14.2014.33
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di manutenzione di un ascensore. Mancanza d’identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo (il nuovo proprietario dell'immobile) e chi ha firm
24 aprile 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2014.33
Data decisione, Autorità:
24.04.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di manutenzione di un ascensore. Mancanza d’identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo (il nuovo proprietario dell'immobile) e chi ha firmato il contratto di manutenzione
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2014.33
Lugano
24 aprile
2014
B/ww/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 12 febbraio 2014 da
RE 1
patrocinato dall’avv.dott. PA 1
contro la decisione
emanata il 4 febbraio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella
causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con
istanza del 13 gennaio 2014 nei suoi confronti da
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ del 5/6 dicembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per l’importo di fr. 2'000.20 oltre
interessi al 5% dal 17 gennaio 2013;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo
di Mendrisio con sentenza del 4 febbraio
2014 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta:
l’opposizione interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo nr. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
è respinta in via provvisoria per l’importo
di fr. 2'000.20 oltre interessi al 5%
dal 17.01.2013 e CHF 73.00 di spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di CHF 175.00 da
anticipare dalla parte istante è a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà
alla controparte CHF 25.00 di indennità.
3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che
con reclamo del
12 febbraio 2014 postula
la reiezione dell’istanza e in via subordinata l’accoglimento
dell’istanza limitatamente all’importo di fr.
1'500.--;
preso atto che controparte non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________ del 5/6 dicembre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio CO 1 ha escusso RE 1 per l’importo di fr.
2'000.20 oltre interessi al 5% dal 17 gennaio 2013, indicando quale titolo di credito: “Contratto OA2328 – Abbonamento di manutenzione per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 come da ns. fattura BFO 10216439 del 17.12.2012;
che
interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio al Giudice di pace;
che
l’istante fonda la sua pretesa su un contratto di manutenzione per un ascensore
sito in un immobile in Via __________ a __________ concluso il 30 settembre 1992 con la proprietaria/committente C__________ SA per il prezzo di fr.
1'500.-- all’anno (doc. F);
che la
procedente ha inoltre prodotto uno scritto del 18 giugno 2009, con cui l’amministratrice __________ le ha comunicato che il predetto immobile era stato
venduto ad RE 1 (doc. E), così come su una fattura e due solleciti di pagamento
relativi alla manutenzione dell’ascensore per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 per l’importo di fr. 2’000.20, inviati ai nuovi proprietari RE 1 (doc. B,
C e D);
. che
entro il termine assegnatogli dal Giudice di pace il convenuto non ha
presentato osservazioni;
che con
decisione del 4 febbraio 2014 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha
accolto l’istanza avendo ritenuto la documentazione prodotta valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;
che con
il reclamo RE 1 rileva che l’istante non è identica alla firmataria del
contratto di manutenzione L__________ SA e che controparte è la C__________ SA,
società a lui sconosciuta;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni
nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
giusta l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’errata
applicazione del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;
che il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed.,
2010, n. 50 ad art. 84);
che in
merito alla mancanza d’identità tra l’istante CO 1 e la società L__________ SA,
firmataria del contratto di manutenzione in oggetto, va osservato che dal
Registro di commercio del Cantone Ticino si evince che L__________ SA è stata
sciolta in seguito a fusione, avvenuta con contratto del 26 aprile 2000, con __________, __________, poi divenuta CO 1;
che il
contratto di manutenzione in oggetto è stato stipulato il 30 settembre 1992 con la proprietaria dell’immobile, indicata quale C__________ SA, la quale,
sottoscrivendo il contratto, si è obbligata a pagare annualmente fr. 1'500.--;
che il
fatto che l’immobile è stato in seguito acquistato da RE 1, con comunicazione
di questo cambiamento all’istante, non può in questa procedura essere
considerato, non essendovi agli atti alcun documento sottoscritto dal
convenuto, attestante l’assunzione da parte sua dell’obbligo di pagare
l’importo annuale per la manutenzione dell’ascensore a CO 1;
che ne
discende la mancanza d’identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo
con la debitrice indicata nei documenti prodotti, per cui l’istanza va respinta
per mancanza di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1
LEF di RE 1 nei confronti dell’istante;
che tassa
di giustizia e indennità di seconda sede - in prima sede il convenuto non ha
presentato osservazioni - seguono la soccombenza (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF;
art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC);
per questi
motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
Fatti
I. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 4 febbraio 2014 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio (inc. n. S.013/2014) sono così riformati:
“1.
L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 175.--, da anticipare dalla parte
istante,
resta a carico di CO 1.”
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, anticipata dal
reclamante, è posta a carico di CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 300.-- per
ripetibili.
III. Notificazione a:
- avv. ;
- .
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente
La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 2'002.--, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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