Lexipedia

Decisione

14.2014.27

Nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, salve restando speciali disposizioni di legge. Eccezione di c

31 marzo 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ del 26/27 novembre 2013 dell’Ufficio di

esecuzione di __________ CO 1 procede contro RE 1 per l’incasso di fr. 952.05

oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2013, indicando quale titolo di credito:

“Mancato

pagamento conguaglio spese 2012, app. 09 presso __________, via __________ __________,

__________ __________”.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Giudice di pace del circolo di __________.

B. La

procedente fonda la propria pretesa sul conteggio delle

spese accessorie per il 2012 del 24 giugno 2013 (doc. H) e sullo scambio di

corrispondenza intercorso con l’escussa dal 29 aprile 2013 al 27 ottobre 2013 e

di cui meglio si dirà in seguito.

C. Con

osservazioni 22 gennaio 2014 RE 1 si è opposta all’istanza richiamando le

motivazioni già esposte nello scambio di corrispondenza intercorso tra le

parti. Da detta corrispondenza, prodotta dalla procedente, ed in particolare

dal doc. D, emerge che l’escussa pretende di aver versato un deposito di garanzia

di fr. 1'500.- motivo per il quale sarebbe in realtà la procedente che le

dovrebbe restituire un’eccedenza di fr. 754.16, importo corrispondente alla

differenza tra la garanzia prestata oltre agli interessi nel frattempo maturati

e quanto da lei dovuto a titolo di conguaglio per le spese accessorie 2012.

D. Con decisione 1° febbraio 2014 la Giudice di pace del circolo di __________

ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta, ed in

particolare il riconoscimento di debito del 21 ottobre 2013 (doc. D),

costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio

dell’opposizione, aggiungendo che l’escussa non potrebbe invocare, per saldare

il debito, il riscatto del deposito di garanzia, in quanto ciò non sarebbe

possibile per i motivi evocati dalla procedente negli scritti agli atti.

E. Con

reclamo 6 febbraio 2014 RE 1 ha postulato la reiezione dell’istanza

riproponendo le motivazioni di prima sede.

F. Con

osservazioni 7 marzo 2014 CO 1 ha chiesto che il reclamo venga respinto con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo

l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le

decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le

decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto

dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi

di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art.

321.

cpv. 2 CPC). Proposto il 6 febbraio 2014 a fronte di una decisione emessa in data 1° febbraio 2014 e quindi notificata più tardi, il rimedio risulta

tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.

2.

Secondo

l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove

conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di

prova, salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non

rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti (estratto

conto annuale dettagliato relativo al libretto garanzia locazione e contratto

di locazione 17 ottobre 2006) prodotti dall’insorgente con il reclamo, devono

essere estromessi dall'incarto e non possono essere considerati ai fini del

giudizio.

3.

In

base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione

errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

4.

In

virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di

debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può

chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

5.

La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex

art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il

riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di

un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un

insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari

(DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La

volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle

forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie

(cfr. Cometta, op. cit., p. 337

con riferimenti).

6.

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere

chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione

(cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p.

3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).

7.

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni

stadio di causa (quindi pure in sede di reclamo), e ciò a prescindere dalla

presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni

da loro sostenute (CEF, decisione del 15 marzo 2012, inc. 14.2012.21, consid. 5

con richiami) se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di

rigetto e se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il debitore e il

credito di cui ai documenti prodotti (cfr. cometta,

op. cit., p. 331; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, 2a ed., Basilea 2010, Vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 73 ad art. 82 e n.

68.

ad art. 84; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112s).

8.

La

procedente fonda la propria pretesa sullo scritto 29 aprile 2013

dell’associazione svizzera degli inquilini (doc. I), sul conteggio delle spese

accessorie per il 2012 del 24 giugno 2013 (doc. H) e sullo scritto dell’escussa

del 21 ottobre 2013 (doc. D). In quest’ultimo documento RE 1 ha riconosciuto di dovere alla procedente fr. 952.05 per il conguaglio delle spese accessorie 2012.

Ponendo

in esecuzione siffatto importo, lo scritto del 21 ottobre 2013, costituisce, in

principio, valido titolo di rigetto dell’opposizione ex art. 82 LEF.

9.

Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito. All’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii);

10.

Secondo

la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

op. cit., n. 87 s. ad art. 82; Gilliéron,

op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,

op. cit., p. 350, con rif.).

11.

Incombe all’escusso rendere

verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche

sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p.

81). Il debitore può opporre in compensazione un credito, ancorché contestato,

che egli ha contro il procedente; l’opposizione deve essere confermata, nella

misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1 p.

80; Staehelin, op. cit., n. 93 ad

art. 82 LEF).

12.

L’escussa

pone in compensazione a quanto dovuto alla procedente, l’importo di fr. 1’500.-

per un preteso deposito di garanzia prestato a favore della locatrice. La

procedente si è opposta a tale pretesa contestando l’avvenuto deposito di fr.

1'500.- e sostenendo che il deposito di garanzia realmente esistente e ammontante

a fr. 706.21, non riguarderebbe il contratto di locazione con l’escussa ma un

precedente contratto stipulato con l’escussa ed il di lei marito e per il quale

si sarebbe già concordata la liberazione a favore della locatrice a copertura

dei danni arrecati all’ente locato (doc. G e I). A prescindere dalla

circostanza che a fronte delle contestazioni sollevate dalla creditrice, RE 1

non ha ritualmente documentato il versamento del preteso importo a titolo di

deposito, per l’art. 257e CO la garanzia prestata dal conduttore di locali

d’abitazione va depositata presso una banca su un conto di risparmio o di

deposito intestato allo stesso conduttore. Con il versamento della garanzia da

parte del conduttore su una relazione bancaria di sua pertinenza non nasce quindi

un credito a suo favore nei confronti del locatore che possa essere compensato

con le pretese di quest’ultimo nei suoi confronti. Per questo motivo RE 1 non è

riuscita a rendere verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l’eccezione

di compensazione.

13.

Da

quanto precede ne consegue la reiezione del reclamo;

Le spese

processuali e le indennità seguono la soccombenza (art.

48.

e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF; 95, 105,

106, 145 cpv. 4, 251 lett. a, 309,

319.

segg., 326 cpv. 1 e 2 CPC;

pronuncia:

1.

Il

reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 150.- relative

alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO

1.

fr. 50.- a titolo di indennità d’inconvenienza.

3.

Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 952.05 non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster