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Decisione

14.2014.39

Diritto di essere sentito. Necessità di convocare un’udienza

21 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 gennaio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace, il quale,

il 29 gennaio 2014, ha assegnato alla parte convenuta un termine di 20 giorni

per presentare le proprie osservazioni, avvertendola che in caso di silenzio

egli avrebbe giudicato in base all’istanza e agli atti. Il 3 febbraio 2014, RE 1 ha chiesto al primo giudice di fissare “un termine per la discussione con la controparte”. Quest’ultimo,

invece, ha impartito un termine di 15 giorni alla parte istante per inoltrare

una replica, poi effettivamente presentata il 14 febbraio 2014. Non risulta

dall’incarto che tale allegato sia stato comunicato al convenuto prima dell’emanazione

della sentenza.

C. Statuendo con decisione del 18 febbraio 2014, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali stabilite in fr. 100.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera

con un reclamo del 28 febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento, invocando una

violazione del suo diritto di essere sentito. Da parte

sua, il 14 aprile 2014 il Comune istante ha confermato le osservazioni presentate

in prima sede.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 28 febbraio 2014 contro la sentenza emessa il 18 febbraio, e quindi

notificata a RE 1 più tardi, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di

spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Dal fascicolo processuale risulta che il Giudice di pace ha optato

per una procedura scritta, invitando RE 1, con ordinanza del 29 gennaio 2014, a presentare per scritto le proprie osservazioni all’istanza

e impartendo poi all’istante un termine per inoltrare una replica. L’insorgente

ritiene però che tale procedere abbia leso il suo diritto di essere sentito,

non avendo il primo giudice dato seguito alla sua richiesta esplicita di

citazione delle parti a un’udienza di contraddittorio e la replica essendogli

stata trasmessa solo in allegato alla decisione impugnata. L’istante non si è

determinato su questa censura.

3.

Se

l’istanza non risulta manifestamente inammissibile o infondata, il giudice dà modo

alla controparte di presentare le proprie osservazioni, oralmente o per

iscritto (art. 84 cpv. 2 LEF e 253 CPC). Il giudice può rinunciare a tenere

udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga

altrimenti (art. 256 cpv. 1 CPC). Fuorché in materia provvisionale (DTF 129 I

105, consid. 2.3), in linea di massima tale rinuncia è tuttavia possibile solo

qualora le parti o una di esse non si siano prevalse espressamente del diritto

alla tenuta di un’udienza pubblica, derivante dall’art. 6 n. 1 CEDU, oppure vi

abbiano poi rinunciato, pur tacitamente (sentenza del

Tribunale federale 5D_181/2011 dell’11 aprile 2012, RSPC 2012, 348-9, consid.

3.1

-3.1.3; sentenza della CEF 14.2011.55 del 20 maggio 2011, consid. 4; Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 1125; Bohnet in: CPC

commenté, 2011, n. 4 ad art. 256 CPC). Oltre che nei

casi manifesti d’irricevibilità o d’infondatezza della causa, il giudice può

nondimeno prescindere dal citare le parti ove siano da risolvere solo questioni

giuridiche (DTF 132 III 668; Bohnet,

op. cit., n. 6-8 ad art. 253 e n. 4 ad art. 256).

4.

Nella

fattispecie, con lo scritto del 3 febbraio 2014 RE 1 ha espressamente chiesto al Giudice di pace di fissare un termine per la discussione orale dell’istanza,

anticipando anche sommariamente l’oggetto della sua contestazione (assenza di

residenza nel comune). Orbene, il primo giudice ha statuito sul­l’istanza senza

preventivamente determinarsi sulla richiesta di citazione (e neppure, invero,

vi ha accennato nella decisione impugnata), privando così l’escusso della possibilità di eventualmente rinunciare

all’udienza e di esprimersi per scritto sulla causa in modo compiuto. Già per

questo motivo il reclamo merita accoglimento. Ma fosse anche stata ammissibile

una procedura unicamente scritta, il Giudice di pace ha comunque violato il

diritto del convenuto di essere sentito, omettendo di dargli l’occasione di esprimersi

sulla replica del Comune prima dell’emanazione della decisione impugnata. Essa

va quindi annullata e l’incarto retrocesso al Giudice

di pace perché proceda a emettere un nuovo giudizio, previa citazione delle

parti a un’udienza di contraddittorio.

5.

Dato che la necessità di rinviare la causa al primo giudice non può

essere ritenuta causata da una delle parti, per motivi di equità occorre porre

la tassa di giustizia relativa al presente giudizio a carico dello Stato (art.

107.

cpv. 2 CPC). Non si attribuiscono invece ripetibili alle parti, che

non sono patrocinate e non hanno chiesto un’indennità d’inconvenienza (art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), l’art. 107 cpv. 2 CPC

consentendo del resto di porre a carico dello Stato soltanto le spese

processuali e non anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5

marzo 2012, consid. 5). Le spese di prima sede ed eventuali ripetibili

saranno nuovamente fissate dal Giudice di pace con la nuova decisione.

6.

Circa i rimedi esperibili

contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

(art. 46 cpv. 1 LTF), di fr. 329.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto.

Di

conseguenza è annullata la sentenza __________ emessa il 18 febbraio 2014 dal

Giudice di pace del Circolo della Navegna e l’incarto gli è retrocesso per

nuovo giudizio nel senso del considerandi 4 e 5.

2. Non si preleva la tassa di giudizio e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la

controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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