14.2014.36
Fallimento. Pagamento del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità non verosimile
25 febbraio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.36
Lugano
25 febbraio 2014
B/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 29/30 gennaio 2014 da
RE
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
contro
CO
1
istanza sulla quale il Pretore del Distretto di Leventina con
sentenza del 19 febbraio 2014
(SO.2014.21) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento
di RE 1, ____, a far tempo dal 21
febbraio 2014
alle ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del 21
febbraio
2014 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo
stato saldato;
ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. ____ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina, CO 1
ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 330.-- oltre
interessi e spese.
B. All’udienza di
discussione del 19 febbraio 2014 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 19
febbraio 2014 il Pretore del Distretto di Leventina ha dichiarato il fallimento
di RE 1 a far tempo dal 21 febbraio 2014 alle ore 09.00.
D. Con reclamo 21
febbraio 2014 RE 1 asserisce di avere saldato nel frattempo il suo debito nei
confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 21 febbraio 2014 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Leventina relativa al versamento di fr. 1'253.90 a
saldo dell’esecuzione n. ____ promossa da CO 1 (doc. B) e chiede che sia
concesso effetto sospensivo.
in
diritto:
1. La decisione del
giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo
secondo il CPC. La decisione impugnata essendo pervenuta al reclamante al più
presto il 19 febbraio 2014, il reclamo, consegnato alla cancelleria di questo
Tribunale il 21 febbraio 2014 è tempestivo e, da questo punto di vista
ricevibile.
2. Con il reclamo di
cui trattasi la reclamante si limita a chiedere effetto sospensivo. Stante la
motivazione addotta, e meglio l’avvenuto pagamento del debito oggetto della
procedura che ha portato al fallimento, è però da ritenere che con il proprio
atto, denominato “reclamo” essa ha inteso in realtà chiedere anche
l’annullamento della decisione di fallimento, ciò non da ultimo considerato che
essa non è assistita da un legale. È quindi da entrare nel merito del gravame,
mentre la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al gravame diventa
priva d’oggetto con la presente decisione.
3. In virtù dell’art.
174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
Fatti
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a
ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 21 febbraio 2014 dell’Ufficio
esecuzione e fallimento di Leventina relativa al versamento di fr. 1'253.90
saldo dell’esecuzione n. 346342 promossa dall’istante, per cui avendo provato
di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente
alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n.
1 risulta adempiuto.
Considerandi
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Leventina al 21 febbraio 2014 si evince che nei
confronti della reclamante sono pendenti 21 procedure esecutive per un importo
complessivo di fr. 34'518.62. Determinante è che nel corso del 2013 in due
procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento e, oltre che nella procedura
in esame, in un’ulteriore esecuzione è stata presentata in Pretura la domanda
di fallimento. Inoltre nel periodo dal 17 aprile 2013 al 3 febbraio 2014 sono
stati emessi 9 atti di carenza di beni per un importo complessivo di fr.
23'082.65 nell’ambito di procedure esecutive promosse per il mancato pagamento
di tasse e oneri sociali. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria
della reclamante non sta sostanzialmente migliorando e che non dispone di
liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le
tasse e gli oneri sociali. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità
di pagamento della reclamante appare più probabile della sua capacità di
pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato
reso verosimile, per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
4.
Per i motivi che
precedono il reclamo va respinto.
Non essendo stato concesso
effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato,
ritenuto altresì che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo
diviene priva d’oggetto.
La tassa di giustizia è
posta di principio a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106.
cpv. 1 CPC). Nel caso concreto si prescinde dal prelevare tasse e spese,
verosimilmente di difficile incasso Alla controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
Il fallimento di RE 1,
______, pronunciato dal Pretore a far tempo da venerdì 21 febbraio 2014 alle
ore 09.00 è confermato.
2. La domanda di
effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3. Non si prelevano
tasse né spese.
4. Notificazione:
-
- avv.
- Ufficio
esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
- Ufficio del Registro
fondiario del Distretto di Leventina, Faido.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).