentazione messa a disposizione, in

particolare le ricevute del 2013, ma soprattutto senza che lui sia stato minimamente

coinvolto. Ricordata la struttura interna e la procedura decisionale della CO 1,

il reclamante osserva come vi fosse un processo di controllo delle spese da lui

sostenute: gli esborsi venivano prima verificati dal finance manager e

dal tesoriere, per poi essere approvati definitivamente da un membro del board.

Oltre a contestare nuovamente le singole poste contenute nel rapporto, egli

rievoca infine la “macroscopica gaffe” di cui la __________G si è resa colpevole

nell’aver confuso la sua persona con un omonimo miliardario americano, che

avrebbe investito in un fondo da lui stesso creato (il B__________ RE 1 Fund).

In conclusione, RE 1 ritiene che l’escussa non abbia reso verosimile alcuna

delle eccezioni proposte, fondando le stesse su di un rapporto “povero, unilaterale

ed incompleto”, il cui allestimento è stato deciso due giorni prima della

sottoscrizione della convenzione transattiva relativa alla fine del rapporto di

lavoro. Chiede perciò l’annullamento della sentenza impugnata.

4. Nelle sue osservazioni al reclamo la CO 1 si limita a ribadire la

validità del rapporto allestito dalla __________G e la fondatezza della pretesa

posta in compensazione, rimproverando ad RE 1 di non essersi confrontato con la

sentenza pretorile ma di aver unicamente proposto argomentazioni di carattere

appellatorio. Ciò che il reclamante contesta con la sua replica spontanea, in

cui sostanzialmente si è riconfermato nelle proprie allegazioni.

5. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1 Il

contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima quale

riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito,

dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo

convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel

periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010

del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

6.2 Nel

caso specifico, non è contestato che il contratto di lavoro del

28 novembre 2008 (doc. E, ad 5.1), unitamente all’accordo relativo alla

rescissione consensuale del rapporto di lavoro (“Settlement Agreement”,

doc. F, ad 5.1) sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 2013, costituiscono in

sé un valido riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF), che giustifica il

rigetto provvisorio del­l’opposizione per le 6 mensilità di € 24'523.1115

l’una (103% di € 23'808.85, doc. G) poste in esecuzione, pari a fr. 179'273.75

al tasso di cambio dell’1.2184 (doc. H), da cui devono essere dedotti

gli oneri sociali.

a) Invero,

secondo la giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il contratto di

lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto

(sentenze della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d;

14.2003.13 del 17 giugno 2003, consid. 4.6; in ultimo luogo: 14.2014.171 del 20

gennaio 2015, consid. 5.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehe­lin, op. cit., n. 126 ad art. 82;

Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF). Se il giudice del rigetto possa (anche) levare l’opposizione per l’importo

lordo, “dedotti i contributi sociali a carico del lavoratore”, è tuttavia

questione discussa, che il Tribunale federale ha lasciato aperta in una

sentenza non pubblicata (5A_441/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 2.3).

b) Nel

caso di specie, non è necessario sciogliere l’interrogativo. Né le parti né l’ufficio

d’esecuzione, infatti, hanno contestato l’osser­­vazione contenuta nella

domanda d’esecuzione (e nel precetto esecutivo), secondo cui quanto richiesto è

l’“importo lordo, da cui dedurre gli usuali oneri per

assicurazioni sociali”. Incomberà quindi all’Ufficio

di esecuzione di Lugano di trattenere e di riversare gli oneri sociali da

quanto dovesse incassare, prima di versare all’escutente l’importo netto che

gli spetta.

