Lexipedia

Decisione

14.2014.32

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza penale italiana che condanna l’imputato al pagamento di una “provvisionale” a favore della parte civile lesa

3 dicembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, il doc.

2 accluso al reclamo è pertanto irricevibile e ad ogni modo è influente ai fini

del giudizio di merito, siccome il reclamante vi si è riferito unicamente per

quanto concerne la domanda di rinvio dell’esecuzione.

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la sentenza 9 dicembre 2010

del Tribunale di __________, nella parte definitivamente riconosciuta e

dichiarata esecutiva in Svizzera, rappresenta un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione e che tutte le censure sollevate dall’escusso erano

analoghe a quelle già presentate e respinte dal Tribunale d’appello e dal Tribunale

federale nel quadro della procedura di exequatur.

3. Nel

reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente motivata

e quindi da annullare, nella misura in cui il Pretore non ha verificato l’identità

tra creditore e procedente, debitore ed escusso né tra il credito menzionato

sul titolo e il credito indicato nel precetto esecutivo. Il reclamante rileva

al riguardo l’assenza di corrispondenza tra il creditore menzionato nella sentenza

italiana – la CO 1 in amministrazione straordinaria – e l’escutente, la CO 1, e

pretende che tra le due società non sia intervenuta alcuna successione né

alcuna cessione della pretesa dedotta in esecuzione. RE 1 fa inoltre valere l’inesecutività

della decisione italiana, che a parer suo ha sancito unicamente il principio

dell’obbligo di risarcimento dei danni, ma ha rinviato le parti al foro civile

per la quantificazione degli stessi. Oltretutto, egli continua, la

provvisionale di 2 miliardi di euro decretata senza preventivo accertamento del

danno è un esempio evidente di condanna a “punitives damages”, peraltro

esorbitante, che viola grossolanamente l’ordina­­mento giuridico svizzero e che

per il suo carattere penale esula dal campo d’applicazione della LEF. E il

mancato appuramento dell’entità del danno, sempre secondo lui, disattende anche

i requisiti di un equo processo giusta gli art. 6 CEDU e 29 Cost.

4. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1 Nella

fattispecie la sentenza n. __________ emanata il 9 dicembre 2010 dal

Tribunale di __________, nella sua parte riconosciuta a favore della nuova CO 1

e dichiarata esecutiva in Svizzera dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Considerandi

con decisione 31 luglio 2012, ovvero laddove condanna RE 1 al pagamento di una

provvisionale di due miliardi di euro, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, non essendo contestato – né contestabile – che la

decisione ticinese è esecutiva e addirittura definitiva dopo l’emanazione della

sentenza 4 marzo 2013 del Tribunale federale (sopra ad E). L’oppo­­si­­zione

non può, tuttavia, essere rigettata in via definitiva per la somma di fr. 2'472'340'000.–

posta in esecuzione, calcolata alla data del 7 dicembre 2011 da quanto si

evince dalla causale menzionata sul precetto esecutivo (doc. C), ma unicamente

per fr. 2'431'000'000.–. Il tasso di conversione determinante è infatti

quello effettivo alla data della presentazione della domanda di esecuzione (nel

caso di specie il 2 gennaio 2012, cfr. doc. C), ovvero €/CHF 1.2155

secondo il sito www.fxtop.com che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale

europea, da ritenersi notori in virtù della giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 137 III 625 consid. 3). Il reclamo va dunque accolto in questa

limitata misura.

5.2

Quanto

alla questione dell’identità tra creditore ed escutente, il reclamante

misconosce che la decisione della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

è stata pronunciata a favore della (nuova) CO 1, la quale è anche la parte escutente

indicata sul precetto esecutivo. Infatti, la seconda Camera civile ha accertato

che in seguito alla decisione 1° ottobre 2005 del Tribunale di __________

(riconosciuta in Svizzera da questa Camera il 24 aprile 2007), con cui ha omologato il concordato relativo a sedici società del

gruppo __________, la neo costituita CO 1 ha assunto la maggior parte degli

attivi spettanti a queste società, compresa la nota “provvisionale”

(sentenza del 31 luglio 2012, consid. 5.1/b). Ora, la decisione della seconda

Camera civile vincola questa Camera (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF). La

(reiterata) censura non merita così ulteriori approfondimenti.

6.

In virtù dell’art. 81 cpv.

1.

LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit

völ­lig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del

credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.

1.

LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa

può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta

al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o

per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad

es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione al

riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

6.1

Nel

caso specifico, RE 1 non invoca alcuno dei motivi di opposizione previsti dall’art.

81.

LEF bensì, tranne una, soltanto censure dirette contro la sentenza italiana

o contro quella svizzera di exequatur. Di conseguenza, in quanto potevano essere fatte valere già nelle procedure che hanno portato alle

sentenze invocate quale titolo di rigetto (e lo sono anche state, ancorché

senza successo), le doglianze riferite all’asserita mancata quantificazione del

danno e alla violazione dell’ordinamento giuridico svizzero

o del diritto ad un equo processo sono irricevibili in questa sede. Del resto,

le risposte già fornite dalla seconda Camera civile (v. sentenza del 31

luglio 2012, consid. 5.4/c-d) vincolano la scrivente Camera (art.

81.

cpv. 3 LEF).

6.2

A

mente del ricorrente, per il suo carattere penale la “provvisionale” di 2

miliardi di euro esulerebbe dal campo d’applicazione della LEF. Fosse vero,

egli avrebbe però già dovuto eccepirlo con un ricorso all’autorità di vigilanza

contro l’emissione del precetto esecutivo (art. 17 LEF). Ad ogni modo, non

occorre dimenticare che la LEF si applica all’esecuzione di tutti i crediti pecuniari

e in prestazione di garanzia, indipendentemente dal loro carattere privato o

pubblico (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad

art. 1-30, e 3 ad art. 38-45 LEF). Non si disconosce, invero, che è vietata l’e­secuzione

di crediti fondati sul diritto pubblico estero, come ad esempio le multe (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 30a).

Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, tuttavia, la “provvisionale”

non è una multa, bensì un risarcimento anticipato, dovuto non allo Stato estero

(in concreto l’Ita­­lia) ma alla parte civile danneggiata (cfr. sentenza

del 31 luglio 2012, consid. 4.3 e 4.4). Anche su questo punto il

reclamo si rivela dunque infondato e va respinto. La domanda di rinvio dell’e­­secuzione

della sentenza impugnata diventa così senza oggetto.

7.

La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione

degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 13 cpv. 1 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza percentualmente pressoché totale del reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'474'300'000.–,

supera di gran lunga la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e il

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta

dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'431'000'000.–

oltre a interessi del 5% dal 9 dicembre

2010.

Per

il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà

a CO 1 fr. 10'000.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ,;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).