14.2014.250
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 maggio 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.250
Lugano
7 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 19 maggio 2014 da
RE 1
(patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinata dall’__________. PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 28 novembre 2008 RE 1 e la CO 1 (in seguito: CO 1), associazione
che mira al promovimento e al miglioramento dell’informazione e del trattamento
in ambito oncologico, hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro (“employment
agreement”) di durata determinata, per il quale RE 1 è stato assunto nella
funzione di direttore (CEO) a partire dal 1°aprile 2009. Il contratto prevedeva
un salario lordo annuo di € 275'000.– per 13 mensilità, con un aumento annuale
del 3%, e contemplava inoltre la possibilità di prorogare la durata del rapporto
di lavoro – stabilita per tre anni – fino al più tardi al 31 marzo 2013.
B. Con un successivo accordo (“settlement agreement”)
sottoscritto il 6 dicembre 2013,
RE 1 e la CO 1 hanno concordato l’esonero del
dipendente dallo svolgere il proprio lavoro con effetto immediato e la fine del
rapporto contrattuale per il 1° gennaio 2014. Entro tale data la CO 1 si è
impegnata a corrispondere ad RE 1, tramite un unico versamento, un’indennità
pari a sei mesi di salario. Sennonché con un successivo scritto del 16 gennaio
2014, il presidente della CO 1 informava il reclamante che al momento l’associazione
non era intenzionata a versargli alcunché, poiché era in corso un’indagine
della società di revisione __________G volta ad appurare l’entità delle spese
da lui indebitamente poste a carico della convenuta durante il rapporto di
lavoro. Il 24 marzo 2014 la __________G ha trasmesso alla CO 1 il rapporto (denominato
“__________”) dell’analisi effettuata, che conclude, tra le altre cose,
all’esistenza di un danno complessivo di fr. 504'224.–, composto di fr. 172'759.–
per spese non professionali (“not business related”) e fr. 331'465.–
per spese prive di giustificativi oppure non scindibili tra uso professionale e
privato (“unknown”), in particolare costi telefonici per oltre fr. 80'000.–.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2014 dall’Ufficio di esecuzione
di Lugano, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 179'273.75 più
interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando nei seguenti termini il titolo
di credito: “Contratto di lavoro del 28 novembre 2008 (punto 5.) e
settlement agreement del 6 dicembre 2013 (punto 5.1): 6 mensilità da EUR 24'523.1115
l’una (EUR 147'138.67 al tasso di cambio odierno 1.2184 CHF/EUR). Osservazioni:
importo lordo, da cui dedurre gli usuali oneri per assicurazioni sociali. Il
presente precetto annulla e sostituisce l’esecuzione no. __________”.
D. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 maggio
2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, per l’intero importo (“lordo“) posto in esecuzione. All’udienza di discussione tenutasi il 25 settembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda
mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni scritte incorporate
nel verbale di udienza, cui sono seguite la replica di RE
1, prodotta con una memoria aggiuntiva, e la duplica orale della CO 1, in cui
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione 5 dicembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità
di fr. 3'000.– a favore della parte convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2014 inteso alla
riforma della stessa nel senso dell’accoglimento dell’istanza. Con decreto 23
dicembre 2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto
sospensivo. Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo e protestato tasse, spese e
ripetibili. Con una replica spontanea del 28 gennaio 2015, RE 1 ha ribadito la
propria tesi.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 19 dicembre 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 9 dicembre (secondo il tracciamento degli invii relativi alla raccomandata
n. __________), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto considerato come valido riconoscimento
di debito il contratto di lavoro del 28 novembre 2008, unitamente all’accordo
relativo alla rescissione consensuale del rapporto di lavoro (“Settlement
Agreement”) sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 2013. Egli, tuttavia, ha
ammesso l’eccezione di compensazione sollevata dalla CO 1, ritenendo che il
credito da essa vantato nei confronti di RE 1 per la restituzione degli
ingiustificati rimborsi spese fosse stato reso sufficientemente verosimile,
soprattutto perché basato su un rapporto allestito dalla primaria società di
revisione __________G. Per questo motivo il Pretore ha quindi respinto l’istanza.
3. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato tutte le argomentazioni
da lui presentate per contestare l’eccezione di compensazione sollevata dalla
convenuta. A suo dire, il rapporto allestito dalla __________G presenterebbe
delle lacune formali e sostanziali tali da richiedere un esame più attento e severo
della verosimiglianza ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Ciò che il primo giudice,
secondo il reclamante, non avrebbe però fatto, incorrendo così in un’errata
applicazione del diritto. In particolare, RE 1 sottolinea l’unilateralità del rapporto
__________, allestito a seguito delle segnalazioni di due dipendenti della CO 1
senza tenere in considerazione l’intera documentazione messa a disposizione, in
particolare le ricevute del 2013, ma soprattutto senza che lui sia stato minimamente
coinvolto. Ricordata la struttura interna e la procedura decisionale della CO 1,
il reclamante osserva come vi fosse un processo di controllo delle spese da lui
sostenute: gli esborsi venivano prima verificati dal finance manager e
dal tesoriere, per poi essere approvati definitivamente da un membro del board.
Oltre a contestare nuovamente le singole poste contenute nel rapporto, egli
rievoca infine la “macroscopica gaffe” di cui la __________G si è resa colpevole
nell’aver confuso la sua persona con un omonimo miliardario americano, che
avrebbe investito in un fondo da lui stesso creato (il B__________ RE 1 Fund).
In conclusione, RE 1 ritiene che l’escussa non abbia reso verosimile alcuna
delle eccezioni proposte, fondando le stesse su di un rapporto “povero, unilaterale
ed incompleto”, il cui allestimento è stato deciso due giorni prima della
sottoscrizione della convenzione transattiva relativa alla fine del rapporto di
lavoro. Chiede perciò l’annullamento della sentenza impugnata.
4. Nelle sue osservazioni al reclamo la CO 1 si limita a ribadire la
validità del rapporto allestito dalla __________G e la fondatezza della pretesa
posta in compensazione, rimproverando ad RE 1 di non essersi confrontato con la
sentenza pretorile ma di aver unicamente proposto argomentazioni di carattere
appellatorio. Ciò che il reclamante contesta con la sua replica spontanea, in
cui sostanzialmente si è riconfermato nelle proprie allegazioni.
5. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1 Il
contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima quale
riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito,
dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo
convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel
periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010
del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).
6.2 Nel
caso specifico, non è contestato che il contratto di lavoro del
28 novembre 2008 (doc. E, ad 5.1), unitamente all’accordo relativo alla
rescissione consensuale del rapporto di lavoro (“Settlement Agreement”,
doc. F, ad 5.1) sottoscritto dalle parti il 6 dicembre 2013, costituiscono in
sé un valido riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1 LEF), che giustifica il
rigetto provvisorio dell’opposizione per le 6 mensilità di € 24'523.1115
l’una (103% di € 23'808.85, doc. G) poste in esecuzione, pari a fr. 179'273.75
al tasso di cambio dell’1.2184 (doc. H), da cui devono essere dedotti
gli oneri sociali.
a) Invero,
secondo la giurisprudenza di questa Camera, in linea di massima il contratto di
lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione solo per il salario netto
(sentenze della CEF 14.2001.116 del 17 aprile 2002, consid. 2/b e 2/d;
14.2003.13 del 17 giugno 2003, consid. 4.6; in ultimo luogo: 14.2014.171 del 20
gennaio 2015, consid. 5.1). La dottrina è orientata nello stesso senso (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82;
Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 26 ad art. 82 LEF). Se il giudice del rigetto possa (anche) levare l’opposizione per l’importo
lordo, “dedotti i contributi sociali a carico del lavoratore”, è tuttavia
questione discussa, che il Tribunale federale ha lasciato aperta in una
sentenza non pubblicata (5A_441/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 2.3).
b) Nel
caso di specie, non è necessario sciogliere l’interrogativo. Né le parti né l’ufficio
d’esecuzione, infatti, hanno contestato l’osservazione contenuta nella
domanda d’esecuzione (e nel precetto esecutivo), secondo cui quanto richiesto è
l’“importo lordo, da cui dedurre gli usuali oneri per
assicurazioni sociali”. Incomberà quindi all’Ufficio
di esecuzione di Lugano di trattenere e di riversare gli oneri sociali da
quanto dovesse incassare, prima di versare all’escutente l’importo netto che
gli spetta.
7. All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza
le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche
essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). L’escusso che eccepisce la
compensazione del credito posto in esecuzione con una sua pretesa nei confronti
dell’escutente (art. 120 CO) deve rendere verosimile non solo il suo diritto
a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza,
l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida
non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio
2013, consid. 3.3.3; Staehelin,
op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
7.1 Nella
fattispecie, fondandosi sul cosiddetto “Rapporto __________” (doc. 2) allestito
dalla società di revisione e consulenza __________G __________, la CO 1 ha
eccepito la compensazione con una pretesa di risarcimento di un danno che le
avrebbe causato l’istante quantificato in almeno fr. 579'224.–, costituito
di rimborsi indebiti di fr. 172'759.– per spese non professionali, di fr. 331'465.–
per spese “sconosciute” (non giustificate) e fr. 75'000.– per costi
telefonici senza attinenza con l’attività professionale. RE 1, in replica, ha
censurato il fatto che tale rapporto era stato allestito senza coinvolgerlo
nell’esame della documentazione presa in considerazione e ha ricordato di aver
segnalato con una presa di posizione del 16 maggio 2014 “una lunga serie di
Considerandi
falsità, di imprecisioni e di gravi errori” a suo dire riscontrate in quel documento.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha giudicato l’eccezione
di compensazione verosimile, considerando che il Rapporto __________, poiché
allestito da una primaria società di revisione e consulenza svizzera, “sia fede
facente e rispecchi la situazione riscontrata con l’analisi dei fatti”. Non ha
invece esaminato le contestazioni sollevate dall’istante per infirmarne la
validità, ritenendo che l’esame delle stesse esulino dal suo potere cognitivo e
rinviando, se del caso, la questione al giudice del merito.
7.2
Il
reclamante critica a giusto titolo l’argomentazione del primo giudice. Se è
vero che il potere cognitivo del giudice del rigetto è limitato, nel senso che
non deve sostituirsi al giudice del merito, egli deve comunque esaminare le
eccezioni, anche di merito, sollevate dall’escusso sotto il profilo della
verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF) e non può, pena ledere i principi della
parità di trattamento e del diritto di essere sentito, non esaminare anche le
controargomentazioni dell’escutente, pur sempre valutandole con il metro della
verosimiglianza. Quell’esame manca del tutto nel caso in rassegna, ciò che
giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione
della causa al primo giudice. Essendo la causa matura per il giudizio, la
Camera può nondimeno statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett.
b CPC).
7.3
Il reclamante rileva anzitutto che le
perizie di parte sono parificabili a mere allegazioni di parte, inidonee a
rendere verosimili i fatti allegati, specialmente laddove gli accertamenti sono
lacunosi e irrispettosi del contraddittorio. Orbene, egli lamenta l’unilateralità
del rapporto __________, nella misura in cui afferma di non essere stato
minimamente coinvolto nell’esame della documentazione e nella ricostruzione operata da __________G, la quale non ha neppure
esaminato le accuse rivoltegli sulle spese.
a) In
linea di massima le perizie di parte non hanno alcun valore probante, bensì
sono assimilate a mere allegazioni di parte (DTF 135 III 677 consid. 3.3.1; 132
III 87 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 4A_505/2012 del 6 dicembre
2012, RSPC 2013, 124, consid. 3.5). Nelle procedure sommarie, tuttavia, le singole
asserzioni del perito, ove possano essere assimilate a dichiarazioni testimoniali
scritte o siano confermate da altri concordanti mezzi di prova, sono di per sé
ammissibili quale prova documentale (sentenza della CEF 14.2005.123 del 18
gennaio 2006, consid. 2.2, RtiD 2006 II 790 n. 91c [massima]), il cui valore probante,
pur ridotto (indiziario), va apprezzato liberamente dal giudice in conformità
dell’art. 157 CPC (cfr. Schweizer
in: CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 177 CPC; sulle
dichiarazioni testimoniali scritte: sentenza della CEF
14.2013.61
del 20 giugno 2013, consid. 4.3 e i rinvii; implicitamente in materia
di opposizione al sequestro: DTF 138 III 238, consid. 4.3.2; in procedura amministrativa:
DTF 137 II 270 seg. consid. 3.2). Come per la perizia giudiziaria i criteri d’apprezzamento
di una perizia privata sono (almeno) la sua completezza, linearità e decisività
(sentenza 4A_505/2012 già citata, consid. 3.5). Il giudice dovrà inoltre valutare
(sommariamente) il grado d’indipendenza del perito e del coinvolgimento della
controparte nell’esecuzione del referto peritale. Una perizia di parte che non
contiene indicazioni puntuali né sul perito né sulle circostanze nelle quali la
valutazione è stata eseguita né sui dettagli del calcolo effettuato dal perito
non ha alcun valore probante (sentenza della CEF 14.2005.123 già citata, consid.
