14.2014.254
Fallimento. Mancata prova di uno dei motivi di annullamento del fallimento. Solvibilità non resa verosimile
20 gennaio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.254
Lugano
20 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 30 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 15 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 30 settembre 2014 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'499.40 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 3 dicembre 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 15 dicembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 16 dicembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il 29 dicembre, il vicepresidente
della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.
Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 27 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al
più presto il 16 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame, la reclamante si limita ad asserire che si è trovata in un
momento passeggero di illiquidità, dovuto alla sua incapacità lavorativa. La
stessa asserisce altresì di aver saldato 3 procedure, mentre per le restanti
essa ha interposto opposizione, per cui, secondo lei, i relativi debiti non possono
ancora dirsi accertati (reclamo, pag. 4 ad 7). Peraltro, essa afferma di aver
effettuato due versamenti di fr. 3'000.– e di fr. 10'000.– a seguito
della decisione di fallimento, e di aver intavolato delle trattative con i
propri creditori al fine di concordare dei piani di rientro dilazionati (reclamo,
pag. 5 ad 8). La debitrice, quindi, ritiene in conclusione di aver
sufficientemente reso verosimile la propria solvibilità (reclamo, pag. 5 ad 8 [recte:
10]).
2.2
La
reclamante trascura, tuttavia, che l’impugnazione della decisione di fallimento
va esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF per quanto riguarda non
solo la verosimiglianza della propria solvibilità, ma anche la prova (per mezzo
di documenti) dell’esistenza di uno dei motivi legali di annullamento del fallimento.
Orbene, la debitrice non fa valere nessuno dei sopracitati motivi di
annullamento del fallimento, non ha prodotto alcun documento atto a comprovare l’ipotetica
estinzione del debito che ha portato alla dichiarazione di fallimento e nemmeno
ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione della
creditrice, la quale non risulta aver ritirato la domanda di fallimento. Del
resto la Camera a questo proposito ha accertato d’ufficio, sebbene a rigore di
diritto non se ne potrebbe tenere conto, che nemmeno al 19 gennaio 2015 – ben
30.
giorni dopo la dichiarazione di fallimento – la reclamante aveva (ancora)
provveduto ad estinguere il debito nei confronti di CO 1. Già per questo motivo,
quindi, il reclamo va respinto, non avendo l’insorgente ossequiato uno dei
(due) presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
2.3
Per
abbondanza, va comunque sia sottolineato che anche la solvibilità della
reclamante risulta dubbia. Benché dall’estratto al 19 gennaio la sua situazione
esecutiva sia leggermente cambiata rispetto a quella esistente a metà dicembre
(doc. H) – poiché si constata infatti il pagamento di una procedura come pure
il versamento di acconti a parziale estinzione di altre esecuzioni pendenti –
risulta nondimeno che nei suoi confronti sussistono ben 34 esecuzioni per un
importo complessivo di fr. 41'662.30, oltre a 24 attestati di carenza beni
per un totale di fr. 40'656.90 (che risalgono tutti ad ottobre 2014). Per
di più il 24 ottobre 2014 alla debitrice è stata notificata un’ulteriore
comminatoria di fallimento. Che poi l’esistenza di 18 procedure – 11 delle
quali promosse nel 2014 – allo stadio di opposizione totale non consenta, come
sostenuto dalla reclamante, di ritenere i relativi crediti certi sarà vero, ma
è altrettanto vero che il loro numero elevato indizia il carattere
probabilmente sistematico delle opposizioni, sintomatico di mancanza di
liquidità. La debitrice non ha quindi reso in alcun modo verosimile neppure la
sua solvibilità secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF. In conclusione, anche per questa
ragione, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato, senza necessità
di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.
3.
La
tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il
reclamo non essendole stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è
confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione
a:
– ;
– ;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio fallimenti
di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del
Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).