14.2014.32
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza penale italiana che condanna l’imputato al pagamento di una “provvisionale” a favore della parte civile lesa
3 dicembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.32
Lugano
3 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2012.278 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 20 gennaio 2012 da
CO 1 ()
(patrocinata dagli avv. e,
PA 2,)
contro
RE 1 ()
(patrocinato dall’avv. dott. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza n. __________ del 9 dicembre 2010, il Tribunale
di __________, Sezione penale, ha condannato 17 imputati a diverse pene –
segnatamente RE 1 a 8 anni di reclusione – per reati commessi a danno di
numerose parti civili, tra le quali le società del gruppo CO 1 e correlate in
amministrazione controllata, rappresentate dall’amministratore straordinario
dott. __________ B__________. Inoltre, gli imputati sono stati condannati anche
al risarcimento, in via solidale tra loro, dei danni subiti dalle parti civili,
da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una “provvisionale”
di due miliardi di euro a favore delle parti civili rappresentate dal dott. B__________.
Al dispositivo relativo alla provvisionale è stata rilasciata la formula esecutiva
in data 7 febbraio 2011 (doc. N).
B. Con
sentenza del 25 novembre 2011 (SO.2011.5087), in accoglimento dell’istanza di CO
1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione n. __________ del Tribunale
di __________ e ha decretato il sequestro di diversi conti bancari e dei beni
depositati in casette di sicurezza di cui RE 1 è titolare fino a concorrenza di
€ 2'000'000'000.– (pari a fr. 2'472'340'000.–).
C. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 2 gennaio 2012 dall’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano a
convalida del suddetto sequestro, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'474'300'000.–
(spezzettati sul precetto in tre pretese per motivi tecnici) oltre a interessi
del 5% dal 9 dicembre 2010, indicando quale titolo di credito: “risarcimento danni in
favore delle parti civili. Sentenza n. __________ del Tribunale di __________
del 9 dicembre 2010 nei confronti di RE 1 e altri (R.G. n. __________, __________,
__________ N.R. n. __________, __________, __________) che condanna in solido RE
1 e altri al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore
delle parti civili rappresentate dal Commissario Straordinario __________ B__________,
per un importo di Eur 2'000'000'000.– al cambio del 7.12.2011. Esecuzione a
convalida del sequestro no. __________”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2012 CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 13
giugno 2012, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
vi si è opposta con una risposta scritta allegata al verbale. In sede di
replica (scritta) e duplica, le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
Al termine dell’udienza, il Pretore ha sospeso il procedimento sino al
passaggio in giudicato della decisione della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello in merito al reclamo presentato da RE 1 il 13 febbraio
2012 avverso la decisione di exequatur emessa il 25
novembre 2011 dallo stesso Pretore (sopra ad B).
E. Con
sentenza del 31 luglio 2012 (inc. 12.2012.30), la seconda Camera civile del
Tribunale d’appello ha parzialmente accolto il reclamo appena menzionato,
limitando il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera della decisione
italiana alla parte del dispositivo in cui RE 1 è condannato, in via solidale
con gli altri imputati, al pagamento a favore delle parti civili rappresentate
dal dott. __________ B__________ di una provvisionale di due miliardi di euro.
Un ricorso in materia civile presentato da RE 1 è stato respinto dalla prima
Camera civile del Tribunale federale con sentenza del 4 marzo 2013 (inc.
4A_501/2012).
F. Statuendo con decisione 31 gennaio 2014, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 2'000.– e un’indennità di
fr. 10'000.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2014 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 17 marzo
2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 febbraio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 4 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, il doc.
2 accluso al reclamo è pertanto irricevibile e ad ogni modo è influente ai fini
del giudizio di merito, siccome il reclamante vi si è riferito unicamente per
quanto concerne la domanda di rinvio dell’esecuzione.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza 9 dicembre 2010
del Tribunale di __________, nella parte definitivamente riconosciuta e
dichiarata esecutiva in Svizzera, rappresenta un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione e che tutte le censure sollevate dall’escusso erano
analoghe a quelle già presentate e respinte dal Tribunale d’appello e dal Tribunale
federale nel quadro della procedura di exequatur.
