14.2014.257
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13 aprile 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.257
Lugano
13 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2014.988 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 3 marzo 2014 da
RE 1
(patrocinato dagli avv. e,
)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv.,)
giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2014
presentato dallo studio legale RE 1 contro la decisione emessa il 19 dicembre
2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 15 maggio 2013 lo studio legale RE 1 ha concluso un contratto di
mandato con L__________, agente a nome e per conto della figlia minorenne CO 1
(nata il 29 agosto 2011), volto alla tutela degli interessi di quest’ultima
nella successione del padre fu __________, deceduto l’11 novembre 2011. Le
parti hanno convenuto la tariffa oraria per la remunerazione dell’attività
processuale ed extraprocessuale di ogni singolo membro dello studio legale “con
effetto retroattivo già alla data di inizio esecuzione del mandato (24 novembre
2011)” e precisato che “l’importo degli onorari al 2 maggio 2013 ammonta
a ca. CHF 521'796.50, che sarà oggetto a sconto del 20% (…) a cui vanno
aggiunti spese, esborsi ed IVA”. Per quanto qui d’interesse, la mandante
si è inoltre impegnata a versare alla procedente un acconto di fr. 50'000.–
corrispondente all’importo che sarebbe stato di lì a poco versato da __________,
così come tre ulteriori acconti di fr. 100'000.– ciascuno entro il 30
giugno, il 30 settembre e il 30 novembre 2013, premessa la sussistenza di fondi
disponibili sufficienti, ad avvenuta intestazione a CO 1 della metà degli averi
sul conto __________ presso la Banque __________. Il 5 settembre 2013, RE 1 ha
comunicato a L__________ la revoca del mandato e il 10 settembre 2013 le ha
trasmesso una “proposta di fatturazione”, che elenca in dettaglio le sue prestazioni
dal 24 novembre 2011 al 5 settembre 2013 e stabilisce l’onorario totale in fr. 658'598.–,
cui è seguita la fattura del 17 settembre 2013, che tenuto conto di spese per fr. 50'597.95,
dell’IVA, e dedotti lo sconto del 20% e acconti per fr. 258'000.– (due di
fr. 54'000.– ognuno nel 2012 e i primi due pattuiti il 15 maggio 2013), ammonta
a fr. 365'640.95.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano (doc. B), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 365'640.95
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2013, indicando quale titolo di
credito il “Contratto di mandato RE 1 del 15.05.2013/fattura RE 1 del
17.09.2013”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2014 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, limitatamente a fr. 210'865.50 (anziché fr. 365'640.95) oltre interessi
del 5% dal 1° dicembre 2013. All’udienza di discussione tenutasi
il 5 giugno 2014, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte
convenuta vi si è opposta. Negli allegati di replica e di
duplica le parti si sono confermate nelle rispettive richieste.
D. Statuendo con decisione 19 dicembre 2014, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 350.– e un’indennità
di fr. 3'500.– a favore della parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 dicembre 2014 per ottenerne
l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 27
gennaio 2015 CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 dicembre 2014 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 22
dicembre, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’importo degli onorari al
2 maggio 2013, indicato nel contratto di mandato del 15 maggio 2013, non è
sufficientemente determinato, essendo la cifra di fr. 521'796.50 preceduta
dall’abbreviazione “ca.”. Non vi sono infatti agli atti documenti che
permettano di stabilire con certezza cosa intendessero le parti e che grado di
approssimazione sottintendessero. Dalla successiva “proposta di fatturazione”
del 10 settembre 2013, che contempla anche le singole prestazioni già prese in
considerazione nel contratto di mandato, il primo giudice ha dedotto che la
cifra menzionata in quel contratto appare più una nota informativa sull’ammontare
delle prestazioni fino al 2 maggio 2013, da definire nel dettaglio successivamente,
che un riconoscimento di debito precisamente determinato, non capendosi la
necessità di emettere la “proposta di fatturazione” se la somma degli onorari
era già stata fissata nel contratto di mandato.