2.
).
b) Nel
caso specifico, dunque, il rapporto __________ non ha di per sé valore di
prova. Non potrebbe, invero, neppure essere qualificato come perizia, poiché,
come si vedrà, gli accertamenti eseguiti dalla __________G
appaiono incompleti, unilaterali e quindi tutt’altro che decisivi.
7.4
L’escussa
non ha, infatti, contestato l’unilateralità del rapporto __________ denunciata
dal reclamante né l’assenza di un suo coinvolgimento nell’esame della
documentazione e nella ricostruzione operata dalla __________G, né in prima istanza
(v. duplica) né in seconda istanza, in cui si è limitata a contestare il carattere
a suo dire appellatorio delle censure del reclamante e a rimproverargli di non
essersi confrontato con le considerazioni del Pretore (osservazioni, ad 15-28).
Sennonché già si è rilevato come il primo giudice abbia rinunciato a torto a esaminare
le doglianze dell’escutente, sicché non c’era nulla con cui confrontarsi. D’altronde,
l’escussa non ha confutato l’assenza di risposta da parte sua o della __________G
alle critiche formali e sostanziali dell’escutente contenute nello scritto 16
maggio 2014 (doc. O). Del resto si evince dallo stesso rapporto __________
che per l’indagine la __________G si è basata unicamente sulla documentazione
raccolta e ricevuta dalla CO 1 (doc. 2, pag. 15 in alto) e non ha sentito RE 1 (8. “Important notice”, doc. 2 pag. 60). L’unilateralità del
rapporto appare così verosimile.
7.5
Secondo
RE 1, il rapporto __________ è anche lacunoso, dal momento che la __________G
non avrebbe verificato le accuse delle cosiddette “gole profonde” (o “whistleblowers”)
né avrebbe considerato per la sua analisi tutte le fatture relative al 2013, nonostante
ne fosse in possesso. Anche su questi punti la controparte è rimasta silente,
limitandosi ad affermare perentoriamente che il rapporto è preciso, puntuale e
imparziale, e di converso la posizione di RE 1 non “chiara, esplicita, non
equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione” (osservazioni al
reclamo, pag. 6). Essa pare misconoscere, tuttavia, che la giurisprudenza da
lei citata (sentenza CEF 14.2010.86 del 4 novembre 2010, consid. 1) riguarda il
riconoscimento di debito invocato quale titolo di rigetto provvisorio e non le
eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF, le quali devono essere rese semplicemente
verosimili, ciò che per il principio di parità di trattamento vale anche per le
obiezioni della controparte. In altre parole si tratta nella fattispecie di
determinare se la completezza e l’affidabilità del rapporto sono state rese
verosimili.
Ora,
nella sua presa di posizione del 16 maggio 2014, l’istante ha in
particolare criticato il fatto che l’unica fonte citata nel rapporto della __________G
sono i due whistleblowers, dipendenti della CO
1.
(doc. O n. 13 ad V), e sottolineato che erano state volutamente
escluse parte delle ricevute relative alle spese del 2013 (doc. 2, pag.
6, nota 1 a piè di pagina), ciò che spiegava che meno della metà
di quelle spese erano segnalate come non giustificate (doc. O n. 17 ad VI). Né
la CO 1 né la __________G si sono apparentemente determinate su tali censure e
ad ogni modo non vi sono spiegazioni negli allegati di causa. Non a caso. Si
evince infatti sia dal rapporto __________ (doc. 2, pag. 60) che dalla lettera/contratto
di assunzione del mandato del 6 dicembre 2013 (doc. I, pag. 2 a metà) che la __________G ha declinato ogni responsabilità in merito all’affidabilità e alla completezza
delle informazioni e della documentazione ricevuta dalla CO 1. Già solo da
questi elementi, la verosimiglianza del credito vantato dalla CO 1 appare dubbia.
