14.2014.253
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti
27 gennaio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.253
Lugano
27 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa __________ (fallimento senza
preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 2 dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 16 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 2
dicembre 2014 la RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione di RE 1
per sospensione dei pagamenti (art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF), facendo valere nei
confronti della società convenuta un credito di fr. 102'612.75 per il mancato
pagamento di contributi paritetici.
B. All’udienza
di discussione del 16 dicembre 2014 la convenuta si è opposta alla domanda di
controparte, affermando sostanzialmente di poter far fronte al debito con
pagamenti rateali, mentre l’istante non è comparsa.
C. Statuendo
con decisione 16 dicembre 2014 il Pretore della Giurisdizione di
Locarno-Campagna ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da martedì 16
dicembre 2014 alle ore 15.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a
carico della massa fallimentare.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 dicembre
2014 per ottenere l’annullamento del fallimento. L’indomani
il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Visto
l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art.
194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 23 dicembre 2014 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
17 dicembre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013
del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di
regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In
materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi
– detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi
– detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011
consid. 3.4, con rimandi).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il debito della RE 1 nei
confronti dell’istante, anche limitato allo scoperto di fr. 76'256.81
ammesso dalla stessa convenuta per il periodo fino al 30 novembre 2014,
unitamente allo scoperto per il 2013 costituisce secondo la giurisprudenza un
indizio di sospensione dei pagamenti, che va a sommarsi alle pretese non pagate
di fr. 25'764.80 e di fr. 63'195.40 vantate rispettivamente dalla F__________
e dalla B__________. Tenuto conto inoltre di pretese salariali non saldate per
importi elevati, che ha presunto essere in parte dovute ancorché siano
parzialmente contestate, il primo giudice ha ritenuto di non poter decidere
altrimenti che per il fallimento, anche perché in base agli atti non gli è
apparsa verosimile alcuna ragionevole prospettiva di risanamento della società.
A fronte di un debito ingente, ha puntualizzato il Pretore, la convenuta non ha
infatti portato alcun indizio circa il prospettato apporto di finanziamenti da
terzi, la cui identità non è neppure stata indicata. Quanto al nuovo contratto
d’appalto (firmato il 5 dicembre 2014) relativo all’edificazione di un palazzo
di 11 appartamenti, non è dato di sapere se genererà un utile, neppure per
quanto riguarda il primo acconto di fr. 194'428.75, il cui versamento è
previsto per gennaio del 2015, e nulla si sa sulla data d’inizio dei lavori.
4. Nel
reclamo, la RE 1 fa valere che il suo debito nei confronti dell’istante, di fr. 83'230.10,
da essa non “riconosciuto” e ritenuto non “confermato”, è solo un indizio di
sospensione dei pagamenti, che non è da solo determinante per la pronuncia del
fallimento. Sono pure solo indizi di per sé insufficienti, secondo la reclamante,
i debiti verso la F__________ e la B__________, poiché “in parte” saldati e per
molti “neppure riconosciuti”. La reclamante contesta inoltre le pretese salariali
scoperte menzionate dal Pretore, giacché a suo parere “nulla di quanto invocato
dai dipendenti è provato”. Per quanto riguarda la propria solvibilità, la
reclamante ritiene che sia stata sufficientemente resa verosimile, dal momento
che l’inizio dei lavori per la nuova edificazione è previsto per febbraio del
2015 e il contratto d’appalto prevede una mercede di fr. 3'394'684.50. D’altronde,
essa evidenzia come debba ancora incassare fr. 180'000.– per i lavori già
effettuati e iniziarne nuovi per oltre fr. 150'000.–.
5. In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
Considerandi
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
5.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze
del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei
pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di
una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata
sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
5.2
Nel
caso specifico, la reclamante non fa valere di avere ripreso a pagare i suoi
debiti più importanti dopo la pronuncia del fallimento, sicché la questione
della sua solvibilità non si pone. In realtà, essa nega, almeno implicitamente,
di aver mai sospeso i suoi pagamenti, sostenendo che l’esistenza dei debiti
scoperti accertati dal Pretore, da lei in parte contestati, sarebbero indizi di
sospensione dei pagamenti insufficienti a giustificare l’apertura del
fallimento. Sennonché essa non spiega i motivi per cui gli accertamenti del
primo giudice sarebbero manifestamente errati né perché la decisione impugnata
sarebbe in contrasto con l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.
Si potrebbe dunque nutrire qualche dubbio sulla ricevibilità del reclamo (cfr. sopra
consid. 2).
5.3
Ad
ogni buon conto, in prima sede la reclamante ha ammesso che il suo debito verso
l’istante era (almeno) di fr. 76'256.81 (verbale dell’udienza 16 dicembre
2014, ad 1) e nel reclamo non ha contestato di essere in ritardo anche per il
pagamento dei premi per l’anno 2013, così come per una parte – non quantificata
– delle pretese di fr. 25'764.80 e di fr. 63'195.40 per premi vantate
rispettivamente dalla F__________ e dalla B__________. Del resto, dalla tabella
delle esecuzioni in corso allestita e prodotta dalla stessa convenuta con il
reclamo (doc. 2) si evince che i debiti per AVS, __________, IVA e premi d’assicurazione
sono per la maggior parte indicati come “da pagare”, in alcuni casi con l’aggiunta
“(verificare comunque importo)”. È ovvio che essa avrebbe avuto tutto il tempo
necessario per “verificare” questi crediti e per specificare in questa procedura
eventuali motivi d’opposizione. Non si può quindi ritenere arbitraria la
valutazione del Pretore che li ha ritenuti non contestati e scoperti. D’altronde,
che la reclamante abbia sospeso una parte importante dei suoi pagamenti
risulta anche dall’estratto delle esecuzioni al 25 novembre 2014 prodotto dall’istante
(doc. D), da cui si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 31
esecuzioni per ben fr. 282'076.76.
5.4
In
definitiva, gli accertamenti eseguiti in prima istanza non risultano
manifestamente errati né si può ritenere che il Pretore abbia fondato la sua
decisione su una nozione di sospensione dei pagamenti
che esuli dal suo ampio potere di apprezzamento (cfr. sopra consid. 5.1). E la
reclamante non ha reso verosimile – anzi non ha neppure allegato – che tale
sospensione sia passeggera. Il primo giudice, ad ogni modo, ha
rilevato a ragione che nulla è dato di sapere sull’entità dell’eventuale utile
che la reclamante potrebbe conseguire, a una data peraltro imprecisata, grazie al contratto
d’appalto del 5 dicembre 2014, mentre a sostegno degli allegati altri incassi
di fr. 180'000.– e fr. 150'000.– la reclamante non ha prodotto alcun
documento giustificativo. Il fallimento di RE 1 va quindi confermato, senza
necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo
al gravame.
6.
La
tassa di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF), così come le spese dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il
reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è
confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione
a:
– avv.;
–
;
– Ufficio di esecuzione,
sede di Locarno;
– Ufficio dei
fallimenti, sede di Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).