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Decisione

14.2014.38

Violazione del diritto di essere sentito. Necessità della tenuta di un’udienza di discussione

18 maggio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con

istanza del 12 dicembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio al

Giudice di pace del circolo delle Isole.

C. Il

29 gennaio 2014 il Giudice di pace ha assegnato alla parte convenuta un termine

di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni. Nel termine impartito, RE

1 si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 febbraio 2014.

D. Statuendo

con decisione del 17 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato l’opposizione in via provvisoria, ponendo a carico della parte

convenuta le spese processuali di fr. 300.–.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 26 febbraio 2014 per ottenere l’annullamento della decisione del

Giudice di pace e la retrocessione dell’incarto allo stesso “per l’inchiesta a

nuovo e la decisione che il caso impone”.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo

dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 26 febbraio 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 18 febbraio,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può però

essere censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

L’insorgente

si duole in sostanza della violazione del diritto di essere sentito garantito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l’art. 53 cpv. 1 CPC) per non avere il

primo giudice fissato un’udienza di discussione, come da lui richiesto nelle

osservazioni del 10 febbraio 2014.

3.

Dal

fascicolo processuale risulta che, in applicazione dell’art. 84 cpv. 2 LEF e

dell’art. 253 CPC, il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta, invitando

RE 1 con ordinanza del 29 gennaio 2014 a presentare le proprie osservazioni.

4.

Secondo

l’art. 84 cpv. 2 LEF e l’art. 253 CPC se l’istanza non risulta inammissibile o

infondata, il giudice da modo alla controparte di presentare oralmente o per

iscritto le proprie osservazioni. Giusta l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può

rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge

non disponga altrimenti. La rinunciare a tenere un’udienza orale è comunque

possibile solo qualora le parti o una di esse non si prevalgano del diritto

alla tenuta di un’udienza (Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1125).

Questo perché altrimenti egli violerebbe il diritto delle parti alla tenuta di

un’udienza pubblica dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU (Trezzini, op. cit., loc. cit.).

5.

Nella

fattispecie nelle osservazioni del 10 febbraio 2014 RE 1 -dopo aver rimandato ad

un precedente scritto da lui trasmesso all’istante, nel quale contestava di dovere

qualche cosa a quest’ultima- si è riservato ulteriori atti “nel contesto

dell’udienza che lei programmerà”, chiedendo altresì al Giudice di pace di fissare

la data dell’udienza considerando il suo stato di salute. Nelle osservazioni

del 10 febbraio 2014 RE 1 ha quindi espressamente richiesto al primo giudice di

trattare giudizialmente in udienza l’istanza di rigetto dell’opposizione, motivo per il quale il Giudice di pace doveva procedere alla

fissazione della stessa prima di emettere la decisione di rigetto

dell’opposizione. Agendo come ha fatto, il primo

giudice non ha applicato in modo corretto il diritto, per cui il reclamo va accolto

e la decisione impugnata annullata. L'incarto dev’essere

così retrocesso al Giudice di pace perché proceda a un nuovo giudizio, previa

udienza di contraddittorio ritualmente indetta.

6.

Non

si prelava la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili (105, 107 cpv. 2

CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4’865.40, non raggiunge

la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.

1.1. Di

conseguenza è annullata la sentenza 17 febbraio 2014 (__________) del Giudice

di pace del Corcolo delle Isole e l'incarto è retrocesso al primo giudice per

nuovo giudizio, procedendo nel senso dei considerandi.

2. Non si prelava la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili..

3. Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una

questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove

tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso

durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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