7.6
Sia nella replica (memoria aggiuntiva del 25
settembre 2014, pag. 5 ad e) che nel reclamo (pag. 9 e 10 ad n. 23 e 24), RE 1
rimprovera alla __________G di non avere tenuto conto del fatto che la CO 1
dispone di un’organizzazione interna (composta, tra l’altro, da un ufficio di
revisione e da comitati di controllo) e di un processo di controllo delle
spese, in base al quale i suoi esborsi venivano sottoposti al finance
manager e al tesoriere per verifica, per poi essere definitivamente
approvati da un membro del board. Come si possa ora a distanza di anni
imputare la pretesa illegittimità di singole spese (e del loro risarcimento) al
reclamante e perché la __________G non abbia affrontato la tematica nel suo
rapporto sono quesiti che secondo lui screditano il rapporto, la cui
superficialità sarebbe anche dimostrata dal fatto che le persone responsabili
per l’allestimento delle note spese e per il controllo delle stesse sono
proprio le “gole profonde”. Anche su queste allegazioni, che in sé appaiono
plausibili, la controparte tace, rafforzando così i precedenti dubbi circa l’affidabilità
del rapporto __________.
7.7
Pure
per quanto riguarda le spese relative all’appartamento di Lugano nonché quelle
di viaggio e di telefonia elencate nel rapporto __________ (replica, pag. 5 ad
f e reclamo, pag. 10 ad 25), la CO 1 non contesta puntualmente le critiche
espresse da RE 1 in prima sede e davanti a questa Camera. Non spiega così come
mai le pigioni dell’appartamento di Lugano messo a disposizione del reclamante
dal 2009, pagate dalla CO 1, a cui il contratto di locazione era intestato,
tutto a un tratto sarebbero spese inclassificabili (“unknown”). Né è
dato di capire perché la datrice di lavoro non ha chiesto spiegazioni sulle spese
di viaggio e di telefono che a distanza di anni ora si ritengono sprovviste di
giustificazione. La scarsa attendibilità del rapporto __________ è dipoi
confermata dal silenzio dell’escussa in merito all’errore in cui pare incorsa
la __________G nell’accusare RE 1 di aver fatto investire fondi dell’escussa in
un fondo (il “B__________ RE 1 Fund”) da lui creato (doc. 2, pag. 54,
nota n. 100), mentre in realtà è stato costituito da un suo omonimo, un famoso
miliardario americano (v. doc. O, pag. 13 ad n. 40 e reclamo ad n. 26).
7.8
Da
quanto precede si evince che il reclamante ha reso verosimile il carattere unilaterale
e almeno in parte lacunoso e inattendibile del rapporto __________, cui non può
quindi essere conferito alcun valore probante, neppure a titolo indiziario, per
quanto concerne l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta. Anche
le uniche allegazioni della __________G che la CO 1 ha estrapolato dal rapporto
__________ – ovvero il rimborso tacciato come indebito di fr. 172'759.– per
spese non professionali e di fr. 331'465.– per spese “sconosciute” (unknown)
(tra cui fr. 75'000.– per costi telefonici apparentemente senza attinenza
con l’attività professionale, doc. 2 pagg. 6, 17, 20, 25 e 29) – non rendono
verosimili, alla stregua di dichiarazioni testimoniali scritte, il credito
opposto in compensazione, intanto perché secondo la stessa conclusione della __________G
per fr. 331'465.– il carattere professionale o privato delle spese in
questione non è noto (unknown), mentre la cifra di fr. 172'759.–
qualificata come spese non professionali non è il frutto di una constatazione
diretta, ma poggia in parte su allegazioni dei dipendenti della CO 1 (doc. 2
pagg. 8, 18 e 26) e sull’assenza di giustificativi, senza però che sia stata
data la possibilità ad RE 1 di fornirli, per tacere del fatto che la mancata
reazione della datrice di lavoro prima della conclusione del contratto lascia
pensare che il rimborso delle spese in questione era stato accettato seppure
non fosse, secondo la __________G, conforme alla regolamentazione aziendale. Ne
discende che il credito posto in compensazione non appare verosimile, sicché
reclamo e istanza meritano pieno accoglimento per l’importo lordo posto in
esecuzione (sopra consid. 6.2/b).
8.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 179'273.75, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata
sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria
per fr. 179'273.75 più interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, da cui l’Ufficio dedurrà gli usuali oneri per assicurazioni sociali.
2. La
tassa di giustizia per complessivi fr. 400.–, da anticipare dalla parte
istante, è posta a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 3'000.– a titolo di indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, la
quale rifonderà a controparte fr. 4'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).