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Decisione

14.2014.34

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Reclamo contro il rifiuto del gratuito patrocinio. Necessità di patrocinio

13 gennaio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’indomani,

RE 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo per “non ritorno a miglior

fortuna”. Il 7 ottobre 2013, l’escutente ha chiesto il rigetto dell’opposizione

in via provvisoria. Nel termine impartito dal Pretore, il convenuto non ha

presentato osservazioni all’istanza. Con decisione dell’11 novembre

2013, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha poi rigettato l’oppo­­sizione

in via provvisoria, ponendo oneri processuali e ripetibili a carico del

convenuto. Soltanto il 3 dicembre 2013 l’UEF di Bellinzona ha

trasmesso il precetto esecutivo alla Pretura in virtù dell’art. 265a

LEF, spiegando di essere stato all’oscuro, prima che glielo comunicasse l’escusso

con scritto 28 novembre 2013, che nei suoi confronti era stato dichiarato il

fallimento nel Canton Uri negli anni ottanta. Nel termine assegnato dal Pretore

alle parti per determinarsi sullo scritto dell’UEF, con osservazioni scritte

del 13 gennaio 2014, RE 1 ha chiesto che, previa concessione del gratuito

patrocinio, l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna fosse confermata e

che fosse accertato ch’egli non era tornato a miglior fortuna.

C. Statuendo con decisione 5 febbraio 2014, il Pretore ha dichiarato

irricevibile la richiesta di accertamento del mancato ritorno a miglior fortuna

trasmessa dall’UEF e respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio,

prescindendo dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2014 per ottenere,

previa concessione del gratuito patrocinio, la riforma del dispositivo della

sentenza impugnata relativo alla domanda di gratuito patrocinio, nel senso del

suo accoglimento, della designazione dell’avv. PA 1 quale patrocinatore d’ufficio

e dell’ap­­provazione della sua nota d’onorario di complessivi fr. 1'745.60. Nel termine impartitole per svista per determinarsi sul reclamo, la

controparte è rimasta silente. Il 25 febbraio 2014, il reclamante ha informato la Camera di aver promosso presso la Pretura di Bellinzona, il 24 febbraio 2014, un’azione di

contestazione del ritorno a miglior fortuna.

Considerandi

in diritto: 1. Contro

la decisione che statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna

secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a

cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato

al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2;

sentenza della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014), così come sulla questione

dell’assistenza giudiziaria (art. 121 CPC; Tappy

in: CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC; Bühler

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 42 ad art.

122.

CPC). Il reclamo in esame è pertanto ricevibile, la Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello essendo competente senza

riguardo al valore litigioso e al tipo di rimedio giuridico nelle cause

proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art.

48.

lett. e n. 1 LOG), compreso in materia di spese, come

opportunamente esplicitato dal nuovo art. 48 lett. e n. 4a LOG, in vigore dal

14.

novembre 2014 (BU 2014 pag. 486).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 febbraio 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 6

febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore si è ritenuto legittimato a non entrare in

materia sull’istanza di accertamento del non ritorno a miglior fortuna perché l’escusso

non si era opposto alla procedura di rigetto dell’opposizione e aveva lasciato

la sentenza dell’11 novembre 2013 passare in giudicato. Viste “le particolarità

della fattispecie”, il primo giudice ha rinunciato a riscuotere oneri processuali

e ad assegnare ripetibili, ma ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio

dell’escusso, “non avendo egli alcuna possibilità di esito favorevole”.

3.

Nel

reclamo l’escusso sostiene invece che la sua richiesta di accertamento dell’assenza

di ritorno a miglior fortuna denotava delle possibilità di esito favorevole. Egli

sostiene infatti di non avere avuto alcun motivo di determinarsi sull’istanza

di rigetto dell’op­­posizione né d’impugnare la decisione di rigetto, che non

vertevano – né giuridicamente potevano vertere – sulla questione del ritorno a

miglior fortuna, sicché egli aveva “tutto il diritto“ di ottenere un giudizio

sulla stessa. Inoltre, egli allega, anche nel merito la sua istanza risultava

fondata, giacché la quota a suo carico del fabbisogno mensile allargato suo e

della moglie (pari alla somma del minimo di base LEF raddoppiato, dei supplementi

giusta l’art. 93 LEF come premi dell’assicurazione malati di base, spese

abitative ecc. e delle altre spese come imposte, tasse o premi dell’assicurazione

malati complementare), di fr. 4'269.35, non è coperta dai propri redditi

(rendite AVS e LPP), di complessivi fr. 2'540.– mensili. RE 1 chiede

pertanto la riforma della sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento della

domanda di gratuito patrocinio e dell’approvazione dei costi di patrocinio, di fr. 1'745.60,

nonché delle ripetibili di secondo grado, quantificate in fr. 1'000.–.

