Lexipedia

Decisione

14.2014.253

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti

27 gennaio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013

del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’ap­plicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di

regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In

materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi

– detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione

di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi

– detti nova autentici o

in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve

inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste

regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.

194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale

5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011

consid. 3.4, con rimandi).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il debito della RE 1 nei

confronti dell’istante, anche limitato allo scoperto di fr. 76'256.81

ammesso dalla stessa convenuta per il periodo fino al 30 novembre 2014,

unitamente allo scoperto per il 2013 costituisce secondo la giurisprudenza un

indizio di sospensione dei pagamenti, che va a sommarsi alle pretese non pagate

di fr. 25'764.80 e di fr. 63'195.40 vantate rispettivamente dalla F__________

e dalla B__________. Tenuto conto inoltre di pretese salariali non saldate per

importi elevati, che ha presunto essere in parte dovute ancorché siano

parzialmente contestate, il primo giudice ha ritenuto di non poter decidere

altrimenti che per il fallimento, anche perché in base agli atti non gli è

apparsa verosimile alcuna ragionevole prospettiva di risanamento della società.

A fronte di un debito ingente, ha puntualizzato il Pretore, la convenuta non ha

infatti portato alcun indizio circa il prospettato apporto di finanziamenti da

terzi, la cui identità non è neppure stata indicata. Quanto al nuovo contratto

d’appalto (firmato il 5 dicembre 2014) relativo all’edificazione di un palazzo

di 11 appartamenti, non è dato di sapere se genererà un utile, neppure per

quanto riguarda il primo acconto di fr. 194'428.75, il cui versamento è

previsto per gennaio del 2015, e nulla si sa sulla data d’inizio dei lavori.

4. Nel

reclamo, la RE 1 fa valere che il suo debito nei confronti dell’istante, di fr. 83'230.10,

da essa non “riconosciuto” e ritenuto non “confermato”, è solo un indizio di

sospensione dei pagamenti, che non è da solo determinante per la pronuncia del

fallimento. Sono pure solo indizi di per sé insufficienti, secondo la reclamante,

i debiti verso la F__________ e la B__________, poiché “in parte” saldati e per

molti “neppure riconosciuti”. La reclamante contesta inoltre le pretese salariali

scoperte menzionate dal Pretore, giacché a suo parere “nulla di quanto invocato

dai dipendenti è provato”. Per quanto riguarda la propria solvibilità, la

reclamante ritiene che sia stata sufficientemente resa verosimile, dal momento

che l’inizio dei lavori per la nuova edificazione è previsto per febbraio del

2015 e il contratto d’appalto prevede una mercede di fr. 3'394'684.50. D’altronde,

essa evidenzia come debba ancora incassare fr. 180'000.– per i lavori già

effettuati e iniziarne nuovi per oltre fr. 150'000.–.

5. In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

Considerandi

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

5.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi

confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare

anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore

interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta

su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito

permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante

e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso

quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze

del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e

5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei

pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di

una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata

sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

5.2

Nel

caso specifico, la reclamante non fa valere di avere ripreso a pagare i suoi

debiti più importanti dopo la pronuncia del fallimento, sicché la questione

della sua solvibilità non si pone. In realtà, essa nega, almeno implicitamente,

di aver mai sospeso i suoi pagamenti, sostenendo che l’esistenza dei debiti

scoperti accertati dal Pretore, da lei in parte contestati, sarebbero indizi di

sospensione dei pagamenti insufficienti a giustificare l’apertura del

fallimento. Sennonché essa non spiega i motivi per cui gli accertamenti del

primo giudice sarebbero manifestamente errati né perché la decisione impugnata

sarebbe in contrasto con l’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF.

Si potrebbe dunque nutrire qualche dubbio sulla ricevibilità del reclamo (cfr. sopra

consid. 2).

5.3

Ad

ogni buon conto, in prima sede la reclamante ha ammesso che il suo debito verso

l’istante era (almeno) di fr. 76'256.81 (verbale dell’udienza 16 dicembre

2014, ad 1) e nel reclamo non ha contestato di essere in ritardo anche per il

pagamento dei premi per l’anno 2013, così come per una parte – non quantificata

– delle pretese di fr. 25'764.80 e di fr. 63'195.40 per premi vantate

rispettivamente dalla F__________ e dalla B__________. Del resto, dalla tabella

delle esecuzioni in corso allestita e prodotta dalla stessa convenuta con il

reclamo (doc. 2) si evince che i debiti per AVS, __________, IVA e premi d’assicurazione

sono per la maggior parte indicati come “da pagare”, in alcuni casi con l’aggiunta

“(verificare comunque importo)”. È ovvio che essa avrebbe avuto tutto il tempo

necessario per “verificare” questi crediti e per specificare in questa procedura

eventuali motivi d’opposizione. Non si può quindi ritenere arbitraria la

valutazione del Pretore che li ha ritenuti non contestati e scoperti. D’altronde,

che la reclamante abbia sospeso una parte importante dei suoi pagamenti

risulta anche dall’estratto delle esecuzioni al 25 novembre 2014 prodotto dall’istante

(doc. D), da cui si evince che nei confronti della reclamante erano pendenti 31

esecuzioni per ben fr. 282'076.76.

5.4

In

definitiva, gli accertamenti eseguiti in prima istanza non risultano

manifestamente errati né si può ritenere che il Pretore abbia fondato la sua

decisione su una nozione di sospensione dei pagamenti

che esuli dal suo ampio potere di apprezzamento (cfr. sopra consid. 5.1). E la

reclamante non ha reso verosimile – anzi non ha neppure allegato – che tale

sospensione sia passeggera. Il primo giudice, ad ogni modo, ha

rilevato a ragione che nulla è dato di sapere sull’entità dell’eventuale utile

che la reclamante potrebbe conseguire, a una data peraltro imprecisata, grazie al contratto

d’appalto del 5 dicembre 2014, mentre a sostegno degli allegati altri incassi

di fr. 180'000.– e fr. 150'000.– la reclamante non ha prodotto alcun

documento giustificativo. Il fallimento di RE 1 va quindi confermato, senza

necessità di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo

al gravame.

6.

La

tassa di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF), così come le spese dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il

reclamo non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è

confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione

a:

– avv.;

;

– Ufficio di esecuzione,

sede di Locarno;

– Ufficio dei

fallimenti, sede di Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).