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Decisione

14.2014.257

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 aprile 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’impor­­to degli onorari al

2 maggio 2013, indicato nel contratto di mandato del 15 maggio 2013, non è

sufficientemente determinato, essendo la cifra di fr. 521'796.50 preceduta

dall’abbreviazione “ca.”. Non vi sono infatti agli atti documenti che

permettano di stabilire con certezza cosa intendessero le parti e che grado di

approssimazione sottintendessero. Dalla successiva “proposta di fatturazione”

del 10 settembre 2013, che contempla anche le singole prestazioni già prese in

considerazione nel contratto di mandato, il primo giudice ha dedotto che la

cifra menzionata in quel contratto appare più una nota informativa sull’ammontare

delle prestazioni fino al 2 maggio 2013, da definire nel dettaglio successivamente,

che un riconoscimento di debito precisamente determinato, non capendosi la

necessità di emettere la “proposta di fatturazione” se la somma degli onorari

era già stata fissata nel contratto di mandato.

Per

abbondanza, il primo giudice reputa inoltre verosimile che alcune delle varie

prestazioni effettuate dall’istante non abbiano alcuna pertinenza con la

successione e non siano state compiute nell’interesse di CO 1 ma della madre. A

titolo di esempio il Pretore menziona le prestazioni di fine maggio e inizio

giugno 2012 fornite in relazione alla questione della fine del rapporto d’impiego

presso la __________, che non possono all’evi­­denza riguardare una bambina

dell’età della convenuta. Per questo motivo il primo giudice ritiene che anche

se il contratto di mandato, nella sua formulazione, avesse costituito un valido

riconoscimento di debito, esso sarebbe comunque risultato “poco solido”

a causa del potenziale conflitto di interessi tra CO 1 e la madre, che lo ha

sottoscritto in sua rappresentanza.

3.Nel reclamo RE 1 evidenzia che la madre

della convenuta è stata costantemente informata, sin dall’inizio del mandato,

in merito all’evoluzione delle prestazioni fornite e che già con comunicazione

e-mail del 3 maggio 2013 le era stato trasmesso un resoconto dettagliato delle

sue prestazioni fino al 2 maggio 2013, aggiornato secondo le modifiche discusse

e concordate tra le parti, che riportava un saldo di fr. 521'796.50,

importo da lei poi riconosciuto incondizionatamente nel contratto di mandato

sottoscritto pochi giorni dopo. Conformemente agli impegni assunti – prosegue

la reclamante – la convenuta ha pure versato i due primi acconti di fr. 50'000.–

e fr. 100'000.– “a conferma dell’assenza di qualsivoglia obiezione e della

piena validità del riconoscimento di debito”. A mente della reclamante, la successiva

consegna alla mandante di un elenco aggiornato delle prestazioni fornite fino

alla conclusione del mandato non rimette in questione il pregresso

riconoscimento di debito, trattandosi solo dell’adempimento dell’obbligo di

trasmettere alla mandante a intervalli prefissati il sunto dettagliato delle

prestazioni effettuate, come previsto dal contratto di mandato. La reclamante, d’altron­­de,

rimprovera al Pretore di avere omesso di considerare che la convenuta si è ad

ogni modo impegnata a versare tre acconti di fr. 100'000.– ognuno a scadenze

chiaramente determinate, riconoscendosi così debitrice, senza riserve, di

almeno fr. 200'000.– (tenuto conto del versamento del primo acconto).

In

merito alla motivazione subordinata contenuta nella decisione impugnata, la

ricorrente, pur ammettendo che del disbrigo di alcune pratiche amministrative

ne ha beneficiato anche la madre dell’escussa, sostiene che le sue prestazioni

sono comunque state svolte nell’interesse della minore, nella misura in cui

tali moderate attività, di dispendio orario limitato (tra cui una puntuale e

contenuta consulenza concernente la fine del rapporto di lavoro), hanno

permesso alla madre di occuparsi della figlia e di garantire alla stessa agio e

tranquillità. L__________ – puntualizza la reclamante – era del resto abilitata

a rappresentare la figlia e l’Autorità regionale di protezione (ARP), tenuta

costantemente al corrente nel dettaglio di quanto esperito dall’istante, non ha

mai avuto nulla da eccepire. In queste circostanze, RE 1 chiede che l’opposizione

sia rigettata in via provvisoria per fr. 210'865.50, pari agli onorari di fr. 417'437.20

dovuti al 2 maggio 2013 (fr. 521'796.50 scontati del 20%) oltre a un indennizzo

per le spese di fr. 16'697.50 (forfait del 4% calcolato sugli onorari

maturati di fr. 417'437.20) e all’IVA (8%), dedotti gli acconti ricevuti

(di complessivi fr. 258'000.–).

