14.2014.255
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale d’ufficio. Contestazione dell’imponibile irricevibile
8 gennaio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.255
14.2014.256
Lugano
8 gennaio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nelle cause SO.2014.3565 e 3567 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 21 agosto 2014
da
CO 1
(rappr. dall’Ufficio contribuzioni, Lugano)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 27 dicembre 2014
presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 17 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________5 e __________6 emessi il 20
giugno 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 9'710.45 oltre interessi del 2.5% dal 18 giugno 2014, indicando
quale titolo l’imposta comunale per il 2008, di fr. 778.40 (interessi aggiornati
sino al 17 giugno 2014) e di fr. 50.– (tassa di diffida del 28 gennaio
2014), rispettivamente di fr. 9'580.60 per l’imposta comunale del 2009, di
fr. 740.30 (interessi aggiornati sino al 17 giugno 2014) e di fr. 50.–
(tassa di diffida del 28 gennaio 2014);
che
avendo RE 1 interposto opposizione ad entrambi i precetti esecutivi, con istanze
21 agosto 2014 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 18 e del 19 settembre 2014, mentre
nelle sue repliche del 24 settembre l’istante ha confermato le sue domande;
che statuendo con decisioni 17 dicembre 2014, il Pretore ha accolto
ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico in entrambi i casi le spese
processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa
Camera con due reclami del 27 dicembre 2014 per ottenere che “venga annullata l’imposta d’ufficio e sostituita con
una imposizione conforme alla [sua] dichiarazione” e in subordine “che venga
almeno rivista chiaramente al ribasso l’imposta d’ufficio, esagerata”;
che
essendo i reclami in esame riferiti a cause fondate su fatti analoghi
che riguardano le stesse parti, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si
giustifica, per economia di procedura, di congiungerli ed evaderli con una sola
sentenza, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati
e possono essere impugnati anche singolarmente;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate
e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.
321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare,
di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata
sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che
nel caso specifico il reclamante si è limitato a chiedere una correzione delle
tassazioni d’ufficio per il 2008 e il 2009, qualificandole come “esagerat[e]” e
di natura tale da mettere la sua famiglia “in gravissime difficoltà economiche”;
che
tale motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà
non critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale
titolo di rigetto definitivo, e non si confronta con la motivazione esposta dal
Pretore;
che
Fatti
i reclami si rivelano così inammissibili;
che
– sia rilevato per inciso – nel merito essi sarebbero in ogni caso infondati;
che,
infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia
il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia
fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno
che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il
debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è
intervenuta la prescrizione;
che
la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo;
che
il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non
renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1);
che nella fattispecie le decisioni di
tassazione dopo reclamo agli atti emesse il 6 novembre 2013 in merito all’imposta cantonale 2008 e 2009 (doc. B acclusi alle istanze) risultano passate in
giudicato – ciò che il reclamante non contesta – e costituiscono così,
unitamente alle decisioni di “calcolo conguaglio” (doc. C), validi titoli di
rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi posti in esecuzione,
compresi gli interessi;
che
Considerandi
in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;
che
motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati
già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (v. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF);
che
la contestazione fatta valere da RE 1, secondo cui il suo imponibile “reale”
sarebbe nettamente inferiore a quanto deciso dall’autorità tributaria, esula
quindi dalla competenza del giudice del rigetto dell’opposizione;
che
essa sarebbe semmai dovuta essere fatta valere con un ricorso alla Camera di
diritto tributario contro le decisioni di tassazione dopo reclamo (come
peraltro indicato sulle stesse);
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di
beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni),
si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui
prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso
supplementari;
che
non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati
notificati alla controparte;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente
di fr. 10'538.85 e fr. 10'370.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2014.3565
(esecuzione n. __________5) è inammissibile.
2. Il
reclamo nella causa SO.2014. 3567 (esecuzione n. __________6) è inammissibile.
3. Non
si riscuotono oneri processuali.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).