14.2014.35
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12 maggio 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.35
Lugano
12 maggio 2014
B/ww/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa n. 361 (rigetto provvisorio dell’opposizione) del Giudice di pace del
circolo di Balerna promossa con istanza 13 novembre 2013 da
CO
1
contro
RE 1
RE 2 __________
giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2014 presentato
dai convenuti contro la decisione emessa il 28 gennaio 2014 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 ottobre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Mendrisio (doc. C), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 500.– a titolo di “mancato versamento del canone di locazione” previsto
dal contratto sottoscritto dalle parti il 26 maggio 2013, oltre interessi del
5% dal 31 luglio 2013, di fr. 51.– per “spese amministrative (raccomandate,
certificati)” e di fr. 53.– per spese esecutive. Nella rubrica “Titolo e data
del credito, causa dell’obbligazione” RE 2 è stata menzionata quale “garante
solidale” con l’escusso.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre
2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del circolo
di Balerna. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni
scritte del 28 dicembre 2013. All’udienza di discussione tenutasi il 28 gennaio
2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è
nuovamente opposta.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 28 gennaio 2014, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria , ponendo a carico della
parte convenuta le spese processuali di fr. 100.– e un'indennità di
fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con
un’“opposizione” del 12 febbraio 2014 per ottenere “una sentenza basata sulla
verità dei fatti”. Nelle sue osservazioni del 6 marzo 2014, l’istante ha
contestato le argomentazioni dei reclamanti, concludendo di aspettarsi da
questa Camera “una decisione chiara, limpida e nei tempi dovuti”.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 13 febbraio 2014 contro la sentenza notificata ai convenuti il 3 febbraio,
in concreto il reclamo (incorrettamente intitolato “opposizione”) è tempestivo.
1.2 RE
2 non è parte della procedura, non essendo menzionata nel precetto esecutivo
nella rubrica “debitore” o “condebitore” (al riguardo la menzione “garante
solidale” nella rubrica relativa al titolo di credito è insufficiente per
considerarla formalmente escussa) né figurando come parte convenuta nella
sentenza impugnata. Il suo reclamo è dunque inammissibile.
1.3 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può però
essere censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche
l’accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). La richiesta dei reclamanti tesa ad accertare
l’autenticità della e-mail spedita il 16 maggio 2013 dall’istante e la data
delle fotografie allegate è pertanto irricevibile, per tacere il fatto che
nella procedura di rigetto dell’opposizione sono ammissibili di norma solo
prove documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 639 consid. 4.3.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012, consid. 3.4). Per lo
stesso motivo sono pure irricevibili i documenti allegati alle osservazioni al
reclamo (ancorché siano parzialmente identici al doc. D prodotto in prima sede)
e l’offerta di mostrare le fotografie alla Camera su un dispositivo portatile o
fisso.
1.4 I requisiti di motivazione che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC
impongono al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Nel caso in
esame, il reclamo è invero privo di conclusioni, ma dalle motivazioni si evince
che i reclamanti chiedono implicitamente la riforma della sentenza del Giudice
di pace, nel senso di confermare l’opposizione interposta al precetto
esecutivo. Anche sotto questo profilo il reclamo risulta proponibile.
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace si è limitato a costatare che la
documentazione prodotta (in particolare il contratto di locazione) costituisce
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Non si è invece
determinato sulla contestazione della parte convenuta, secondo cui al momento
del sopralluogo effettuato prima della sottoscrizione del contratto non le era
stato comunicato che “vi fosse una porta che introduceva nel locale caldaia e
che quindi il signor CO 1 potesse entrare nel magazzino”, ciò che avrebbe indotto
Fatti
i locatari a cambiare idea in merito alla locazione.