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio

sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del

riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.). Il

riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non

necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii

chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’im­­porto del debito o

che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente

determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento

della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehe­lin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

5.1 Nella

fattispecie è controversa la questione di sapere se il contratto di mandato sottoscritto

dalle parti il 15 maggio 2013 costituisce un valido riconoscimento di debito

Considerandi

laddove prevede che “l’importo degli onorari al 2 maggio 2013 ammonta a ca.

CHF 521'796.50 che sarà oggetto a sconto del 20% (…) a cui vanno aggiunti

spese, esborsi ed IVA”.

a) Come correttamente ritenuto dal primo

giudice e ribadito dall’e­­scus­sa nelle sue osservazioni, interpretato

letteralmente il contratto di mandato (doc. H) non verte inequivocabilmente su

una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi,

bensì su un importo approssimativo (quantunque non arrotondato) di fr. 521'796.50, come risulta oggettivamente dall’ap­­posizione, dinanzi all’indicazione

cifrata, dell’avverbio “circa” (abbreviato in “ca.”).

b) Ora,

l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova

(e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha

riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale

interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già

citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione

litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della

CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4)

Incombeva così alla reclamante di dimostrare che l’aggiunta

dell’avverbio “circa”, come

essa afferma, è il frutto di una svista trascritta nella versione finale del

contratto di mandato ma che firmandolo l’e­scussa ha comunque inteso riconoscere

incondizionatamente di doverle fr. 521'796.50. Sennonché ciò non risulta

dallo stesso contratto di mandato, in cui, anzi, l’uso del modo futuro in

merito alla concessione dello sconto eccezionale del 20% e il riferimento a una

fattura intermedia da emettere il 15 dicembre 2013 lasciano pensare che non era

ancora stato raggiunto un accordo definitivo sulla quantificazione degli

onorari.

c) Di nessun ausilio per la reclamante si

rivela poi l’email trasmessa all’escussa pochi giorni prima (doc. G), alla

quale erano allegati la bozza del contratto di mandato e due documenti di una

pagina del 2 maggio 2013, denominati “proposta di fatturazione”, il cui secondo

(che riporta l’annotazione manuale “nuova brouillon”) indica il noto importo di

fr. 521'796.50 quale totale degli onorari da

fatturare. Infatti, questo documento rappresenta una semplice “proposta”, che

non può ritenersi accettata dall’e­scussa per il semplice fatto di avere

sottoscritto il mandato, dal momento che in quest’ultimo la cifra proposta è

preceduta dall’avverbio “circa”, che come già detto lascia pensare che la questione degli onorari

sarebbe ancora dovuta essere definita, verosimilmente con la fattura intermedia

da emettere il 15 dicembre 2013. Non è dunque

insostenibile l’opinione del Pretore, secondo cui la menzione del­l’importo di fr. 521'796.50 ha valore solo informativo, tanto più che successivamente, il 10 settembre 2013, l’istante ha

trasmesso all’escussa un’ulteriore “proposta di fatturazione” (doc. D), che

aggiorna quella precedente al 5 settembre.

d) Ciò

posto, non si disconosce che l’interpretazione proposta dalla reclamante sia

sostenibile e possa anche essere ritenuta più convincente di quella a cui è

giunto il Pretore, ma sta di fatto che non essendo, appunto, univoca, essa non

può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.

5.2

La

reclamante va invece seguita laddove sostiene che l’impegno assunto dall’escussa

di versare acconti costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione

per fr. 200'000.–. Nel contratto di mandato, infatti, CO 1 si è impegnata

a versare alla procedente, oltre ai primi due acconti di fr. 50'000.– e di

fr. 100'000.– poi effettivamente corrisposti (sopra ad A), due ulteriori

acconti di fr. 100'000.– ciascuno (non essendo contestato, in questo caso,

che l’indicazione “CHF 100'00” relativa all’ultimo acconto sia il frutto

di un errore di stesura) pagabili il 30 settembre e il 30 novembre 2013 (doc.

H, pag. 2, nono capoverso). E contrariamente

a quanto allegato dall’escussa (osservazioni ad 16), la revoca del mandato, che

di principio non ha effetto retroattivo, non ha posto fine a tale chiaro

impegno, che di conseguenza legittima il rigetto provvisorio dell’opposizione

limitatamente a fr. 200'000.– oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2013 su

fr. 100'000.– e dal 1° dicembre 2013 sugli ulteriori fr. 100'000.–.

