14.2014.27
Nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, salve restando speciali disposizioni di legge. Eccezione di c
31 marzo 2014Italiano11 min
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Numero d'incarto:
14.2014.27
Data decisione, Autorità:
31.03.2014, CEF
Titolo:
Nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, salve restando speciali disposizioni di legge.
Eccezione di compensazione non resa verosimile.
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.27
Lugano
31 marzo 2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 6 febbraio 2014 da
RE 1
contro la
decisione emanata il 1° febbraio 2014 dalla Giudice di pace del circolo di __________
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 1/2014) promossa nei confronti della reclamante con istanza del 22 dicembre
2013 da
CO 1
rappr. da RA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 26/27 novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione
di __________ per l’importo di complessivi
fr. 952.05 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013;
sulla quale istanza la Giudice di pace del Circolo
di __________ con decisione 1° febbraio
2014 ha così statuito:
“1. L’istanza
è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
n. __________ dell’ufficio esecuzione di __________ è respinta in via provvisoria
per fr. 952.05 oltre interesse di mora del 5% dal 1° settembre 2013; fr. 53.-,
spese esecutive.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.- (comprensiva delle spese postali) anticipata
dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla
controparte fr. --- di indennità.”
Sentenza impugnata dalla parte convenuta con reclamo
6 febbraio 2014;
preso atto che con osservazioni 7 marzo 2014
l’istante ha chiesto la reiezione del gravame;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ del 26/27 novembre 2013 dell’Ufficio di
esecuzione di __________ CO 1 procede contro RE 1 per l’incasso di fr. 952.05
oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013, indicando quale titolo di credito:
“Mancato
pagamento conguaglio spese 2012, app. 09 presso __________, via __________ __________,
__________ __________”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio alla Giudice di pace del circolo di __________.
B. La
procedente fonda la propria pretesa sul conteggio delle
spese accessorie per il 2012 del 24 giugno 2013 (doc. H) e sullo scambio di
corrispondenza intercorso con l’escussa dal 29 aprile 2013 al 27 ottobre 2013 e
di cui meglio si dirà in seguito.
C. Con
osservazioni 22 gennaio 2014 RE 1 si è opposta all’istanza richiamando le
motivazioni già esposte nello scambio di corrispondenza intercorso tra le
parti. Da detta corrispondenza, prodotta dalla procedente, ed in particolare
dal doc. D, emerge che l’escussa pretende di aver versato un deposito di garanzia
di fr. 1'500.- motivo per il quale sarebbe in realtà la procedente che le
dovrebbe restituire un’eccedenza di fr. 754.16, importo corrispondente alla
differenza tra la garanzia prestata oltre agli interessi nel frattempo maturati
e quanto da lei dovuto a titolo di conguaglio per le spese accessorie 2012.
D. Con decisione 1° febbraio 2014 la Giudice di pace del circolo di __________
ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta, ed in
particolare il riconoscimento di debito del 21 ottobre 2013 (doc. D),
costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio
dell’opposizione, aggiungendo che l’escussa non potrebbe invocare, per saldare
il debito, il riscatto del deposito di garanzia, in quanto ciò non sarebbe
possibile per i motivi evocati dalla procedente negli scritti agli atti.
E. Con
reclamo 6 febbraio 2014 RE 1 ha postulato la reiezione dell’istanza
riproponendo le motivazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 7 marzo 2014 CO 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto con
motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Secondo
l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le
decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi
di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.
251.
lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.
321.
cpv. 2 CPC). Proposto il 6 febbraio 2014 a fronte di una decisione emessa in data 1° febbraio 2014 e quindi notificata più tardi, il rimedio risulta
tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2.
Secondo
l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove
conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di
prova, salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non
rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti (estratto
conto annuale dettagliato relativo al libretto garanzia locazione e contratto
di locazione 17 ottobre 2006) prodotti dall’insorgente con il reclamo, devono
essere estromessi dall'incarto e non possono essere considerati ai fini del
giudizio.
3.
In
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
4.
In
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
5.
La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari
(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La
volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle
forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie
(cfr. Cometta, op. cit., p. 337
con riferimenti).
6.
La
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.
3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
7.
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni
stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla
presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni
da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5
con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di
rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il
credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,
op. cit., p. 331; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n.
68.
ad art. 84; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s).
8.
La
procedente fonda la propria pretesa sullo scritto 29 aprile 2013
dell’associazione svizzera degli inquilini (doc. I), sul conteggio delle spese
accessorie per il 2012 del 24 giugno 2013 (doc. H) e sullo scritto dell’escussa
del 21 ottobre 2013 (doc. D). In quest’ultimo documento RE 1 ha riconosciuto di dovere alla procedente fr. 952.05 per il conguaglio delle spese accessorie 2012.
Ponendo
in esecuzione siffatto importo, lo scritto del 21 ottobre 2013, costituisce, in
principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF.
9.
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito. All’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii);
10.
Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,
op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron,
op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,
op. cit., p. 350, con rif.).
11.
Incombe all’escusso rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche
sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p.
81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato,
che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella
misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p.
80; Staehelin, op. cit., n. 93 ad
art. 82 LEF).
12.
L’escussa
pone in compensazione a quanto dovuto alla procedente, l’importo di fr. 1’500.-
per un preteso deposito di garanzia prestato a favore della locatrice. La
procedente si è opposta a tale pretesa contestando l’avvenuto deposito di fr.
1'500.- e sostenendo che il deposito di garanzia realmente esistente e ammontante
a fr. 706.21, non riguarderebbe il contratto di locazione con l’escussa ma un
precedente contratto stipulato con l’escussa ed il di lei marito e per il quale
si sarebbe già concordata la liberazione a favore della locatrice a copertura
dei danni arrecati all’ente locato (doc. G e I). A prescindere dalla
circostanza che a fronte delle contestazioni sollevate dalla creditrice, RE 1
non ha ritualmente documentato il versamento del preteso importo a titolo di
deposito, per l’art. 257e CO la garanzia prestata dal conduttore di locali
d’abitazione va depositata presso una banca su un conto di risparmio o di
deposito intestato allo stesso conduttore. Con il versamento della garanzia da
parte del conduttore su una relazione bancaria di sua pertinenza non nasce quindi
un credito a suo favore nei confronti del locatore che possa essere compensato
con le pretese di quest’ultimo nei suoi confronti. Per questo motivo RE 1 non è
riuscita a rendere verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l’eccezione
di compensazione.
13.
Da
quanto precede ne consegue la reiezione del reclamo;
Le spese
processuali e le indennità seguono la soccombenza (art.
48.
e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 95, 105,
106, 145 cpv. 4, 251 lett. a, 309,
319.
segg., 326 cpv. 1 e 2 CPC;
pronuncia:
1.
Il
reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 150.- relative
alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO
1.
fr. 50.- a titolo di indennità d’inconvenienza.
3.
Notificazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 952.05 non raggiunge il limite di legge di fr.
30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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