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Decisione

14.2014.4

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto di nova. Contratto di compravendita di una vetrina-gelato quale riconoscimento di debito per il saldo del prezzo da pagare. Verifica e tempestiva notifica

5 marzo 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di pace ha accertato l’esistenza

di un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il saldo ancora dovuto – e diventato esigibile

il 31 dicembre 2012 – di fr. 1'700.–

(decisione impugnata, pag. 1 nel mezzo);

che la

reclamante non contesta questa sua conclusione, peraltro conforme al tenore del

documento prodotto agli atti quale doc. E, l’accenno ad “una Vetrina da vendere completa con il trasporto per

un prezzo da 2 000.-- CHf” (reclamo, pag. 1 verso il basso) potendo tutt’al più rientrare fra i colloqui informali –

l’interessata medesima parla di

“Imformazione” (reclamo, pag. 1) – che hanno preceduto la sottoscrizione

del menzionato contratto;

che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il

rigetto provvisorio dell’opposizione

a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito, che egli deve rendere verosimili

(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1. con rinvii), nel senso che a conforto delle

allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,

2010, n. 87 seg. ad art. 82);

che il

Giudice di pace, rinviando all’art.

201 CO, ha constatato l’assenza

di elementi a comprova del fatto che la vetrina-gelato era difettosa già al momento

dell’acquisto – in particolare

che uno dei motori non funzionava – rispettivamente che il mancato

funzionamento della vetrina-gelato era stato notificato alla procedente almeno

cinque/sei mesi prima dell’inoltro

dell’istanza di rigetto dell’opposizione datata 16 agosto 2013

(decisione impugnata, pag. 1 in basso);

che la

Considerandi

reclamante afferma di avere messo in funzione la prima volta l’apparecchio a marzo 2013 facendone saltare

la valvola (reclamo, pag. 2 nel mezzo) contestualmente alla sostituzione delle

ruote da lei comperate (reclamo, pag. 2 in alto), e che la necessità di procedere alla sostituzione del relativo motore poiché “rotto” è invece emersa

il 4 giugno 2013 in occasione dell’

intervento eseguito dall’elettricista per risolvere il citato problema con la valvola (reclamo,

pag. 2 nel mezzo);

che, a

ben vedere, tali argomenti sono semmai sintomatici di un mancato adempimento

della convenuta al suo obbligo di verifica sancito dall’art. 201 cpv. 1 CO, ritenuto come a fronte della consegna risalente

al 9/10 agosto 2012 (doc. G pag. 2 e osservazioni 4 settembre 2013) l’interessata abbia atteso solo marzo 2013

per sincerarsi del funzionamento della vetrina-gelato;

che, del

resto, proprio perché riconducibili a quella prima messa in funzione, a un

giudizio di mera verosimiglianza le citate problematiche nemmeno potrebbero essere

considerate alla stregua di difetti nascosti non riconoscibili mediante l’ordinario esame (art. 201 cpv. 2 CO);

che, d’altra parte, per quanto attiene la notifica

all’istante dei pretesi difetti,

compreso quella del precario funzionamento alle ruote (reclamo, pag. 2 in alto), la reclamante si limita a sostenere di avere “telefonato parechie volte alla Signora RA

1.

ma e mai venuta vedere” (reclamo, pag. 2 nel mezzo), allegazione che non

basta certo a rendere verosimile l’obbligo di avviso giusta l’art. 201 cpv. 1 CO;

che, non

avendo reso verosimili le eccezioni per difetti alla vetrina-gelato, le censure

della reclamante vanno respinte - impregiudicato un esito diverso nel contesto

di un esame di merito della vertenza (art. 79 LEF) - con conseguente conferma

della decisione del Giudice di pace;

che la contestuale

domanda di gratuito patrocinio (reclamo, pag. 3 nel mezzo) va respinta in

quanto, oltre a non avere nemmeno preteso di trovarsi in una effettiva

condizione d’indigenza (art.

117.

lett. a CPC), la convenuta ha proposto un reclamo sprovvisto di probabilità

di successo (art. 117 lett. b CPC) tant’è che non è stato notificato alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC);

che,

pertanto, gli oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico

della reclamante risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC), senza l’assegnazione di indennità

alla controparte che, non essendo stata interpellata, non è incorsa in costi

aggiuntivi;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 250.–, già anticipata dalla

reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza, di fr. 1'700.–, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello

stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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