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Decisione

14.2014.251

Rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Sovrattassa inflitta a un viaggiatore senza titolo di trasporto valido

27 marzo 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Con

la decisione impugnata, il Giudice di pace, riferendosi alla documentazione

prodotta dall’istante (rapporto di controllo del 14 maggio 2014, richiesta di

pagamento del 5 giugno 2014 e due richiami) e all’assenza di osservazioni del

convenuto nel termine impartito, ha accolto l’istanza e rigettato in via

definitiva l’opposi­­zione interposta da costui.

3. Nel

reclamo RE 1 si lamenta che la decisione impugnata sia stata redatta e

notificata ancor prima che scadesse il termine di 10 giorni assegnatogli dal

Giudice di pace con l’ordinanza del 25 novembre 2014 per presentare le proprie

osservazioni scritte all’istanza. Egli allega infatti che la decisione gli è

giunta in concomitanza con la redazione delle proprie osservazioni. Nel merito

il reclamante ritiene che l’istanza sia priva di fondamento. Postula in

conclusione che gli atti siano rimandati al giudice di prime cure affinché riprenda

la procedura laddove è stata interrotta.

4. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto

dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142,

consid. 4.1.1).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1). Il giudice esamina pure d’ufficio quale tipo di rigetto (provvisorio

o definitivo) concedere a prescindere dalla domanda, specifica o indeterminata,

formulata dall’istante, e ciò anche in sede di reclamo (sentenza della CEF

14.2014.100 del 17 settembre 2014, consid. 1.3; Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 38 e 39 ad art. 84).

5.1 Nel

caso specifico, sia l’escutente che il Giudice di pace sembrano considerare

come titolo di rigetto definitivo il rapporto di controllo del 14 maggio 2014,

Considerandi

che accerta a carico dell’escusso una contravvenzione all’art. 57 della legge

federale sul trasporto pubblico (LTV; RS 745.1) – ossia l’utilizzo di un

veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra autorizzazione (art. 57

cpv. 2 lett. b LTV) – e sullo scritto 5 giugno 2014, con cui RE 1 è stato

invitato a pagare fr. 120.– all’azienda di trasporto.

5.2

Ora,

questi documenti non configurano manifestamente una decisione giudiziaria

esecutiva (in virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF), ma neppure un atto parificato

giusta l’art. 80 cpv. 2 LEF. In particolare la CO 1 non risulta essere un’autorità

amministrativa o una delegataria del potere pubblico abilitata a emettere

decisioni amministrative nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. In effetti,

nessuna disposizione della legge federale sul trasporto pubblico le conferisce

tale competenza. Nella documentazione agli atti, del resto, non vi è alcuna

menzione di una base legale né di rimedi giuridici (cfr. sentenza della

CEF 14.2003.95 del 20 febbraio 2004). L’art. 57 LTV citato nel rapporto di

controllo è una semplice norma di diritto penale accessorio, che conferisce all’impresa

di trasporto soltanto la possibilità di denunciare, segnatamente, i viaggiatori

senza titolo di trasporto (v. art. 20 cpv. 7 LTV). Quanto all’art. 20 LTV, la

norma istituisce preventivamente una responsabilità legale del viaggiatore

senza titolo di trasporto per il danno causato all’im­presa di trasporto, che

si traduce per lui nell’obbligo di pagare, oltre al prezzo del trasporto, un supplemento,

il cui importo dev’essere fissato in una tariffa, stabilita in funzione della

perdita di ricavo e delle spese causate all’im­­presa (cfr. Benoît Chappuis, L’indemnisation des mesures préventives,

in: Werro/Pichon­naz [editori], Le dommage dans tous ses états, 2013, pag.

161). L’incasso del prezzo del trasporto e del supplemento sottostà alle regole

ordinarie. In caso d’inadem­pimento, come nelle altre controversie patrimoniali

con l’utente l’impresa deve adire la giurisdizione civile (art. 56 cpv. 1 LTV),

la cui decisione, se le è favorevole, le consentirà di ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione interposta dall’uten­te. Nel caso in rassegna, l’istante non

ha prodotto alcuna decisione di questo genere e non può, di conseguenza,

esigere il rigetto definitivo dell’opposizione formulata da RE 1.

5.3

La documentazione acclusa all’istanza, d’altronde, non soddisfa i

requisiti dell’art. 82 cpv. 1 LEF, in virtù del quale se il credito si fonda su

un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. Il

rapporto di controllo è certo firmato dall’escusso, ma con la sua firma questi

si è limitato a confermare “l’accaduto e l’esattezza dei dati rilasciati”. Non

si è invece riconosciuto debitore del prezzo del viaggio, della soprattassa e

delle spese, che non sono né citati né cifrati nel modulo, neppure con un

rinvio a un altro documento. E d’altronde né la richiesta di pagamento del 5

giugno 2014 né i successivi due richiami sono sottoscritti da RE 1. L’opposizione

da lui interposta non può quindi essere rigettata nemmeno in via provvisoria.

Il reclamo merita quindi accoglimento e in riforma della decisione impugnata l’istanza

va respinta.

5.4

In queste circostanze, la richiesta del

reclamante di rinviare la causa al primo giudice perché tenga conto delle sue osservazioni

all’istanza diventa senza oggetto. A scanso di equivoci, va però ricordato al

Giudice di pace che prima di statuire egli deve aspettare

la scadenza del termine da lui impartito alla parte convenuta per presentare

eventuali osservazioni sull’istanza (v. sentenza della CEF 14.2014.175 del 6

ottobre 2014, consid. 4) e che l’uni­co modo per potere verificare tale

scadenza – e per dimostrarne la data in caso di successivo reclamo, l’onere

della prova gravando sull’autorità giudiziaria mittente (DTF 129 I 10 consid.

2.

) – è di spedire per raccomandata l’ordinanza con cui assegna il termine.

6.

Le spese processuali del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare al

reclamante un’indennità d’inconvenienza, non avendo lo

stesso formulato alcuna richiesta in tale senso (cfr. art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 120.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 70.–, da anticipare dalla parte

istante, sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).