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Decisione

14.2014.29

Rigetto definitivo dell'opposizione fondata su una decisione di tassazione

20 giugno 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace del Circolo

del Gambarogno. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 28 gennaio 2014 (erroneamente datate 28 febbraio

2014).

C. Statuendo

con decisione 3 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di

fr. 120.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8

febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’8 febbraio 2014 contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2014 e notificata

a RE 1 il 7 febbraio 2014, in concreto il reclamo (erroneamente intitolato “ricorso”)

è tempestivo e quindi, sotto questo aspetto, ammissibile.

1.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

1.3

I

requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC impongono al

reclamante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non

(solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.

4.3.1

e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013,

consid. 3.3). Nella fattispecie, il reclamo è in realtà privo di conclusioni,

ma dalle allegazioni si evince che il reclamante contesta l’importo posto in

esecuzione e chiede implicitamente la riforma della sentenza del Giudice di

pace, nel senso di confermare l’opposizione interposta al precetto esecutivo.

Anche sotto questo aspetto il reclamo risulta proponibile.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che la decisione di

tassazione prodotta dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, giacché l’escusso non ha prodotto l’eventuale

decisione di accoglimento del suo reclamo del 18 febbraio 2013 all’Ufficio di

tassazione di Locarno mentre sulla decisione di tassazione figura

un’attestazione di passaggio in giudicato.

3.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera di nuovo all’Ufficio di tassazione di Locarno e al

Giudice di pace di non aver tenuto conto della decisione 26 aprile 2013 del

Pretore di Locarno, che nella fissazione di contributi alimentari ha

considerato “prudenzialmente” nel fabbisogno del reclamante un carico fiscale

di fr. 150.– mensili. Il reclamante osserva poi di aver deciso di non

ricorrere contro la decisione di tassazione presso la competente Camera di

diritto tributario, poiché impossibilitato ad affrontare le spese giudiziarie

che questa istanza prevede.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge

parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute

in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.1

Nella

fattispecie, invocando il carattere a suo dire esorbitante delle spese da

sostenere, lo stesso reclamante ammette di non avere ricorso alla Camera di

diritto tributario del Tribunale d’appello contro la decisione su reclamo

emanata il 6 marzo 2013 dall’Ufficio di tassazione di Locarno, permettendo così

che la decisione di tassazione passasse in giudicato e diventasse un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Non consentono poi di giungere

ad un’altra conclusione i motivi economici a cui egli accenna per giustificare

la sua rinuncia a ricorrere, nella misura in cui egli fa astrazione delle

possibilità di rateazione e di assistenza giudiziaria previste dalla legge nei

casi in cui sussiste una comprovata impossibilità di far fronte alle spese

giudiziarie, spese che ad ogni modo rimangono a carico della parte unicamente

in caso di soccombenza.

5.2

Come

ricordato sopra (consid. 4), nella procedura di rigetto dell’opposizione

possono essere fatte valere solo censure dirette contro la forza probatoria del

titolo di rigetto o motivi d’estinzione del credito verificatisi dopo

l’emanazione del titolo. Motivi di contestazione fondati su circostanze

anteriori che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha

portato alla decisione non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, RE 1 doveva quindi –

come ha d’altronde fatto – presentare nella procedura fiscale il suo argomento

fondato sulla sentenza del Pretore di Locarno-Campagna (a prescindere dal fatto

che quella agli atti, poiché datata del 26 aprile 2013, non può comunque essere

quella citata nel reclamo fiscale del 18 febbraio 2013) e inoltrare ricorso alla

Camera di diritto tributario contro la sua reiezione (motivata) nella decisione

su reclamo del 6 marzo 2013. Ciò non è invece più possibile in sede di rigetto.

Del resto, sebbene, come detto, non spetta al giudice del rigetto – né tantomeno

a questa Camera – esaminare la correttezza della decisione di tassazione, non

ci si può esimere dall’osservare che la competenza materiale e funzionale per

accertare i crediti fiscali spetta alle autorità fiscali e non alla Pretura.

Anche per questi motivi il reclamo dev’essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

6.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, non

essendosi il CO 1 espresso in proposito.

Circa i rimedi esperibili contro la

presente vertenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'955.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 350.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2