Per
abbondanza, il primo giudice reputa inoltre verosimile che alcune delle varie
prestazioni effettuate dall’istante non abbiano alcuna pertinenza con la
successione e non siano state compiute nell’interesse di CO 1 ma della madre. A
titolo di esempio il Pretore menziona le prestazioni di fine maggio e inizio
giugno 2012 fornite in relazione alla questione della fine del rapporto d’impiego
presso la __________, che non possono all’evidenza riguardare una bambina
dell’età della convenuta. Per questo motivo il primo giudice ritiene che anche
se il contratto di mandato, nella sua formulazione, avesse costituito un valido
riconoscimento di debito, esso sarebbe comunque risultato “poco solido”
a causa del potenziale conflitto di interessi tra CO 1 e la madre, che lo ha
sottoscritto in sua rappresentanza.
3.Nel reclamo RE 1 evidenzia che la madre
della convenuta è stata costantemente informata, sin dall’inizio del mandato,
in merito all’evoluzione delle prestazioni fornite e che già con comunicazione
e-mail del 3 maggio 2013 le era stato trasmesso un resoconto dettagliato delle
sue prestazioni fino al 2 maggio 2013, aggiornato secondo le modifiche discusse
e concordate tra le parti, che riportava un saldo di fr. 521'796.50,
importo da lei poi riconosciuto incondizionatamente nel contratto di mandato
sottoscritto pochi giorni dopo. Conformemente agli impegni assunti – prosegue
la reclamante – la convenuta ha pure versato i due primi acconti di fr. 50'000.–
e fr. 100'000.– “a conferma dell’assenza di qualsivoglia obiezione e della
piena validità del riconoscimento di debito”. A mente della reclamante, la successiva
consegna alla mandante di un elenco aggiornato delle prestazioni fornite fino
alla conclusione del mandato non rimette in questione il pregresso
riconoscimento di debito, trattandosi solo dell’adempimento dell’obbligo di
trasmettere alla mandante a intervalli prefissati il sunto dettagliato delle
prestazioni effettuate, come previsto dal contratto di mandato. La reclamante, d’altronde,
rimprovera al Pretore di avere omesso di considerare che la convenuta si è ad
ogni modo impegnata a versare tre acconti di fr. 100'000.– ognuno a scadenze
chiaramente determinate, riconoscendosi così debitrice, senza riserve, di
almeno fr. 200'000.– (tenuto conto del versamento del primo acconto).
In
merito alla motivazione subordinata contenuta nella decisione impugnata, la
ricorrente, pur ammettendo che del disbrigo di alcune pratiche amministrative
ne ha beneficiato anche la madre dell’escussa, sostiene che le sue prestazioni
sono comunque state svolte nell’interesse della minore, nella misura in cui
tali moderate attività, di dispendio orario limitato (tra cui una puntuale e
contenuta consulenza concernente la fine del rapporto di lavoro), hanno
permesso alla madre di occuparsi della figlia e di garantire alla stessa agio e
tranquillità. L__________ – puntualizza la reclamante – era del resto abilitata
a rappresentare la figlia e l’Autorità regionale di protezione (ARP), tenuta
costantemente al corrente nel dettaglio di quanto esperito dall’istante, non ha
mai avuto nulla da eccepire. In queste circostanze, RE 1 chiede che l’opposizione
sia rigettata in via provvisoria per fr. 210'865.50, pari agli onorari di fr. 417'437.20
dovuti al 2 maggio 2013 (fr. 521'796.50 scontati del 20%) oltre a un indennizzo
per le spese di fr. 16'697.50 (forfait del 4% calcolato sugli onorari
maturati di fr. 417'437.20) e all’IVA (8%), dedotti gli acconti ricevuti
(di complessivi fr. 258'000.–).
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio
sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del
riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.). Il
riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non
necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii
chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o
che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente
determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento
della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
5.1 Nella
fattispecie è controversa la questione di sapere se il contratto di mandato sottoscritto
dalle parti il 15 maggio 2013 costituisce un valido riconoscimento di debito
Considerandi
laddove prevede che “l’importo degli onorari al 2 maggio 2013 ammonta a ca.
