Lexipedia

Decisione

14.2014.28

Rigetto definitivo dell'opposizione fondato su una decisione di tassazione fiscale

20 giugno 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo

del Gambarogno. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 28 gennaio 2014 (erroneamente datate 28 febbraio 2014).

C. Statuendo

con decisione 3 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.– e un’indennità di fr. 170.–

a favore dell’istante.

D. Contro la

sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8

febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’8 febbraio 2014 contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2014 e notificata

a RE 1 il 7 febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo e quindi, sotto

questo aspetto, ammissibile.

1.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

I

requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC impongono al

reclamante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non

(solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.

4.3.1

e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013,

consid. 3.3). Nella fattispecie, il reclamo è in realtà privo di conclusioni,

ma dalle allegazioni si evince che il reclamante contesta l’importo posto in

esecuzione e chiede implicitamente la riforma della sentenza del Giudice di

pace, nel senso di confermare l’opposizione interposta al precetto esecutivo. Anche

sotto questo aspetto il reclamo risulta proponibile.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che la documentazione prodotta

dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione,

giacché l’escusso non ha prodotto l’eventuale decisione di accoglimento del suo

reclamo del 18 febbraio 2013 all’Ufficio di tassazione di Locarno mentre sulla

decisione su reclamo agli atti figura un’attestazione di passaggio in

giudicato.

3.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera di nuovo l’Ufficio di tassazione di Locarno e il

Giudice di pace per non aver tenuto conto della decisione 26 aprile 2013 del

Pretore di Locarno, che nella fissazione di contributi alimentari ha

considerato “prudenzialmente” nel fabbisogno del reclamante un carico fiscale

di fr. 150.– mensili. Il reclamante osserva poi di aver deciso di non

ricorrere contro la decisione di tassazione presso la competente Camera di

diritto tributario, poiché impossibilitato ad affrontare le spese giudiziarie

che questa istanza prevede.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge

parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute

in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.1

Nella

fattispecie, il reclamante afferma di avere inoltrato un reclamo contro la

decisione di tassazione del 31 gennaio 2013 invocata quale titolo di rigetto

definitivo. Sennonché lo scritto del 18 febbraio 2013 ch’egli ha prodotto in

prima sede a sostegno di tale affermazione è diretto contro “la notifica di tassazione inerente l’anno 2010” e non contro la decisione di tassazione dell’“imposta annua intera su prestazioni in capitale

provenienti dalla previdenza (art. 38 LT)” del 31 gennaio 2014, qui in esame. D’altronde egli ha prodotto lo stesso

scritto in un’altra procedura di rigetto definitivo dell’opposizione

(inc. n. 5/Def/14 della Giudicatura di pace

del circolo del Gambarogno), sfociata nella sentenza del 3 febbraio 2014,

che RE 1 ha impugnato davanti a questa Camera con reclamo dell’8 febbraio 2014

(inc. 14.2014.29). Ora, in quell’incarto n.

5/Def/14 figura una decisione del 6 marzo 2013 con cui l’Ufficio di tassazione

di Locarno ha respinto il reclamo inoltrato dall’escusso contro l’imposta cantonale

del 2010. Che tale reclamo sia quello del 18 febbraio 2013 è indubbio, come si

evince dalla motivazione contenuta nella decisione del 6 marzo 2013. Che

invece il reclamo fosse diretto anche contro

la decisione di tassazione dell’“imposta annua intera su prestazioni in

capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT)” non risulta, tanto meno ove si consideri che il reclamo era diretto

contro “la notifica di tassazione inerente l’anno 2010”. Ciò posto, non avendo il reclamante dimostrato di avere validamente impugnato la decisione di

tassazione del 31 gennaio 2014, la stessa è da considerare passata in giudicato

e costituisce dunque un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

5.2

Come

ricordato sopra (consid. 4), nella procedura di rigetto dell’opposizione

possono essere fatte valere solo censure dirette contro la forza probatoria del

titolo di rigetto o motivi d’estinzione del credito verificatisi dopo l’emanazione

del titolo. Motivi di contestazione fondati su circostanze anteriori che

sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla decisione

non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81). Nel caso specifico, RE 1 avrebbe quindi dovuto

presentare nella procedura fiscale il suo argomento fondato sulla sentenza del

Pretore di Locarno-Campagna. Ciò non è invece più possibile in sede di rigetto.

Del resto, sebbene, come detto, non spetta al giudice del rigetto – né

tantomeno a questa Camera – esaminare la correttezza della decisione di

tassazione, non ci si può esimere dall’osservare che la competenza materiale e

funzionale per accertare i crediti fiscali spetta alle autorità fiscali e non

alla Pretura. Anche per questi motivi il reclamo dev’essere respinto e la

decisione impugnata confermata.

6.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, non

essendosi il CO 1 espresso in proposito.

Circa i rimedi esperibili contro la

presente vertenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'113.40, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).