7. All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche

essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). L’escusso che eccepisce la

compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti

dell’escu­­tente (art. 120 CO) deve rendere verosimile non solo il suo diritto

a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza,

l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida

non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio

2013, consid. 3.3.3; Staehelin,

op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

7.1 Nella

fattispecie, fondandosi sul cosiddetto “Rapporto __________” (doc. 2) allestito

dalla società di revisione e consulenza __________G __________, la CO 1 ha

eccepito la compensazione con una pretesa di risarcimento di un danno che le

avrebbe causato l’istante quantificato in almeno fr. 579'224.–, costituito

di rimborsi indebiti di fr. 172'759.– per spese non professionali, di fr. 331'465.–

per spese “sconosciute” (non giustificate) e fr. 75'000.– per costi

telefonici senza attinenza con l’attività professionale. RE 1, in replica, ha

censurato il fatto che tale rapporto era stato allestito senza coinvolgerlo

nell’esame della documentazione presa in considerazione e ha ricordato di aver

segnalato con una presa di posizione del 16 maggio 2014 “una lunga serie di

Considerandi

falsità, di imprecisioni e di gravi errori” a suo dire riscontrate in quel documento.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha giudicato l’ec­­cezione

di compensazione verosimile, considerando che il Rapporto __________, poiché

allestito da una primaria società di revisione e consulenza svizzera, “sia fede

facente e rispecchi la situazione riscontrata con l’analisi dei fatti”. Non ha

invece esaminato le contestazioni sollevate dall’istante per infirmarne la

validità, ritenendo che l’esame delle stesse esulino dal suo potere cognitivo e

rinviando, se del caso, la questione al giudice del merito.

7.2

Il

reclamante critica a giusto titolo l’argomentazione del primo giudice. Se è

vero che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso che

non deve sostituirsi al giudice del merito, egli deve comunque esaminare le

eccezioni, anche di merito, sollevate dall’escusso sotto il profilo della

verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF) e non può, pena ledere i principi della

parità di trattamento e del diritto di essere sentito, non esaminare anche le

controargomentazioni dell’escutente, pur sempre valutandole con il metro della

verosimiglianza. Quell’esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che

giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione

della causa al primo giudice. Essendo la causa matura per il giudizio, la

Camera può nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett.

b CPC).

7.3

Il reclamante rileva anzitutto che le

perizie di parte sono parificabili a mere allegazioni di parte, inidonee a

rendere verosimili i fatti allegati, specialmente laddove gli accertamenti sono

lacunosi e irrispettosi del contraddittorio. Orbene, egli lamenta l’unilateralità

del rapporto __________, nella misura in cui afferma di non essere stato

minimamente coinvolto nell’esame della documentazione e nel­­la ricostruzione operata da __________G, la quale non ha neppure

esaminato le accuse rivoltegli sulle spese.

a) In

linea di massima le perizie di parte non hanno alcun valore probante, bensì

sono assimilate a mere allegazioni di parte (DTF 135 III 677 consid. 3.3.1; 132

III 87 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 4A_505/2012 del 6 dicembre

2012, RSPC 2013, 124, consid. 3.5). Nelle procedure sommarie, tuttavia, le singole

asserzioni del perito, ove possano essere assimilate a dichiarazioni testimoniali

scritte o siano confermate da altri concordanti mezzi di prova, sono di per sé

ammissibili quale prova documentale (sentenza della CEF 14.2005.123 del 18

gennaio 2006, consid. 2.2, RtiD 2006 II 790 n. 91c [massima]), il cui valore probante,

pur ridotto (indiziario), va apprezzato liberamente dal giudice in conformità

dell’art. 157 CPC (cfr. Schweizer

in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 177 CPC; sulle

dichiarazioni testimoniali scritte: sentenza della CEF

14.2013.61

del 20 giugno 2013, consid. 4.3 e i rinvii; implicitamente in materia

di opposizione al sequestro: DTF 138 III 238, consid. 4.3.2; in procedura amministrativa:

DTF 137 II 270 seg. consid. 3.2). Come per la perizia giudiziaria i criteri d’apprezzamento

di una perizia privata sono (almeno) la sua completezza, linearità e decisività

(sentenza 4A_505/2012 già citata, consid. 3.5). Il giudice dovrà inoltre valutare

(sommariamente) il grado d’indipendenza del perito e del coinvolgimento della

controparte nell’esecuzione del referto peritale. Una perizia di parte che non

contiene indicazioni puntuali né sul perito né sulle circostanze nelle quali la

valutazione è stata eseguita né sui dettagli del calcolo effettuato dal perito

non ha alcun valore probante (sentenza della CEF 14.2005.123 già citata, consid.

2.

).

b) Nel

caso specifico, dunque, il rapporto __________ non ha di per sé valore di

prova. Non potrebbe, invero, neppure essere qualificato come perizia, poiché,

come si vedrà, gli accertamenti eseguiti dalla __________G

appaiono incompleti, unilaterali e quindi tutt’altro che decisivi.

7.4

L’escussa

non ha, infatti, contestato l’unilateralità del rapporto __________ denunciata

dal reclamante né l’assenza di un suo coinvolgimento nell’esame della

documentazione e nella ricostruzione operata dalla __________G, né in prima istanza

(v. duplica) né in seconda istanza, in cui si è limitata a contestare il carattere

a suo dire appellatorio delle censure del reclamante e a rimproverargli di non

essersi confrontato con le considerazioni del Pretore (osservazioni, ad 15-28).

Sennonché già si è rilevato come il primo giudice abbia rinunciato a torto a esaminare

le doglianze dell’e­­scutente, sicché non c’era nulla con cui confrontarsi. D’altronde,

l’escussa non ha confutato l’assenza di risposta da parte sua o della __________G

alle critiche formali e sostanziali dell’escutente contenute nello scritto 16

maggio 2014 (doc. O). Del resto si evince dallo stesso rapporto __________

che per l’indagine la __________G si è basata unicamente sulla documentazione

raccolta e ricevuta dalla CO 1 (doc. 2, pag. 15 in alto) e non ha sentito RE 1 (8. “Important notice”, doc. 2 pag. 60). L’unilateralità del

rapporto appare così verosimile.

7.5

Secondo

RE 1, il rapporto __________ è anche lacunoso, dal momento che la __________G

non avrebbe verificato le accuse delle cosiddette “gole profonde” (o “whistleblowers”)

né avrebbe considerato per la sua analisi tutte le fatture relative al 2013, nonostante

ne fosse in possesso. Anche su questi punti la controparte è rimasta silente,

limitandosi ad affermare perentoriamente che il rapporto è preciso, puntuale e

imparziale, e di converso la posizione di RE 1 non “chiara, esplicita, non

equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione” (osservazioni al

reclamo, pag. 6). Essa pare misconoscere, tuttavia, che la giurisprudenza da

lei citata (sentenza CEF 14.2010.86 del 4 novembre 2010, consid. 1) riguarda il

riconoscimento di debito invocato quale titolo di rigetto provvisorio e non le

eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, le quali devono essere rese semplicemente

verosimili, ciò che per il principio di parità di trattamento vale anche per le

obiezioni della controparte. In altre parole si tratta nella fattispecie di

determinare se la completezza e l’affidabilità del rapporto sono state rese

verosimili.

Ora,

nella sua presa di posizione del 16 maggio 2014, l’istante ha in

particolare criticato il fatto che l’unica fonte citata nel rapporto della __________G

sono i due whistleblowers, dipendenti della CO

1.

(doc. O n. 13 ad V), e sottolineato che erano state volutamente

escluse parte delle ricevute relative alle spese del 2013 (doc. 2, pag.

6, nota 1 a piè di pagina), ciò che spiegava che meno della metà

di quelle spese erano segnalate come non giustificate (doc. O n. 17 ad VI). Né

la CO 1 né la __________G si sono apparentemente determinate su tali censure e

ad ogni modo non vi sono spiegazioni negli allegati di causa. Non a caso. Si

evince infatti sia dal rapporto __________ (doc. 2, pag. 60) che dalla lettera/contratto

di assunzione del mandato del 6 dicembre 2013 (doc. I, pag. 2 a metà) che la __________G ha declinato ogni responsabilità in merito all’affidabilità e alla completezza

delle informazioni e della documentazione ricevuta dalla CO 1. Già solo da

questi elementi, la verosimiglianza del credito vantato dalla CO 1 appare dubbia.