6.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

CO

1.

eccepisce che il contratto di mandato non può costituire riconoscimento

di debito perché la madre non la poteva validamente rappresentare visto il

conflitto di interessi in cui si trovava, determinato dal fatto che tra le

prestazioni effettuate dalla procedente ve ne sono anche alcune fatte nell’esclusivo

interesse della madre e che hanno comportato un dispendio orario non trascurabile.

6.2

In

verità L__________ ha validamente sottoscritto il contratto di mandato in nome

e per conto della figlia quale sua rappresentante legale (art. 298 cpv. 1 e 304

CC). E non essendo coniugata con il defunto padre dell’escussa, L__________ non

è, a differenza della figlia, erede legale di lui e neppure sua erede testamentaria,

in assenza di un atto di ultima volontà di __________. Così stando le cose,

nell’incaricare uno studio legale della tutela degli interessi della figlia

nella successione del padre, non si può intravvedere l’esistenza di un

conflitto d’interessi tra L__________ e CO 1, a maggior ragione ove si pensi

che l’ARP, tenuta informata del mandato, non ha ritenuto necessario nominare un

curatore a CO 1.

6.3

Tutt’al

più potrebbe porsi la questione di un eccesso del potere di rappresentanza,

nella misura in cui determinate prestazioni dell’istante non sarebbero state fornite

nell’interesse (o nel solo interesse) della minore, ma la specifica pattuizione

potrebbe essere ritenuta invalida solo ove l’escussa avesse reso verosimile che

l’i­stan­te conoscesse o dovesse conoscere tale eccesso (cfr. art. 38-39

CO). Orbene, in questa sede l’escussa si è limitata a contestare che il disbrigo

delle pratiche amministrative svolte a favore della madre abbia prodotto

benefici anche per lei e abbia comunque avuto un’estensione irrisoria

(osservazioni, ad 18). Ciò non basta, però, a rendere verosimile che la firma

della madre sul mandato non vincola la figlia per alcune prestazioni, a

fortiori perché non sono identificate, sicché beneficiario ed entità risultano

indeterminati. Non va dimenticato che le esigenze di motivazione poste per il

reclamo (sopra consid. 1.2) valgono per analogia per la risposta (v. per la procedura d’appello la sentenza

del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012, consid. 2.4, e le

citazioni; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013,

pag. 482 n. 1124; lo stesso vale nella procedura di reclamo: v. Freiburghaus/Afheldt in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leu­enberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª ed. 2013, n. 9 ad art. 322/323 CPC; Reich

in: Brunner/Gas­ser/ Schwander (curatori), Schwei­zerische ZPO, Kommentar, 2011,

n. 2 ad art. 322 CPC). Ricordare genericamente il caso

della “__________” non è sufficiente.

Quanto

alla consulenza fornita alla madre in occasione del proprio licenziamento,

unico esempio citato nella sentenza, essa ha effettivamente comportato, come

allegato dalla reclamante, un dispendio orario trascurabile (di 4.25 ore, v.

doc. D) rispetto alla totalità delle ore prestate dalla procedente (pari a 1'167.40).

Del resto il rigetto dell’opposizione in concreto non viene concesso

solo per le prestazioni svolte sino al 2 maggio 2013, ma anche per quelle che l’istante

si era impegnata con il mandato a continuare a fornire dopo tale data, siccome gli acconti sono stati pattuiti fino all’emissione della fattura intermedia prevista per il 15 dicembre

2013.

(doc. H). La censura si rivela così inconsistente.

6.4

In

definitiva, l’escussa non ha reso verosimile la propria liberazione dall’obbligo

di versare ancora due acconti di fr. 100'000.– ognuno. Rimane comunque

impregiudicata la facoltà per CO 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore,

di farsi rimborsare da L__________ quanto da lei eventualmente corrisposto alla

procedente per prestazioni a favore della madre, ciò che quest’ultima non

dovrebbe faticare a riconoscere, giacché ha fornito lei al nuovo patrocinatore

i documenti (7-9) prodotti in prima sede a sostegno della tesi secondo cui

parte del mandato è stata eseguita nel proprio interesse.

7.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la

reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 210'865.50, raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della

sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 200'000.– più interessi del

5% su fr. 100'000.– dal 1° ottobre 2013 e sugli ulteriori fr. 100'000.–

dal 1° dicembre 2013.

2. Le

spese e la tassa di giustizia di fr. 350.–, da anticipare dall’istan­­te,

sono poste a suo carico per fr. 20.– e a carico di CO 1 per fr. 330.–,

tenuta a rifondere all’istante fr. 3'100.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 550.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 30.– e a

carico di CO 1 per fr. 520.–, tenuta a rifonderà a RE 1 fr. 4'000.–

per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).