14.2014.251
Rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Sovrattassa inflitta a un viaggiatore senza titolo di trasporto valido
27 marzo 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.251
Lugano
27 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con
istanza 24 novembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2014 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto: A. Durante un controllo effettuato il 14 maggio 2014 sull’autoservizio
urbano (linea 7 in direzione di Losone), un addetto dell’azienda di trasporto
pubblico CO 1 ha constatato che RE 1 non era in possesso di un titolo di
trasporto convalidato. Con lettera del 5 giugno 2014, il passeggero è stato
quindi invitato a versare all’azienda fr. 120.– entro 30 giorni quale
pagamento del prezzo del viaggio (fr. 10.–), di una sovrattassa di fr. 90.–
e delle spese amministrative (fr. 20.–).
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 novembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 120.–
oltre agli interessi del 5% dal 14 maggio 2014, indicando quale titolo di
credito la “contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, soprattassa del
14 maggio 2014”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 novembre 2014
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Locarno. Il giorno successivo, il Giudice di pace ha assegnato al
convenuto un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza. Questi ha dato seguito all’invito
del giudice con un allegato verosimilmente spedito il 15 dicembre 2014.
D. Nel frattempo, statuendo con decisione del 12 dicembre 2014, il Giudice
di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 70.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2014 per ottenerne
l’annullamento, la reiezione dell’istanza e il rinvio degli atti al Giudice di
pace per un nuovo giudizio. Con osservazioni del 12 febbraio 2015 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, mentre il reclamante con lo scritto del 28 febbraio ha
ribadito sostanzialmente la propria posizione.
F. A
seguito di una richiesta urgente formulata dal reclamante il 4 marzo 2015, il
presidente di questa Camera con ordinanza del 6 marzo ha conferito al reclamo
effetto sospensivo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami, come erroneamente
indicato nella decisione del Giudice di Pace – senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al più
presto il 13 dicembre (anche tenuto conto delle ferie natalizie, art. 56
n. 2 LEF e 145 cpv. 4 CPC), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Con
la decisione impugnata, il Giudice di pace, riferendosi alla documentazione
prodotta dall’istante (rapporto di controllo del 14 maggio 2014, richiesta di
pagamento del 5 giugno 2014 e due richiami) e all’assenza di osservazioni del
convenuto nel termine impartito, ha accolto l’istanza e rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta da costui.
3. Nel
reclamo RE 1 si lamenta che la decisione impugnata sia stata redatta e
notificata ancor prima che scadesse il termine di 10 giorni assegnatogli dal
Giudice di pace con l’ordinanza del 25 novembre 2014 per presentare le proprie
osservazioni scritte all’istanza. Egli allega infatti che la decisione gli è
giunta in concomitanza con la redazione delle proprie osservazioni. Nel merito
il reclamante ritiene che l’istanza sia priva di fondamento. Postula in
conclusione che gli atti siano rimandati al giudice di prime cure affinché riprenda
la procedura laddove è stata interrotta.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto
dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142,
consid. 4.1.1).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1). Il giudice esamina pure d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio
o definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata,
formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF
14.2014.100 del 17 settembre 2014, consid. 1.3; Staehelin,
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 84).
5.1 Nel
caso specifico, sia l’escutente che il Giudice di pace sembrano considerare
come titolo di rigetto definitivo il rapporto di controllo del 14 maggio 2014,
Considerandi
che accerta a carico dell’escusso una contravvenzione all’art. 57 della legge
federale sul trasporto pubblico (LTV; RS 745.1) – ossia l’utilizzo di un
veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra autorizzazione (art. 57
cpv. 2 lett. b LTV) – e sullo scritto 5 giugno 2014, con cui RE 1 è stato
invitato a pagare fr. 120.– all’azienda di trasporto.
5.2
Ora,
questi documenti non configurano manifestamente una decisione giudiziaria
esecutiva (in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF), ma neppure un atto parificato
giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF. In particolare la CO 1 non risulta essere un’autorità
amministrativa o una delegataria del potere pubblico abilitata a emettere
decisioni amministrative nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. In effetti,
nessuna disposizione della legge federale sul trasporto pubblico le conferisce
tale competenza. Nella documentazione agli atti, del resto, non vi è alcuna
menzione di una base legale né di rimedi giuridici (cfr. sentenza della
CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004). L’art. 57 LTV citato nel rapporto di
controllo è una semplice norma di diritto penale accessorio, che conferisce all’impresa
di trasporto soltanto la possibilità di denunciare, segnatamente, i viaggiatori
senza titolo di trasporto (v. art. 20 cpv. 7 LTV). Quanto all’art. 20 LTV, la
norma istituisce preventivamente una responsabilità legale del viaggiatore
senza titolo di trasporto per il danno causato all’impresa di trasporto, che
si traduce per lui nell’obbligo di pagare, oltre al prezzo del trasporto, un supplemento,
il cui importo dev’essere fissato in una tariffa, stabilita in funzione della
perdita di ricavo e delle spese causate all’impresa (cfr. Benoît Chappuis, L’indemnisation des mesures préventives,
in: Werro/Pichonnaz [editori], Le dommage dans tous ses états, 2013, pag.
161). L’incasso del prezzo del trasporto e del supplemento sottostà alle regole
ordinarie. In caso d’inadempimento, come nelle altre controversie patrimoniali
con l’utente l’impresa deve adire la giurisdizione civile (art. 56 cpv. 1 LTV),
la cui decisione, se le è favorevole, le consentirà di ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dall’utente. Nel caso in rassegna, l’istante non
ha prodotto alcuna decisione di questo genere e non può, di conseguenza,
esigere il rigetto definitivo dell’opposizione formulata da RE 1.
5.3
La documentazione acclusa all’istanza, d’altronde, non soddisfa i
requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF, in virtù del quale se il credito si fonda su
un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Il
rapporto di controllo è certo firmato dall’escusso, ma con la sua firma questi
si è limitato a confermare “l’accaduto e l’esattezza dei dati rilasciati”. Non
si è invece riconosciuto debitore del prezzo del viaggio, della soprattassa e
delle spese, che non sono né citati né cifrati nel modulo, neppure con un
rinvio a un altro documento. E d’altronde né la richiesta di pagamento del 5
giugno 2014 né i successivi due richiami sono sottoscritti da RE 1. L’opposizione
da lui interposta non può quindi essere rigettata nemmeno in via provvisoria.
Il reclamo merita quindi accoglimento e in riforma della decisione impugnata l’istanza
va respinta.
5.4
In queste circostanze, la richiesta del
reclamante di rinviare la causa al primo giudice perché tenga conto delle sue osservazioni
all’istanza diventa senza oggetto. A scanso di equivoci, va però ricordato al
Giudice di pace che prima di statuire egli deve aspettare
la scadenza del termine da lui impartito alla parte convenuta per presentare
eventuali osservazioni sull’istanza (v. sentenza della CEF 14.2014.175 del 6
ottobre 2014, consid. 4) e che l’unico modo per potere verificare tale
scadenza – e per dimostrarne la data in caso di successivo reclamo, l’onere
della prova gravando sull’autorità giudiziaria mittente (DTF 129 I 10 consid.
2.
) – è di spedire per raccomandata l’ordinanza con cui assegna il termine.
6.
Le spese processuali del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare al
reclamante un’indennità d’inconvenienza, non avendo lo
stesso formulato alcuna richiesta in tale senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC). Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 120.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 70.–, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
–
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).