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Decisione

14.2014.254

Fallimento. Mancata prova di uno dei motivi di annullamento del fallimento. Solvibilità non resa verosimile

20 gennaio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 3 dicembre 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 15 dicembre 2014 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 16 dicembre 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento. Il 29 dicembre, il vicepresidente

della Camera ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo.

Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 27 dicembre 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 al

più presto il 16 dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame, la reclamante si limita ad asserire che si è trovata in un

momento passeggero di illiquidità, dovuto alla sua incapacità lavorativa. La

stessa asserisce altresì di aver saldato 3 procedure, mentre per le restanti

essa ha interposto opposizione, per cui, secondo lei, i relativi debiti non possono

ancora dirsi accertati (reclamo, pag. 4 ad 7). Peraltro, essa afferma di aver

effettuato due versamenti di fr. 3'000.– e di fr. 10'000.– a seguito

della decisione di fallimento, e di aver intavolato delle trattative con i

propri creditori al fine di concordare dei piani di rientro dilazionati (reclamo,

pag. 5 ad 8). La debitrice, quindi, ritiene in conclusione di aver

sufficientemente reso verosimile la propria solvibilità (reclamo, pag. 5 ad 8 [recte:

10]).

2.2

La

reclamante trascura, tuttavia, che l’impugnazione della decisione di fallimento

va esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2 LEF per quanto riguarda non

solo la verosimiglianza della propria solvibilità, ma anche la prova (per mezzo

di documenti) dell’esistenza di uno dei motivi legali di annullamento del fallimento.

Orbene, la debitrice non fa valere nessuno dei sopracitati motivi di

annullamento del fallimento, non ha prodotto alcun documento atto a comprovare l’ipotetica

estinzione del debito che ha portato alla dichiarazione di fallimento e nemmeno

ha depositato presso questo Tribunale l’importo dovuto a disposizione della

creditrice, la quale non risulta aver ritirato la domanda di fallimento. Del

resto la Camera a questo proposito ha accertato d’uf­ficio, sebbene a rigore di

diritto non se ne potrebbe tenere conto, che nemmeno al 19 gennaio 2015 – ben

30.

giorni dopo la dichiarazione di fallimento – la reclamante aveva (ancora)

provveduto ad estinguere il debito nei confronti di CO 1. Già per questo motivo,

quindi, il reclamo va respinto, non avendo l’insorgente ossequiato uno dei

(due) presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

2.3

Per

abbondanza, va comunque sia sottolineato che anche la solvibilità della

reclamante risulta dubbia. Benché dall’estratto al 19 gennaio la sua situazione

esecutiva sia leggermente cambiata rispetto a quella esistente a metà dicembre

(doc. H) – poiché si constata infatti il pagamento di una procedura come pure

il versamento di acconti a parziale estinzione di altre esecuzioni pendenti –

risulta nondimeno che nei suoi confronti sussistono ben 34 esecuzioni per un

importo complessivo di fr. 41'662.30, oltre a 24 attestati di carenza beni

per un totale di fr. 40'656.90 (che risalgono tutti ad ottobre 2014). Per

di più il 24 ottobre 2014 alla debitrice è stata notificata un’ulteriore

comminatoria di fallimento. Che poi l’esistenza di 18 procedure – 11 delle

quali promosse nel 2014 – allo stadio di opposizione totale non consenta, come

sostenuto dalla reclamante, di ritenere i relativi crediti certi sarà vero, ma

è altrettanto vero che il loro numero elevato indizia il carattere

probabilmente sistematico delle opposizioni, sintomatico di mancanza di

liquidità. La debitrice non ha quindi reso in alcun modo verosimile neppure la

sua solvibilità secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF. In conclusione, anche per questa

ragione, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato, senza necessità

di pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.

3.

La

tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il

reclamo non essendole stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è

confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione

a:

– ;

– ;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio fallimenti

di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del

Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).