CHF 521'796.50 che sarà oggetto a sconto del 20% (…) a cui vanno aggiunti
spese, esborsi ed IVA”.
a) Come correttamente ritenuto dal primo
giudice e ribadito dall’escussa nelle sue osservazioni, interpretato
letteralmente il contratto di mandato (doc. H) non verte inequivocabilmente su
una somma di denaro determinata o facilmente determinabile secondo criteri oggettivi,
bensì su un importo approssimativo (quantunque non arrotondato) di fr. 521'796.50, come risulta oggettivamente dall’apposizione, dinanzi all’indicazione
cifrata, dell’avverbio “circa” (abbreviato in “ca.”).
b) Ora,
l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova
(e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha
riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale
interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già
citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione
litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della
CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4)
Incombeva così alla reclamante di dimostrare che l’aggiunta
dell’avverbio “circa”, come
essa afferma, è il frutto di una svista trascritta nella versione finale del
contratto di mandato ma che firmandolo l’escussa ha comunque inteso riconoscere
incondizionatamente di doverle fr. 521'796.50. Sennonché ciò non risulta
dallo stesso contratto di mandato, in cui, anzi, l’uso del modo futuro in
merito alla concessione dello sconto eccezionale del 20% e il riferimento a una
fattura intermedia da emettere il 15 dicembre 2013 lasciano pensare che non era
ancora stato raggiunto un accordo definitivo sulla quantificazione degli
onorari.
c) Di nessun ausilio per la reclamante si
rivela poi l’email trasmessa all’escussa pochi giorni prima (doc. G), alla
quale erano allegati la bozza del contratto di mandato e due documenti di una
pagina del 2 maggio 2013, denominati “proposta di fatturazione”, il cui secondo
(che riporta l’annotazione manuale “nuova brouillon”) indica il noto importo di
fr. 521'796.50 quale totale degli onorari da
fatturare. Infatti, questo documento rappresenta una semplice “proposta”, che
non può ritenersi accettata dall’escussa per il semplice fatto di avere
sottoscritto il mandato, dal momento che in quest’ultimo la cifra proposta è
preceduta dall’avverbio “circa”, che come già detto lascia pensare che la questione degli onorari
sarebbe ancora dovuta essere definita, verosimilmente con la fattura intermedia
da emettere il 15 dicembre 2013. Non è dunque
insostenibile l’opinione del Pretore, secondo cui la menzione dell’importo di fr. 521'796.50 ha valore solo informativo, tanto più che successivamente, il 10 settembre 2013, l’istante ha
trasmesso all’escussa un’ulteriore “proposta di fatturazione” (doc. D), che
aggiorna quella precedente al 5 settembre.
d) Ciò
posto, non si disconosce che l’interpretazione proposta dalla reclamante sia
sostenibile e possa anche essere ritenuta più convincente di quella a cui è
giunto il Pretore, ma sta di fatto che non essendo, appunto, univoca, essa non
può giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.
5.2
La
reclamante va invece seguita laddove sostiene che l’impegno assunto dall’escussa
di versare acconti costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione
per fr. 200'000.–. Nel contratto di mandato, infatti, CO 1 si è impegnata
a versare alla procedente, oltre ai primi due acconti di fr. 50'000.– e di
fr. 100'000.– poi effettivamente corrisposti (sopra ad A), due ulteriori
acconti di fr. 100'000.– ciascuno (non essendo contestato, in questo caso,
che l’indicazione “CHF 100'00” relativa all’ultimo acconto sia il frutto
di un errore di stesura) pagabili il 30 settembre e il 30 novembre 2013 (doc.
H, pag. 2, nono capoverso). E contrariamente
a quanto allegato dall’escussa (osservazioni ad 16), la revoca del mandato, che
di principio non ha effetto retroattivo, non ha posto fine a tale chiaro
impegno, che di conseguenza legittima il rigetto provvisorio dell’opposizione
limitatamente a fr. 200'000.– oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2013 su
fr. 100'000.– e dal 1° dicembre 2013 sugli ulteriori fr. 100'000.–.
6.
All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1
CO
1.
eccepisce che il contratto di mandato non può costituire riconoscimento
di debito perché la madre non la poteva validamente rappresentare visto il
conflitto di interessi in cui si trovava, determinato dal fatto che tra le
prestazioni effettuate dalla procedente ve ne sono anche alcune fatte nell’esclusivo
interesse della madre e che hanno comportato un dispendio orario non trascurabile.