4.

L’ammissione

al gratuito patrocinio è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge

cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL

3.1.1

). Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata

inoltre all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato,

segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1

lett. c CPC). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria (art. 119

cpv. 3 CPC).

4.1

Che

nella fattispecie l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta

dall’escusso fosse provvista di probabilità di successo è verosimile, ove

appena si consideri che il 16 aprile 2013 l’UEF di Bellinzona ha calcolato in

soli fr. 293.– l’eccedenza mensile pignorabile a carico di RE 1 (fr. 2'833.–

[AVS + LPP] ./. fr. 2'539.68 [sua quota del minimo esistenziale comune con

la moglie]: doc. E accluso alle osservazioni 13 gennaio 2014).

Ora, già solo le imposte (circa fr. 150.– mensili) e i premi della cassa

malattia complementare della moglie (fr. 313.30 mensili), pur limitati

alla quota del 66% del reclamante, superano tale eccedenza. E questi

accertamenti denotano anche la situazione d’in­digenza in cui vive il reclamante,

che potrebbe finanziare i costi del processo solo intaccando le risorse

necessarie al suo sostentamento e a quello della moglie (DTF 135 I 223 consid.

5.

), ricordato che il minimo vitale ai sensi del diritto processuale civile è

di norma superiore del 10–30 per cento al minimo esistenziale secondo il

diritto dell’esecuzione per debiti e che va tenuto conto segnatamente dell’onere

fiscale corrente (Messaggio del Consiglio federale concernente il CPC, FF 2006 6673,

n. 5.8.4). Sul terzo presupposto di legge, invece, il reclamante non ha speso

una parola.

4.2

Orbene,

dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende

dal grado di complessità della causa e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità

della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé

più facilmente (Tappy in: Code de

procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii).

Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente,

della sua età, formazione, grado di famigliarità con la pratica giudiziaria, se

del caso lingua e così via (Tappy,

ibidem, n. 14 con rif.). La legge menziona altresì il fatto che la controparte

sia assistita da un avvocato, riconoscendo così un’importanza particolare al

principio della parità delle armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013

del 3 febbraio 2014, consid. 2.4).

a) Nel

caso specifico, la causa era oggettivamente di poca complessità: sarebbe

bastato al reclamante produrre il provvedimento 16 aprile 2013 dell’UEF di

Bellinzona, i conteggi d’imposte e di premi della cassa malattia

complementare della moglie per rendere verosimili sia la sua opposizione per

non ritorno a miglior fortuna che la sua indigenza (sopra consid. 4.1). La

controparte, d’altronde, non era assistita da un avvocato. La

designazione di un patrocinatore d’ufficio non risultava pertanto necessaria

per tutelare i diritti dell’escusso.

b) Dal

profilo soggettivo, RE 1, del 1946 (68 anni), abita in Ticino almeno dal 1987

(doc. B) e risulta avere cognizione della materia esecutiva – ha tra l’altro

interposto personalmente opposizione “per non ritorno a miglior fortuna” (doc.

C) –, ove appena si pensi che dal 1990 contro di lui sono stati rilasciati ben

28.

attestati di carenza di beni per oltre fr. 100'000.– e sono tuttora

pendenti una quindicina di esecuzioni per più di 150'000.–. D’al­­tronde, prima

del suo fallimento era professionalmente attivo con una ditta individuale di

trasporto (doc. B). Questo tribunale non ha pertanto motivi per ritenere ch’egli

non fosse in grado di difendersi da solo nella procedura di prima istanza. Ne

consegue che la decisione del Pretore di rifiuto del gratuito patrocinio si rivela,

nell’esito, corretta, donde la reiezione del reclamo.

5.

Non

avendo il reclamante neppure evocato il requisito della necessità del

patrocinio, che come visto non era manifestamente dato, il reclamo appariva d’acchito

privo di probabilità di successo, ciò che giustifica la reiezione anche della domanda

di gratuito patrocinio formulata per questa sede (art. 117 lett. b CPC).

6.

La

tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106

cpv. 1 CPC). Sennonché la motivazione della sentenza impugnata era di natura a

far ritenere al reclamante in buona fede di avere motivo di ricorrere. In

siffatte circostanze, tanto vale rinunciare a riscuotere la tassa di giustizia,

tanto più che, viste le condizioni economiche difficili in cui versa il reclamante,

ciò rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’in­­casso infruttuosi per l’ente

pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte (che non ha

comunque veste di parte in materia di spese non poste a suo carico, cfr. sentenza

del Tribunale federale 5P.267/1996 del 6 agosto 1996, consid. 1a) non avendo dovuto

affrontare spese né onere lavorativo particolari.

7.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'745.60

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

domanda di gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si riscuotono oneri processuali.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).