3. Nel
reclamo l’escusso contesta la documentazione fotografica prodotta dall’istante
all’udienza del 28 gennaio, negando di averla ricevuta al proprio indirizzo di
posta elettronica. Egli afferma inoltre che al momento del sopralluogo la porta
del locale tecnico era mascherata da scaffalature e lamenta che l’istante,
malgrado lo considerasse ancora come locatario, abbia rinnovato l’annuncio di
locazione del magazzino sul sito “tutti.ch” già il 5 agosto 2013. Da parte sua,
CO 1 ribadisce di avere informato i reclamanti sull’esistenza del locale
caldaia e di aver spedito loro per e-mail sei foto che mostrano l’interno del
deposito, ciò che essi non hanno contestato davanti al Giudice di pace. Quanto
alla ricerca di un nuovo inquilino, a parer suo essa era perfino nell’interesse
dei convenuti, che altrimenti sarebbero rimasti debitori di più di una
mensilità. Ad ogni modo, egli precisa di non aver firmato con il nuovo
inquilino prima di avere ricevuto la disdetta dei convenuti.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il creditore la cui esecuzione è fondata su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (cpv. 1), che il giudice
pronuncia, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura fondata su prove documentali (Aktenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina
d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto pubblico e se vi è identità tra
l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato
nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio
se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare i
vizi che rendono il procedimento esecutivo solo annullabile, di cui
l’interessato deve prevalersi mediante ricorso all’autorità di vigilanza (DTF
139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella
Considerandi
fattispecie i reclamanti non contestano di avere sottoscritto il contratto di
locazione del 26 maggio 2013 (doc. B) né che in sé lo stesso costituisca un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la pigione
dell’agosto del 2013. Dagli atti non risulta invece alcun riconoscimento firmato
dall’escusso per l’importo di fr. 51.– esposto quali “spese amministrative
(raccomandate, certificati)”. E sulle spese esecutive decide l’ufficio
d’esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77
del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Su questo
punto il reclamo dev’essere ammesso.
6.
All'escusso
incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82).
6.1
Nel
caso specifico, i reclamanti hanno sostenuto in prima sede di non aver saputo,
prima della sottoscrizione del contratto di locazione, della necessità per il
locatore di entrare nel magazzino per accedere al locale caldaia, ciò che li
avrebbe poi indotti a cambiare idea in merito alla locazione. Sennonché non
potevano svincolarsi unilateralmente dagli impegni assunti, salvo invocare un
vizio di volontà risultante da un errore essenziale sull’oggetto della
locazione (cfr. art. 23-24 CO). Come visto, spettava loro rendere verosimile tale
eccezione. Ora, essi non spiegano perché l’asserita ignoranza dell’esistenza
del locale caldaia costituirebbe un errore essenziale, giacché, da una parte,
il contratto prevede espressamente un diritto di visita del locatore, in particolare
in relazione a riparazioni o rinnovazioni (doc. B, punto 17), e dall’altra
nelle osservazioni allo stesso contratto l’istante ha precisato che il locale
in questione era accessibile solo a lui, una volta all’anno o in caso di
emergenza. In merito i reclamanti nulla obiettano Relativamente alla pigione
dell’agosto del 2013 il reclamo va pertanto respinto.
6.2
In
queste circostanze, non è necessario esaminare se RE 1 non avrebbe dovuto
accorgersi della porta di accesso al locale caldaia già in occasione del
sopralluogo effettuato prima della firma del contratto, essendo invero
piuttosto inverosimile, vista la funzione del locale, che le scaffalature la
coprisse interamente. E così diventa anche irrilevante la questione delle fotografie.
Infine, non giova neppure alla tesi dei reclamanti il fatto che l’istante abbia
rinnovato l’annuncio di locazione del magazzino il 5 agosto 2013. A parte il fatto che il locatore ha sempre preteso di ricevere almeno la prima pigione, i
locatari, ad ogni modo, avevano inoltrato disdetta immediata del contratto di
locazione già prima, ossia il 3 agosto (doc. 2).
7.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la parziale soccombenza dei
reclamanti (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i
rimedi esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 551.–, non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo di RE 2 è inammissibile.
2. Il
reclamo di RE 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2
della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è
respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 500.– oltre interessi al 5% dal
31 luglio 2013.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta per fr.
10.– a carico dell’istante e per fr. 90.– a carico del convenuto, il quale
rifonderà all’istante fr. 25.– per indennità.
3. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative
al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, è posta a carico loro, in
solido, per fr. 160.–, mentre la rimanenza è posta a carico dell’istante.
4. Notificazione
a:
– , , ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).