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Decisione

14.2014.26

Rigetto definitivo dell'opposizione fondata su una decisione cautelare emessa "nelle more istruttorie" in procedura di modifica della sentenza di divorzio

16 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo,

con istanza del 9 gennaio 2014 la procedente ne ha chiesto il rigetto

definitivo al Pretore del Distretto di Riviera. All’udienza di discussione,

svoltasi il 22 gennaio 2014, CO 1 ha confermato la sua domanda mentre la parte

convenuta vi si è opposta.

C. Con decisione 24 gennaio 2014 il Pretore del Distretto di Riviera ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva,

ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 150.– e

ripetibili di fr. 280.– a favore dell’istante.

D. Il 31 gennaio, il convenuto è insorto a questa Camera contro la

predetta decisione chiedendo che il precetto esecutivo emanato nei suoi

confronti sia annullato o almeno che qualunque decisione in merito sia “bloccata”

fino al giudizio del Pretore di Bellinzona in merito alla sua richiesta di

diminuzione del contributo alimentare. Nelle sue osservazioni del 22 aprile

2014, l’istante ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, protestate

tasse, spese e ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in

materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e

inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n.1 LOG).

1.1

Trattandosi

di una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il

termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 2 CPC). Presentato il 31 gennaio 2014 avverso la decisione notificata

al convenuto il 27, il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare conclusioni chiare e di spiegare perché la

sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella sentenza impugnata il Pretore del Distretto di Riviera ha

constatato che la decisione “supercautelare” emessa il 23 agosto 2012 nella

procedura di modifica della sentenza di divorzio avviata dall’escusso, che

obbliga costui a versare a CO 1 e al figlio Nicolas un contributo alimentare

mensile complessivo di fr. 1'400.–, costituisce un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione, essendo la stessa immediatamente esecutiva

e vincolante fino all’emanazione della decisione di modifica della sentenza di

divorzio o della decisione cautelare.

3.

Davanti a questa Camera il reclamante ribadisce che il precetto

esecutivo emesso nei suoi confronti si fonda su una decisione ancora pendente

presso la Pretura di Bellinzona e chiede che la decisione supercautelare sia

“bloccata” fino alla decisione della Pretura sulla sua richiesta di diminuzione

del contributo alimentare. Da parte sua, CO 1 si limita a sottolineare di non

aver ricevuto l’importo di fr. 1'400.– stabilito nella decisione del 23

agosto 2012.

4.

Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito posto in esecuzione è

fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell’opposizione. La procedura di rigetto è una procedura

fondata su prove documentali (Aktenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

4.1

Nel caso specifico, il reclamante non spiega perché la decisione 23

agosto 2012 del Pretore di Bellinzona – inesattamente qualifica come

“supercautelare”, ove si ponga mente al fatto che il giudice ha sentito anche

la parte convenuta all’udienza tenutasi lo stesso giorno (cfr. art. 265

CPC) – non sia da considerare un valido titolo di rigetto definitivo della sua

opposizione. Non si tratta ad ogni modo di una decisione “ancora pendente”,

bensì di un provvedimento cautelare destinato a regolare la questione del

mantenimento di moglie e figlio durante l’istruttoria della causa di modifica

della sentenza di divorzio. La decisione cautelare era (con effetto dal 1° settembre

2012) ed è tuttora esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF (secondo i termini del

Pretore “entra in vigore già nelle more istruttorie”), poiché è passata in

giudicato (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC) – giacché è inappellabile, essendo il

valore litigioso, di fr. 5'600.–, inferiore al limite di legge di fr. 10'000.–

(art. 308 cpv. 2, 319 lett. a e 325 cpv. 1 CPC) – e il reclamante non pretende

di averla impugnata né di avere ottenuto che ne fosse sospesa l’esecutività

(art. 325 cpv. 2 CPC) (cfr. Staehelin,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 80 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 32 ad §19).

A scanso di equivoci, in effetti, si ricorda che a differenza dei provvedimenti

supercautelari (DTF 137 III 419, consid. 1.3) le decisioni cautelari intermedie

pronunciate in via provvisoria dopo l’audizione delle parti, come avvenuto nel

caso specifico, non sono inoppugnabili (DTF 139 III 89 consid. 1.1.2).

4.2

D’altronde, come ha rilevato il primo giudice, la

decisione del 23 agosto 2012 rimarrà esecutiva fino al momento in cui verrà emessa

la decisione di modifica della sentenza di divorzio oppure un’altra decisione

cautelare (Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Berna­sconi [curatori], Commentario al Codice

di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1206; cfr. pure DTF 137

III 614 consid. 3.2.2; sentenza della CEF 14.2012.206 del 24 gennaio 2013,

consid. 4.1).

4.3

Per inciso va detto che una sospensione della decisione del 23

agosto 2012 non gioverebbe comunque al reclamante, perché in quel caso egli

sarebbe tenuto a versare i contributi stabiliti nella sentenza di divorzio dell’11

aprile 2011, che risultano più elevati di quelli decretati dal Pretore il 23

agosto 2012.

5.

Il reclamo va così respinto e il giudizio impugnato confermato.

Gli oneri processuali relativi al presente giudizio e le indennità seguono la

soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'600.–, non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la decisione impugnata è

confermata.

2. Le spese processuali

di fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante,

sono poste a suo carico, con l’ob­bligo di rifondere a CO 1 fr. 150.– per

ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– __________ PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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