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Decisione

14.2014.36

Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità non verosimile

25 febbraio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a

ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b) Nel caso in

esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 21 febbraio 2014 dell’Ufficio

esecuzione e fallimento di Leventina relativa al versamento di fr. 1'253.90

saldo dell’esecuzione n. 346342 promossa dall’istante, per cui avendo provato

di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente

alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n.

1 risulta adempiuto.

Considerandi

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Leventina al 21 febbraio 2014 si evince che nei

confronti della reclamante sono pendenti 21 procedure esecutive per un importo

complessivo di fr. 34'518.62. Determinante è che nel corso del 2013 in due

procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento e, oltre che nella procedura

in esame, in un’ulteriore esecuzione è stata presentata in Pretura la domanda

di fallimento. Inoltre nel periodo dal 17 aprile 2013 al 3 febbraio 2014 sono

stati emessi 9 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr.

23'082.65 nell’ambito di procedure esecutive promosse per il mancato pagamento

di tasse e oneri sociali. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria

della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di

liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le

tasse e gli oneri sociali. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità

di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di

pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato

reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

4.

Per i motivi che

precedono il reclamo va respinto.

Non essendo stato concesso

effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato,

ritenuto altresì che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo

diviene priva d’oggetto.

La tassa di giustizia è

posta di principio a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106.

cpv. 1 CPC). Nel caso concreto si prescinde dal prelevare tasse e spese,

verosimilmente di difficile incasso Alla controparte non si assegnano

ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

Il fallimento di RE 1,

______, pronunciato dal Pretore a far tempo da venerdì 21 febbraio 2014 alle

ore 09.00 è confermato.

2. La domanda di

effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3. Non si prelevano

tasse né spese.

4. Notificazione:

-

- avv.

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

- Ufficio del Registro

fondiario del Distretto di Leventina, Faido.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).