14.2014.31
Rigetto definitivo dell’opposizione fondata su una decisione di tassazione. Prova della notifica, avvenuta per posta semplice, desumibile da indizi e dal comportamento del reclamante. Allegazioni e do
3 giugno 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.31
Lugano
3 giugno 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa SO.2013.4470 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 25 ottobre 2013 da:
CO 1
(rappr. dall’RA 1 )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 20 gennaio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'089.65
oltre interessi del 2.5% dal 7 agosto 2013 (indicando quale causa del credito l’“imposta
cantonale 2010”), dedotto l’acconto di fr. 609.– versato lo stesso 7
agosto 2013, di fr. 128.10 (“interessi aggiornati sino al 06.08.2013”) e
di fr. 30.– (“Tassa di diffida (28.02.2013)”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 ottobre 2013
l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore di Lugano, sezione
5. Nel termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 18 novembre 2013. Nella sua replica del 10 dicembre 2013, lo CO 1
si è riconfermato nella sua richiesta.
C. Statuendo
con decisione 20 gennaio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6
febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle
sue osservazioni del 22 aprile 2014, lo CO 1 ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 6 febbraio 2014 contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2014 e notificata
a RE 1 il 28 gennaio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo e quindi, sotto
questo aspetto, ammissibile.
1.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può però essere
censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, i documenti allegati al reclamo (calcolo dell’imponibile
del 17 aprile 2009 [doc. A], diffida relativa all’imposta comunale per l’anno
2006 [doc. A1], calcolo dell’imponibile del 5 maggio 2010 [doc. B], calcolo
provvisorio dell’imposta federale diretta 2010 [doc. B1] ed estratto del
registro di commercio relativo a S__________ SA [doc. D]) sono pertanto
irricevibili e vanno estromessi dall’incarto. Sono pure inammissibili le allegazioni
nuove fondate su tali documenti.
1.3 I
requisiti di motivazione che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC impongono al
reclamante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non
(solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid.
4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013,
consid. 3.3).
2.Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’allegazione di RE 1,
secondo cui egli non aveva mai ricevuto né la decisione di tassazione invocata
quale titolo di rigetto né i bollettini di pagamento, essendo tali atti stati
spediti al suo precedente datore di lavoro nonostante i suoi frequenti reclami,
non solo non era sopportata da prove, ma lasciava comunque desumere ch’egli
fosse a conoscenza della decisione di tassazione. In queste condizioni il primo
giudice ha escluso che, stante il principio della buona fede, la contestazione
del convenuto permettesse d’inficiare la validità della decisione di tassazione
quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, tanto più ch’egli non l’aveva
impugnata dopo averla ricevuta, al più tardi, con l’intimazione dell’istanza di
rigetto dell’opposizione.
3.Nel
reclamo RE 1 rimprovera anzitutto e nuovamente allo CO 1 di non avergli
validamente notificato la decisione di tassazione d’ufficio, ciò che gli ha
precluso la possibilità d’impugnarla. Il reclamante osserva che già nel 2010
era evidente per l’Ufficio tassazione che la corrispondenza non doveva più
essergli recapitata presso la S__________ SA, per cui aveva lavorato fino al
2008, tanto che, difatti, essa gli veniva inviata al suo domicilio di allora in
via __________ a __________. A un certo punto – egli continua – l’Ufficio di
tassazione ha tuttavia ricominciato, inspiegabilmente, a indirizzare la sua
corrispondenza presso la sua precedente datrice di lavoro, la quale, in assenza
di un contratto di gestione o di domiciliazione, l’ha “regolarmente gettata
via”, sicché egli non ne è venuto a conoscenza. Ad ogni modo – egli sostiene –
l’incarico dato alla società di compilare le sue dichiarazioni d’imposte e di richiedere
proroghe non significa ancora ch’egli abbia eletto il suo domicilio presso la
stessa né autorizzato l’ufficio di tassazione a notificare ogni comunicazione
ufficiale a lui destinata presso la fiduciaria, e neppure ch’essa sia tenuta a
gestire la sua corrispondenza, tanto meno che la società si trovava allora in
stato di liquidazione. Solo dopo aver ricevuto il precetto esecutivo, al quale
ha prontamente interposto opposizione, il reclamante dice di essere stato informato
dall’ufficio d’esecuzione ch’egli ormai non poteva “fare più nulla”, essendo la
tassazione passata in giudicato.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge
parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute
in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il
passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione
della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il
destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art.
