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Decisione

14.2014.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 maggio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i locatari a cambiare idea in merito alla locazione.

3. Nel

reclamo l’escusso contesta la documentazione fotografica prodotta dall’istante

all’udienza del 28 gennaio, negando di averla ricevuta al proprio indirizzo di

posta elettronica. Egli afferma inoltre che al momento del sopralluogo la porta

del locale tecnico era mascherata da scaffalature e lamenta che l’istante,

malgrado lo considerasse ancora come locatario, abbia rinnovato l’annuncio di

locazione del magazzino sul sito “tutti.ch” già il 5 agosto 2013. Da parte sua,

CO 1 ribadisce di avere informato i reclamanti sull’esistenza del locale

caldaia e di aver spedito loro per e-mail sei foto che mostrano l’interno del

deposito, ciò che essi non hanno contestato davanti al Giudice di pace. Quanto

alla ricerca di un nuovo inquilino, a parer suo essa era perfino nell’interesse

dei convenuti, che altrimenti sarebbero rimasti debitori di più di una

mensilità. Ad ogni modo, egli precisa di non aver firmato con il nuovo

inquilino prima di avere ricevuto la disdetta dei convenuti.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il creditore la cui esecuzione è fondata su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (cpv. 1), che il giudice

pronuncia, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura fondata su prove documentali (Aktenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria

del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce

forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina

d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto pubblico e se vi è identità tra

l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato

nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio

se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare i

vizi che rendono il procedimento esecutivo solo annullabile, di cui

l’interessato deve prevalersi mediante ricorso all’autorità di vigilanza (DTF

139 III 447 consid. 4.1.1).

Nella

Considerandi

fattispecie i reclamanti non contestano di avere sottoscritto il contratto di

locazione del 26 maggio 2013 (doc. B) né che in sé lo stesso costituisca un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’op­posizione per la pigione

dell’agosto del 2013. Dagli atti non risulta invece alcun riconoscimento firmato

dall’escusso per l’importo di fr. 51.– esposto quali “spese amministrative

(raccomandate, certificati)”. E sulle spese esecutive decide l’ufficio

d’esecuzione (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77

del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). Su questo

punto il reclamo dev’essere ammesso.

6.

All'escusso

incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nel

caso specifico, i reclamanti hanno sostenuto in prima sede di non aver saputo,

prima della sottoscrizione del contratto di locazione, della necessità per il

locatore di entrare nel magazzino per accedere al locale caldaia, ciò che li

avrebbe poi indotti a cambiare idea in merito alla locazione. Sennonché non

potevano svincolarsi unilateralmente dagli impegni assunti, salvo invocare un

vizio di volontà risultante da un errore essenziale sull’oggetto della

locazione (cfr. art. 23-24 CO). Come visto, spettava loro rendere verosimile tale

eccezione. Ora, essi non spiegano perché l’asserita ignoranza dell’esistenza

del locale caldaia costituirebbe un errore essenziale, giacché, da una parte,

il contratto prevede espressamente un diritto di visita del locatore, in particolare

in relazione a riparazioni o rinnovazioni (doc. B, punto 17), e dall’altra

nelle osservazioni allo stesso contratto l’istante ha precisato che il locale

in questione era accessibile solo a lui, una volta all’anno o in caso di

emergenza. In merito i reclamanti nulla obiettano Relativamente alla pigione

dell’agosto del 2013 il reclamo va pertanto respinto.

6.2

In

queste circostanze, non è necessario esaminare se RE 1 non avrebbe dovuto

accorgersi della porta di accesso al locale caldaia già in occasione del

sopralluogo effettuato prima della firma del contratto, essendo invero

piuttosto inverosimile, vista la funzione del locale, che le scaffalature la

coprisse interamente. E così diventa anche irrilevante la questione delle fotografie.

Infine, non giova neppure alla tesi dei reclamanti il fatto che l’istante abbia

rinnovato l’annuncio di locazione del magazzino il 5 agosto 2013. A parte il fatto che il locatore ha sempre preteso di ricevere almeno la prima pigione, i

locatari, ad ogni modo, avevano inoltrato disdetta immediata del contratto di

locazione già prima, ossia il 3 agosto (doc. 2).

7.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la parziale soccombenza dei

reclamanti (art. 106 cpv. 2 CPC). Circa i

rimedi esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 551.–, non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo di RE 2 è inammissibile.

2. Il

reclamo di RE 1 è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 1 e 2

della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

parzialmente accolta, nel senso che l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è

respinta in via provvisoria limitatamente a fr. 500.– oltre interessi al 5% dal

31 luglio 2013.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dall’istante, è posta per fr.

10.– a carico dell’istante e per fr. 90.– a carico del convenuto, il quale

rifonderà all’istante fr. 25.– per indennità.

3. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative

al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, è posta a carico loro, in

solido, per fr. 160.–, mentre la rimanenza è posta a carico dell’istante.

4. Notificazione

a:

– , , ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).