3. Nel
reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente motivata
e quindi da annullare, nella misura in cui il Pretore non ha verificato l’identità
tra creditore e procedente, debitore ed escusso né tra il credito menzionato
sul titolo e il credito indicato nel precetto esecutivo. Il reclamante rileva
al riguardo l’assenza di corrispondenza tra il creditore menzionato nella sentenza
italiana – la CO 1 in amministrazione straordinaria – e l’escutente, la CO 1, e
pretende che tra le due società non sia intervenuta alcuna successione né
alcuna cessione della pretesa dedotta in esecuzione. RE 1 fa inoltre valere l’inesecutività
della decisione italiana, che a parer suo ha sancito unicamente il principio
dell’obbligo di risarcimento dei danni, ma ha rinviato le parti al foro civile
per la quantificazione degli stessi. Oltretutto, egli continua, la
provvisionale di 2 miliardi di euro decretata senza preventivo accertamento del
danno è un esempio evidente di condanna a “punitives damages”, peraltro
esorbitante, che viola grossolanamente l’ordinamento giuridico svizzero e che
per il suo carattere penale esula dal campo d’applicazione della LEF. E il
mancato appuramento dell’entità del danno, sempre secondo lui, disattende anche
i requisiti di un equo processo giusta gli art. 6 CEDU e 29 Cost.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura
anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro
non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1 Nella
fattispecie la sentenza n. __________ emanata il 9 dicembre 2010 dal
Tribunale di __________, nella sua parte riconosciuta a favore della nuova CO 1
e dichiarata esecutiva in Svizzera dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Considerandi
con decisione 31 luglio 2012, ovvero laddove condanna RE 1 al pagamento di una
provvisionale di due miliardi di euro, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione, non essendo contestato – né contestabile – che la
decisione ticinese è esecutiva e addirittura definitiva dopo l’emanazione della
sentenza 4 marzo 2013 del Tribunale federale (sopra ad E). L’opposizione
non può, tuttavia, essere rigettata in via definitiva per la somma di fr. 2'472'340'000.–
posta in esecuzione, calcolata alla data del 7 dicembre 2011 da quanto si
evince dalla causale menzionata sul precetto esecutivo (doc. C), ma unicamente
per fr. 2'431'000'000.–. Il tasso di conversione determinante è infatti
quello effettivo alla data della presentazione della domanda di esecuzione (nel
caso di specie il 2 gennaio 2012, cfr. doc. C), ovvero €/CHF 1.2155
secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale
europea, da ritenersi notori in virtù della giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 137 III 625 consid. 3). Il reclamo va dunque accolto in questa
limitata misura.
5.2
Quanto
alla questione dell’identità tra creditore ed escutente, il reclamante
misconosce che la decisione della seconda Camera civile del Tribunale d’appello
è stata pronunciata a favore della (nuova) CO 1, la quale è anche la parte escutente
indicata sul precetto esecutivo. Infatti, la seconda Camera civile ha accertato
che in seguito alla decisione 1° ottobre 2005 del Tribunale di __________
(riconosciuta in Svizzera da questa Camera il 24 aprile 2007), con cui ha omologato il concordato relativo a sedici società del
gruppo __________, la neo costituita CO 1 ha assunto la maggior parte degli
attivi spettanti a queste società, compresa la nota “provvisionale”
(sentenza del 31 luglio 2012, consid. 5.1/b). Ora, la decisione della seconda
Camera civile vincola questa Camera (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF). La
(reiterata) censura non merita così ulteriori approfondimenti.
6.
In virtù dell’art. 81 cpv.
1.
LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che
dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del
credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.
1.
LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa
può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta
al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o
per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad
es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione al
riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
6.1
Nel
caso specifico, RE 1 non invoca alcuno dei motivi di opposizione previsti dall’art.
81.
LEF bensì, tranne una, soltanto censure dirette contro la sentenza italiana
o contro quella svizzera di exequatur. Di conseguenza, in quanto potevano essere fatte valere già nelle procedure che hanno portato alle
sentenze invocate quale titolo di rigetto (e lo sono anche state, ancorché
senza successo), le doglianze riferite all’asserita mancata quantificazione del
danno e alla violazione dell’ordinamento giuridico svizzero
o del diritto ad un equo processo sono irricevibili in questa sede. Del resto,
le risposte già fornite dalla seconda Camera civile (v. sentenza del 31
luglio 2012, consid. 5.4/c-d) vincolano la scrivente Camera (art.
81.
cpv. 3 LEF).
6.2
A
mente del ricorrente, per il suo carattere penale la “provvisionale” di 2
miliardi di euro esulerebbe dal campo d’applicazione della LEF. Fosse vero,
egli avrebbe però già dovuto eccepirlo con un ricorso all’autorità di vigilanza
contro l’emissione del precetto esecutivo (art. 17 LEF). Ad ogni modo, non
occorre dimenticare che la LEF si applica all’esecuzione di tutti i crediti pecuniari
e in prestazione di garanzia, indipendentemente dal loro carattere privato o
pubblico (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad
art. 1-30, e 3 ad art. 38-45 LEF). Non si disconosce, invero, che è vietata l’esecuzione
di crediti fondati sul diritto pubblico estero, come ad esempio le multe (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 30a).
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, tuttavia, la “provvisionale”
non è una multa, bensì un risarcimento anticipato, dovuto non allo Stato estero
(in concreto l’Italia) ma alla parte civile danneggiata (cfr. sentenza
del 31 luglio 2012, consid. 4.3 e 4.4). Anche su questo punto il
reclamo si rivela dunque infondato e va respinto. La domanda di rinvio dell’esecuzione
della sentenza impugnata diventa così senza oggetto.
7.
La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione
degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 13 cpv. 1 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza percentualmente pressoché totale del reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'474'300'000.–,
supera di gran lunga la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta
dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'431'000'000.–
oltre a interessi del 5% dal 9 dicembre
2010.
Per
il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà
a CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ,;
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).