7.6

Sia nella replica (memoria aggiuntiva del 25

settembre 2014, pag. 5 ad e) che nel reclamo (pag. 9 e 10 ad n. 23 e 24), RE 1

rimprovera alla __________G di non avere tenuto conto del fatto che la CO 1

dispone di un’organizzazione interna (composta, tra l’altro, da un ufficio di

revisione e da comitati di controllo) e di un processo di controllo delle

spese, in base al quale i suoi esborsi venivano sottoposti al finance

manager e al tesoriere per verifica, per poi essere definitivamente

approvati da un membro del board. Come si possa ora a distanza di anni

imputare la pretesa illegittimità di singole spese (e del loro risarcimento) al

reclamante e perché la __________G non abbia affrontato la tematica nel suo

rapporto sono quesiti che secondo lui screditano il rapporto, la cui

superficialità sarebbe anche dimostrata dal fatto che le persone responsabili

per l’allestimento delle note spese e per il controllo delle stesse sono

proprio le “gole profonde”. Anche su queste allegazioni, che in sé appaiono

plausibili, la controparte tace, rafforzando così i precedenti dubbi circa l’affidabilità

del rapporto __________.

7.7

Pure

per quanto riguarda le spese relative all’appartamento di Lugano nonché quelle

di viaggio e di telefonia elencate nel rapporto __________ (replica, pag. 5 ad

f e reclamo, pag. 10 ad 25), la CO 1 non contesta puntualmente le critiche

espresse da RE 1 in prima sede e davanti a questa Camera. Non spiega così come

mai le pigioni dell’appartamento di Lugano messo a disposizione del reclamante

dal 2009, pagate dalla CO 1, a cui il contratto di locazione era intestato,

tutto a un tratto sarebbero spese inclassificabili (“unknown”). Né è

dato di capire perché la datrice di lavoro non ha chiesto spiegazioni sulle spese

di viaggio e di telefono che a distanza di anni ora si ritengono sprovviste di

giustificazione. La scarsa attendibilità del rapporto __________ è dipoi

confermata dal silenzio dell’escussa in merito all’errore in cui pare incorsa

la __________G nell’accusare RE 1 di aver fatto investire fondi dell’escussa in

un fondo (il “B__________ RE 1 Fund”) da lui creato (doc. 2, pag. 54,

nota n. 100), mentre in realtà è stato costituito da un suo omonimo, un famoso

miliardario americano (v. doc. O, pag. 13 ad n. 40 e reclamo ad n. 26).

7.8

Da

quanto precede si evince che il reclamante ha reso verosimile il carattere unilaterale

e almeno in parte lacunoso e inattendibile del rapporto __________, cui non può

quindi essere conferito alcun valore probante, neppure a titolo indiziario, per

quanto concerne l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. Anche

le uniche allegazioni della __________G che la CO 1 ha estrapolato dal rapporto

__________ – ovvero il rimborso tacciato come indebito di fr. 172'759.– per

spese non professionali e di fr. 331'465.– per spese “sconosciute” (unknown)

(tra cui fr. 75'000.– per costi telefonici apparentemente senza attinenza

con l’attività professionale, doc. 2 pagg. 6, 17, 20, 25 e 29) – non rendono

verosimili, alla stregua di dichiarazioni testimoniali scritte, il credito

opposto in compensazione, intanto perché secondo la stessa conclusione della __________G

per fr. 331'465.– il carattere professionale o privato delle spese in

questione non è noto (unknown), mentre la cifra di fr. 172'759.–

qualificata come spese non professionali non è il frutto di una constatazione

diretta, ma poggia in parte su allegazioni dei dipendenti della CO 1 (doc. 2

pagg. 8, 18 e 26) e sull’assenza di giustificativi, senza però che sia stata

data la possibilità ad RE 1 di fornirli, per tacere del fatto che la mancata

reazione della datrice di lavoro prima della conclusione del contratto lascia

pensare che il rimborso delle spese in questione era stato accettato seppure

non fosse, secondo la __________G, conforme alla regolamentazione aziendale. Ne

discende che il credito posto in compensazione non appare verosimile, sicché

reclamo e istanza meritano pieno accoglimento per l’importo lordo posto in

esecuzione (sopra consid. 6.2/b).

8.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 179'273.75, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata

sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo

n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria

per fr. 179'273.75 più interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, da cui l’Ufficio dedurrà gli usuali oneri per assicurazioni sociali.

2. La

tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte

istante, è posta a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a

controparte fr. 3'000.– a titolo di indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, la

quale rifonderà a controparte fr. 4'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).