80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice non permette di
dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri
indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo
scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal comportamento del contribuente
(DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).
5.1 Nel
caso in esame, la decisione di tassazione fiscale d’ufficio invocata quale
titolo di rigetto definitivo (doc. B accluso all’istanza) non risulta essere
spedita all’escusso per raccomandata ed egli contesta di averla ricevuta. Sta
però di fatto che davanti al Pretore RE 1 ha dichiarato di sapere che per anni la sua corrispondenza fiscale è stata inviata alla sua precedente datrice di
lavoro, la S__________ SA, “nonostante i [suoi] frequenti reclami”
(osservazioni all’istanza del 18 novembre 2013, act. II), senza però
dimostrarne l’esistenza. L’escusso ammette del resto di avere incaricato tale
società ancora dopo l’interruzione del loro rapporto di lavoro di completare la
sua dichiarazione fiscale (scritto del 29 ottobre 2011, doc. D). Che tale
procura non si estenda alla ricezione delle decisioni di tassazione fiscale –
come egli sostiene in questa sede – è possibile, ma gli spettava in queste
circostanze intervenire presso l’autorità fiscale affinché la corrispondenza
relativa alle sue tassazioni gli venisse inviata al suo domicilio. Ora RE 1 non
ha dimostrato di aver intrapreso nulla del genere. Il suo comportamento ha
lasciato quindi intendere all’autorità fiscale, conformemente alle regole della
buona fede (principio del legittimo affidamento), che pure la tassazione in
oggetto poteva essere notificata alla sua precedente datrice di lavoro, S__________
SA, quale sua rappresentante (nel senso dell’art. 190 cpv. 1 LT) rispettivamente
quale suo recapito per la corrispondenza fiscale. In queste circostanze il
Pretore ha ritenuto a giusto titolo provata la notifica all’escusso del titolo
di rigetto definitivo.
5.2 In
questa sede, il reclamante allega tutta una serie di fatti nuovi, fondati su
documenti non prodotti davanti al Pretore (doc. A, B e D), della cui
irricevibilità già si è detto (sopra consid. 1.2). Non si può comunque passare
sotto silenzio il fatto che l’estratto del registro di commercio prodotto dal reclamante
concerne S__________ SA e non la società omonima ma diversa S__________ SA, che
ha firmato lo scritto 29 ottobre 2011 (doc. D) e mai è fallita, né, ad ogni
modo, che il primo fallimento della S__________ SA è avvenuto (il 30 novembre
2012) dopo la notifica della tassazione incriminata (del 26 settembre 2012,
doc. B).
5.3 Non
da ultimo, il reclamante nulla eccepisce contro la considerazione del Pretore,
secondo cui dopo la notifica dell’istanza di rigetto dell’opposizione, il
convenuto non ha impugnato la decisione di tassazione acclusa all’istanza. Ora,
l’inizio del decorso di un termine di ricorso non può essere differito a
piacimento; il principio della buona fede impone infatti ai destinatari di informarsi
dell’esistenza e del contenuto di un atto che li riguardi non appena ne
sospettino l’esistenza e di contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale
federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi;5A_135/2012
del 16 febbraio 2012; sentenza della CEF 14.2012.24 del 28 marzo 2012). Anche
per questo motivo il reclamo dev’essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
6. Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza (art.
48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza,
lo CO 1 non avendo chiesto nulla in proposito.
Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
Considerandi
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'638.75, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative
al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Non si
assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di
importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia
adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 2 LTF).