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Decisione

14.2014.37

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo dichiarato inammissibile perché non è stato firmato entro il termine impartito dalla Camera da una persona abilitata a rappresentare professionalmente la

1 maggio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2014.37

Data decisione, Autorità:

01.05.2014, CEF

Titolo:

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Reclamo dichiarato inammissibile perché non è stato firmato entro il termine impartito dalla Camera da una persona abilitata a rappresentare professionalmente la società reclamante

RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE

art. 68 cpv. 2 CPC

art. 84 LEF

art. 6 LFID

Incarto n.

14.2014.37

Lugano

1 maggio 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente della Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per

statuire sul reclamo presentato il 24 febbraio 2014 da

RE 1

rappresentata da RA 1

contro la

decisione emanata il 13 febbraio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti

(inc. n. 9383-2013-s) promossa con istanza del 16 dicembre 2013 nei suoi confronti da

CO 1

patrocinata dall’ PA 1

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. 713816 del 22/23 aprile 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;

sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di

Giubiasco con sentenza del 13 febbraio 2014 ha così deciso:

“1. L’istanza è

accolta; l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto

esecutivo n__________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è respinta in

via provvisoria

per l’importo di fr. 865.60 oltre interessi al 5% dal 30 dicembre 2012.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 186.-- (comprensiva di fr. 36.-- di spese), anticipata

dalla parte

attrice, è a carico della parte convenuta.

3.

Alla parte istante

sono riconosciuti fr. 220.-- di indennità.”

Decisione tempestivamente impugnata dalla convenuta

che, rappresentata da RA 1., con reclamo del 24 febbraio 2014 ha postulato la reiezione dell’istanza;

rilevato che con disposizione ordinatoria del 12 marzo

2014.

alla reclamante RE 1 è stato assegnato un termine di 10 giorni per inviare

alla scrivente Camera il reclamo in esame debitamente firmato da chi è

autorizzato a rappresentare la società con la comminatoria che in caso di

decorrenza infruttuosa del termine non si sarebbe entrati nel merito del

gravame, ciò ritenuto che la sua rappresentante RA 1. non risultava essere in

regola con quanto prescritto dall’art. 6 LFid, nella stessa non risultando attivo

alcun fiduciario autorizzato;

preso atto che il termine assegnato alla reclamante è

decorso infruttuosamente, per cui il reclamo va dichiarato inammissibile;

ritenuto che la tassa di giustizia ridotta va posta a

carico della reclamante, mentre non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendo stato intimato a controparte;

per questi

motivi,

pronuncia:

1.

Il

reclamo è inammissibile.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 100.-- va posta a carico della reclamante.

3.

Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 865.--, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF):

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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