14.2014.29
Rigetto definitivo dell'opposizione fondata su una decisione di tassazione
20 giugno 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.29
Lugano
20 giugno 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Simoni,
vicecancelliera
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 20 gennaio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 febbraio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 3 febbraio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 novembre 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 2'742.40 oltre interessi del 2.5% dal 7 novembre 2013 (indicando quale
causa del credito l’“imposta comunale 2010 + int. calcolato sui termini di
scadenza RA e scadenza conguaglio 30.04.13, rif. fattura 2013.0006478”), di fr. 147.20 (“interessi su RA”), di fr. 35.40 (“interessi su conguaglio
sino al 06.11.2013”) e di fr. 30.– (“tassa di diffida”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2014
l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo
del Gambarogno. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 28 gennaio 2014 (erroneamente datate 28 febbraio
2014).
C. Statuendo
con decisione 3 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di
fr. 120.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8
febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’8 febbraio 2014 contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2014 e notificata
a RE 1 il 7 febbraio 2014, in concreto il reclamo (erroneamente intitolato “ricorso”)
è tempestivo e quindi, sotto questo aspetto, ammissibile.
1.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
1.3
I
requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC impongono al
reclamante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non
(solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
4.3.1
e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013,
consid. 3.3). Nella fattispecie, il reclamo è in realtà privo di conclusioni,
ma dalle allegazioni si evince che il reclamante contesta l’importo posto in
esecuzione e chiede implicitamente la riforma della sentenza del Giudice di
pace, nel senso di confermare l’opposizione interposta al precetto esecutivo.
Anche sotto questo aspetto il reclamo risulta proponibile.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che la decisione di
tassazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione, giacché l’escusso non ha prodotto l’eventuale
decisione di accoglimento del suo reclamo del 18 febbraio 2013 all’Ufficio di
tassazione di Locarno mentre sulla decisione di tassazione figura
un’attestazione di passaggio in giudicato.
3.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera di nuovo all’Ufficio di tassazione di Locarno e al
Giudice di pace di non aver tenuto conto della decisione 26 aprile 2013 del
Pretore di Locarno, che nella fissazione di contributi alimentari ha
considerato “prudenzialmente” nel fabbisogno del reclamante un carico fiscale
di fr. 150.– mensili. Il reclamante osserva poi di aver deciso di non
ricorrere contro la decisione di tassazione presso la competente Camera di
diritto tributario, poiché impossibilitato ad affrontare le spese giudiziarie
che questa istanza prevede.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge
parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute
in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
5.1
Nella
fattispecie, invocando il carattere a suo dire esorbitante delle spese da
sostenere, lo stesso reclamante ammette di non avere ricorso alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione su reclamo
emanata il 6 marzo 2013 dall’Ufficio di tassazione di Locarno, permettendo così
che la decisione di tassazione passasse in giudicato e diventasse un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Non consentono poi di giungere
ad un’altra conclusione i motivi economici a cui egli accenna per giustificare
la sua rinuncia a ricorrere, nella misura in cui egli fa astrazione delle
possibilità di rateazione e di assistenza giudiziaria previste dalla legge nei
casi in cui sussiste una comprovata impossibilità di far fronte alle spese
giudiziarie, spese che ad ogni modo rimangono a carico della parte unicamente
in caso di soccombenza.
5.2
Come
ricordato sopra (consid. 4), nella procedura di rigetto dell’opposizione
possono essere fatte valere solo censure dirette contro la forza probatoria del
titolo di rigetto o motivi d’estinzione del credito verificatisi dopo
l’emanazione del titolo. Motivi di contestazione fondati su circostanze
anteriori che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha
portato alla decisione non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, RE 1 doveva quindi –
come ha d’altronde fatto – presentare nella procedura fiscale il suo argomento
fondato sulla sentenza del Pretore di Locarno-Campagna (a prescindere dal fatto
che quella agli atti, poiché datata del 26 aprile 2013, non può comunque essere
quella citata nel reclamo fiscale del 18 febbraio 2013) e inoltrare ricorso alla
Camera di diritto tributario contro la sua reiezione (motivata) nella decisione
su reclamo del 6 marzo 2013. Ciò non è invece più possibile in sede di rigetto.
Del resto, sebbene, come detto, non spetta al giudice del rigetto – né tantomeno
a questa Camera – esaminare la correttezza della decisione di tassazione, non
ci si può esimere dall’osservare che la competenza materiale e funzionale per
accertare i crediti fiscali spetta alle autorità fiscali e non alla Pretura.
Anche per questi motivi il reclamo dev’essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
6.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, non
essendosi il CO 1 espresso in proposito.
Circa i rimedi esperibili contro la
presente vertenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'955.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2