14.2014.3
Questione della tempestività lasciata aperta. Eccezione di compensazione respinta
14 gennaio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2014.3
Lugano
14 gennaio 2014
b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vice presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 3
gennaio 2014 da
RE
1
contro
la decisione emanata il 22 ottobre 2013 nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (SO.2013.3423) promossa nei suoi confronti con
istanza del 22 agosto da
CO
1
patrocinata
dall’ PA 1
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che contro le sentenze di rigetto
(definitivo) dell’opposizione - come nella fattispecie - è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b. n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della sentenza impugnata
(combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);
che, nella fattispecie, la
decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 22 ottobre 2013 mediante invio postale raccomandato, il quale tuttavia è stato ritornato alla Pretura
del Distretto di Lugano il 4 novembre successivo a seguito del mancato ritiro
del relativo plico da parte della convenuta (cfr. ricerca postale Track&Trace);
che secondo l’art. 138 cpv. 2
lett. a CPC la notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è stato
preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona
che vive nella stessa economia domestica, riservato il caso in cui il giudice
dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario;
che nondimeno la notificazione è
pure considerata avvenuta – tra l’altro – nel caso di invio postale raccomandato
non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre
che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
che nel caso in esame l’invio raccomandato
contenente la decisione impugnata – notificata come visto il 22 ottobre 2013 – è stata avvisato per il ritiro il giorno successivo, per rimanere in giacenza
Considerandi
fino al 30 ottobre 2013, tanto da poi venire ritornata alla Pretura il 4 novembre 2013;
che, stando così le cose, il termine
per reclamare ha iniziato il 1. novembre 2013 per venire a scadere l’11 novembre successivo (art. 142 cpv. 3 CPC);
che proposto il 3 gennaio 2013 il
reclamo sarebbe perciò da ritenere intempestivo;
che la reclamante assevera tuttavia
di non avere ricevuto né la citazione all’udienza per discutere l’istanza di rigetto
dell’opposizione, né la decisione con la quale è stata respinta la sua opposizione
al precetto esecutivo, in quanto nessun avviso di ritiro (foglio giallo) le è
stato recapitato, per poi puntualizzare di essersi attivata in data 8 dicembre 2013 per chiedere lumi a seguito dell’avviso di pignoramento relativo
all’esecuzione in rassegna pervenutole il 6 dicembre 2013;
che la questione della tempestività
– invero delicata, ove si consideri che non è dato sapere se l’escussa doveva necessariamente
attendersi sviluppi dall’opposizione al precetto esecutivo (cfr. DTF 138 III
228.
consid. 3.1) e che, in ogni modo, stando al suo esposto, essa si sarebbe attivata
una volta saputo della prosecuzione dell’esecuzione da parte della creditrice
chiedendo lumi sui motivi di tale situazione, conformemente ai dettami della
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del 17 giugno 2011 del Tribunale federale 5A.570/2010, consid. 3.3.3) - può essere lasciata aperta;
che, infatti, per i motivi che
seguono un riesame del caso, come preteso dall’insorgente, sia come sia non si
giustifica;
che la reclamante, come pure il
suo patrocinatore di allora (v. scritto 23 ottobre 2013 annesso al reclamo) non pretendono che la decisione impugnata sia errata nella misura in cui il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ritenuto che la documentazione esibita dall’istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in
relazione all’impegno della convenuta di cui al punto 3 lett. f della sentenza
di scioglimento dell’unione domestica registrata del 10 maggio 2013, passata in giudicato, di versare alla controparte fr. 10'000.-- entro 10 giorni dalla
crescita in giudicato della sentenza stessa;
che l’insorgente si ritiene nondimeno
svincolata da un obbligo del genere professandosi a sua volta creditrice nei
confronti dell’istante (e quindi avvalendosi della compensazione) per avere la
stessa controparte ordinato presso un garage di Savosa un’automobile costringendola
ad assumersi il leasing con l’azienda e per averle causato un danno pari a fr.
7'300.--;
che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero -
come nella fattispecie - l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che
l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è
stato estinto o che il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è
subentrata la prescrizione;
che se per estinzione del debito
il legislatore non ha solo inteso il pagamento, ma anche altra causa,
segnatamente la compensazione, va nondimeno ricordato che un tale modo di estinzione
del debito va ammesso solo se la pretesa posta in compensazione risulta pure da
un titolo esecutivo o se la controparte l’abbia ammessa senza riserve (DTF 136
III 624 consid. 4.2.1 pag. 625 con richiami);
che nella fattispecie nessuna di
tali condizioni risulta soddisfatta (né del resto la reclamante pretende il
contrario), di modo che il reclamo va disatteso senza ritornare l’incarto al
primo giudice per nuovo giudizio previa citazione delle parti a una nuova udienza
di contraddittorio;
che gli oneri processuali relativi
al presente giudizio andrebbero posti a carico della reclamante, siccome parte
soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della
fattispecie e tenuto conto che la reclamante non ha presentato il reclamo
avvalendosi dell’assistenza di un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal
riscuotere spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché
il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'000.-, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione, è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è
possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).