14.2014.38
Violazione del diritto di essere sentito. Necessità della tenuta di un’udienza di discussione
18 maggio 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2014.38
Data decisione, Autorità:
18.05.2014, CEF
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito. Necessità della tenuta di un’udienza di discussione
PROCEDURA DI RICORSO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 53 cpv. 1 CPC
art. 253 CPC
art. 256 CPC
art. 84 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.38
Lugano
18 maggio
2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Walser, vicepresidente
vicecancelliere
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) del Giudice
di pace del circolo delle Isole promossa con istanza 12 dicembre 2013 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2014
presentato dal convenuto contro la decisione emessa il 17 febbraio 2014 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 novembre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1RE 1 per l’incasso di fr. 4’865.40
oltre interessi al 5% dal 31.12.2009 a titolo di “fornitura e posa nuovo
arredamento cucina completo di elettrodomestici”.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza del 12 dicembre 2013 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Giudice di pace del circolo delle Isole.
C. Il
29 gennaio 2014 il Giudice di pace ha assegnato alla parte convenuta un termine
di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni. Nel termine impartito, RE
1 si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 febbraio 2014.
D. Statuendo
con decisione del 17 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato l’opposizione in via provvisoria, ponendo a carico della parte
convenuta le spese processuali di fr. 300.–.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con reclamo del 26 febbraio 2014 per ottenere l’annullamento della decisione del
Giudice di pace e la retrocessione dell’incarto allo stesso “per l’inchiesta a
nuovo e la decisione che il caso impone”.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo
dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 26 febbraio 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 18 febbraio,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può però
essere censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
L’insorgente
si duole in sostanza della violazione del diritto di essere sentito garantito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l’art. 53 cpv. 1 CPC) per non avere il
primo giudice fissato un’udienza di discussione, come da lui richiesto nelle
osservazioni del 10 febbraio 2014.
3.
Dal
fascicolo processuale risulta che, in applicazione dell’art. 84 cpv. 2 LEF e
dell’art. 253 CPC, il Giudice di pace ha optato per una procedura scritta, invitando
RE 1 con ordinanza del 29 gennaio 2014 a presentare le proprie osservazioni.
4.
Secondo
l’art. 84 cpv. 2 LEF e l’art. 253 CPC se l’istanza non risulta inammissibile o
infondata, il giudice da modo alla controparte di presentare oralmente o per
iscritto le proprie osservazioni. Giusta l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può
rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge
non disponga altrimenti. La rinunciare a tenere un’udienza orale è comunque
possibile solo qualora le parti o una di esse non si prevalgano del diritto
alla tenuta di un’udienza (Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1125).
Questo perché altrimenti egli violerebbe il diritto delle parti alla tenuta di
un’udienza pubblica dedotto dall’art. 6 n. 1 CEDU (Trezzini, op. cit., loc. cit.).
5.
Nella
fattispecie nelle osservazioni del 10 febbraio 2014 RE 1 -dopo aver rimandato ad
un precedente scritto da lui trasmesso all’istante, nel quale contestava di dovere
qualche cosa a quest’ultima- si è riservato ulteriori atti “nel contesto
dell’udienza che lei programmerà”, chiedendo altresì al Giudice di pace di fissare
la data dell’udienza considerando il suo stato di salute. Nelle osservazioni
del 10 febbraio 2014 RE 1 ha quindi espressamente richiesto al primo giudice di
trattare giudizialmente in udienza l’istanza di rigetto dell’opposizione, motivo per il quale il Giudice di pace doveva procedere alla
fissazione della stessa prima di emettere la decisione di rigetto
dell’opposizione. Agendo come ha fatto, il primo
giudice non ha applicato in modo corretto il diritto, per cui il reclamo va accolto
e la decisione impugnata annullata. L'incarto dev’essere
così retrocesso al Giudice di pace perché proceda a un nuovo giudizio, previa
udienza di contraddittorio ritualmente indetta.
6.
Non
si prelava la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili (105, 107 cpv. 2
CPC). Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4’865.40, non raggiunge
la soglia di fr. 30’000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullata la sentenza 17 febbraio 2014 (__________) del Giudice
di pace del Corcolo delle Isole e l'incarto è retrocesso al primo giudice per
nuovo giudizio, procedendo nel senso dei considerandi.
2. Non si prelava la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili..
3. Notificazione a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una
questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove
tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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