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Decisione

14.2014.255

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassazione fiscale d’ufficio. Contestazione dell’imponibile irricevibile

8 gennaio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami si rivelano così inammissibili;

che

– sia rilevato per inciso – nel merito essi sarebbero in ogni caso infondati;

che,

infatti, in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia

il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia

fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno

che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il

debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è

intervenuta la prescrizione;

che

la procedura di rigetto è una procedura documentale (Akten­pro­zess), il

cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo;

che

il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non

renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1);

che nella fattispecie le decisioni di

tassazione dopo reclamo agli atti emesse il 6 novembre 2013 in merito all’imposta cantonale 2008 e 2009 (doc. B acclusi alle istanze) risultano passate in

giudicato – ciò che il reclamante non contesta – e costituiscono così,

unitamente alle decisioni di “calcolo conguaglio” (doc. C), validi titoli di

rigetto definitivo dell’opposizione per gli importi posti in esecuzione,

compresi gli interessi;

che

Considerandi

in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

che

motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (v. Staehe­lin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF);

che

la contestazione fatta valere da RE 1, secondo cui il suo imponibile “reale”

sarebbe nettamente inferiore a quanto deciso dall’autorità tributaria, esula

quindi dalla competenza del giudice del rigetto dell’opposizione;

che

essa sarebbe semmai dovuta essere fatta valere con un ricorso alla Camera di

diritto tributario contro le decisioni di tassazione dopo reclamo (come

peraltro indicato sulle stesse);

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di

beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni),

si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui

prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso

supplementari;

che

non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati

notificati alla controparte;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente

di fr. 10'538.85 e fr. 10'370.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2014.3565

(esecuzione n. __________5) è inammissibile.

2. Il

reclamo nella causa SO.2014. 3567 (esecuzione n. __________6) è inammissibile.

3. Non

si riscuotono oneri processuali.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).