6.2
In
verità L__________ ha validamente sottoscritto il contratto di mandato in nome
e per conto della figlia quale sua rappresentante legale (art. 298 cpv. 1 e 304
CC). E non essendo coniugata con il defunto padre dell’escussa, L__________ non
è, a differenza della figlia, erede legale di lui e neppure sua erede testamentaria,
in assenza di un atto di ultima volontà di __________. Così stando le cose,
nell’incaricare uno studio legale della tutela degli interessi della figlia
nella successione del padre, non si può intravvedere l’esistenza di un
conflitto d’interessi tra L__________ e CO 1, a maggior ragione ove si pensi
che l’ARP, tenuta informata del mandato, non ha ritenuto necessario nominare un
curatore a CO 1.
6.3
Tutt’al
più potrebbe porsi la questione di un eccesso del potere di rappresentanza,
nella misura in cui determinate prestazioni dell’istante non sarebbero state fornite
nell’interesse (o nel solo interesse) della minore, ma la specifica pattuizione
potrebbe essere ritenuta invalida solo ove l’escussa avesse reso verosimile che
l’istante conoscesse o dovesse conoscere tale eccesso (cfr. art. 38-39
CO). Orbene, in questa sede l’escussa si è limitata a contestare che il disbrigo
delle pratiche amministrative svolte a favore della madre abbia prodotto
benefici anche per lei e abbia comunque avuto un’estensione irrisoria
(osservazioni, ad 18). Ciò non basta, però, a rendere verosimile che la firma
della madre sul mandato non vincola la figlia per alcune prestazioni, a
fortiori perché non sono identificate, sicché beneficiario ed entità risultano
indeterminati. Non va dimenticato che le esigenze di motivazione poste per il
reclamo (sopra consid. 1.2) valgono per analogia per la risposta (v. per la procedura d’appello la sentenza
del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012, consid. 2.4, e le
citazioni; Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013,
pag. 482 n. 1124; lo stesso vale nella procedura di reclamo: v. Freiburghaus/Afheldt in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª ed. 2013, n. 9 ad art. 322/323 CPC; Reich
in: Brunner/Gasser/ Schwander (curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011,
n. 2 ad art. 322 CPC). Ricordare genericamente il caso
della “__________” non è sufficiente.
Quanto
alla consulenza fornita alla madre in occasione del proprio licenziamento,
unico esempio citato nella sentenza, essa ha effettivamente comportato, come
allegato dalla reclamante, un dispendio orario trascurabile (di 4.25 ore, v.
doc. D) rispetto alla totalità delle ore prestate dalla procedente (pari a 1'167.40).
Del resto il rigetto dell’opposizione in concreto non viene concesso
solo per le prestazioni svolte sino al 2 maggio 2013, ma anche per quelle che l’istante
si era impegnata con il mandato a continuare a fornire dopo tale data, siccome gli acconti sono stati pattuiti fino all’emissione della fattura intermedia prevista per il 15 dicembre
2013.
(doc. H). La censura si rivela così inconsistente.
6.4
In
definitiva, l’escussa non ha reso verosimile la propria liberazione dall’obbligo
di versare ancora due acconti di fr. 100'000.– ognuno. Rimane comunque
impregiudicata la facoltà per CO 1, per il tramite del suo nuovo patrocinatore,
di farsi rimborsare da L__________ quanto da lei eventualmente corrisposto alla
procedente per prestazioni a favore della madre, ciò che quest’ultima non
dovrebbe faticare a riconoscere, giacché ha fornito lei al nuovo patrocinatore
i documenti (7-9) prodotti in prima sede a sostegno della tesi secondo cui
parte del mandato è stata eseguita nel proprio interesse.
7.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la
reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 210'865.50, raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della
sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 200'000.– più interessi del
5% su fr. 100'000.– dal 1° ottobre 2013 e sugli ulteriori fr. 100'000.–
dal 1° dicembre 2013.
2. Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 350.–, da anticipare dall’istante,
sono poste a suo carico per fr. 20.– e a carico di CO 1 per fr. 330.–,
tenuta a rifondere all’istante fr. 3'100.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 550.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 30.– e a
carico di CO 1 per fr. 520.–, tenuta a rifonderà a RE 1 fr. 4'000.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).