14.2014.4
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto di nova. Contratto di compravendita di una vetrina-gelato quale riconoscimento di debito per il saldo del prezzo da pagare. Verifica e tempestiva notifica
5 marzo 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2014.4
Data decisione, Autorità:
05.03.2014, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Divieto di nova. Contratto di compravendita di una vetrina-gelato quale riconoscimento di debito per il saldo del prezzo da pagare. Verifica e tempestiva notifica di difetti non resa verosimile. Gratuito patrocinio negato
DIFETTI
GRATUITO PATROCINIO
ONERE DELLA PROVA
RECLAMO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
VENDITA
art. 201 CO
art. 117 let. a CPC
art. 117 let. b CPC
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 82 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.4
Lugano
5 marzo 2014
SL/ww/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
promossa con istanza 6/16 agosto 2013 da
CO 1
(rappresentata da RA 1 )
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 9/12
luglio 2013 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo
delle Isole, con decisione 27 dicembre 2013 (__________), ha così stabilito:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo
nr. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno è respinta in via provvisoria
per la somma totale di fr. 1700.00 + spese esecutive, come da PE.
2. La tassa
di giustizia di fr. 150.00, già anticipata dalla parte istante, è a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 30.00 di
indennità.
3. omissis”.
Decisione impugnata dalla convenuta che con reclamo 10
gennaio 2012 [correttamente: 2014] ne postula l’annullamento,
previa richiesta di concessione del gratuito patrocinio;
premesso che il reclamo non ha fatto oggetto di
notificazione all’istante;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
contro le sentenze di rigetto dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC), da inoltrare
entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata (combinati
art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 LOG);
che, a
fronte di una decisione notificata il 27 dicembre 2013 e recapitata il 3 gennaio
2014 (“Tracciamento degli invii” del 3 marzo 2014), il reclamo 10 gennaio 2014
risulta tempestivo e quindi ammissibile;
che per l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non
sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova,
sicché nella misura in cui non figurano già agli atti vanno conseguentemente
estromessi dall’incarto – in
quanto irricevibili – i nuovi documenti trasmessi dalla reclamante;
che giusta
l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’errata
applicazione del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che,
preso atto del contratto scritto di compravendita di una vetrina-gelato d’occasione al costo di fr. 2'000.– e
relativi contenitori per fr. 200.– stipulato in data 9 agosto 2012, il Giudice
Fatti
di pace ha accertato l’esistenza
di un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per il saldo ancora dovuto – e diventato esigibile
il 31 dicembre 2012 – di fr. 1'700.–
(decisione impugnata, pag. 1 nel mezzo);
che la
reclamante non contesta questa sua conclusione, peraltro conforme al tenore del
documento prodotto agli atti quale doc. E, l’accenno ad “una Vetrina da vendere completa con il trasporto per
un prezzo da 2 000.-- CHf” (reclamo, pag. 1 verso il basso) potendo tutt’al più rientrare fra i colloqui informali –
l’interessata medesima parla di
“Imformazione” (reclamo, pag. 1) – che hanno preceduto la sottoscrizione
del menzionato contratto;
che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il
rigetto provvisorio dell’opposizione
a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito, che egli deve rendere verosimili
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1. con rinvii), nel senso che a conforto delle
allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.,
2010, n. 87 seg. ad art. 82);
che il
Giudice di pace, rinviando all’art.
201 CO, ha constatato l’assenza
di elementi a comprova del fatto che la vetrina-gelato era difettosa già al momento
dell’acquisto – in particolare
che uno dei motori non funzionava – rispettivamente che il mancato
funzionamento della vetrina-gelato era stato notificato alla procedente almeno
cinque/sei mesi prima dell’inoltro
dell’istanza di rigetto dell’opposizione datata 16 agosto 2013
(decisione impugnata, pag. 1 in basso);
che la
Considerandi
reclamante afferma di avere messo in funzione la prima volta l’apparecchio a marzo 2013 facendone saltare
la valvola (reclamo, pag. 2 nel mezzo) contestualmente alla sostituzione delle
ruote da lei comperate (reclamo, pag. 2 in alto), e che la necessità di procedere alla sostituzione del relativo motore poiché “rotto” è invece emersa
il 4 giugno 2013 in occasione dell’
intervento eseguito dall’elettricista per risolvere il citato problema con la valvola (reclamo,
pag. 2 nel mezzo);
che, a
ben vedere, tali argomenti sono semmai sintomatici di un mancato adempimento
della convenuta al suo obbligo di verifica sancito dall’art. 201 cpv. 1 CO, ritenuto come a fronte della consegna risalente
al 9/10 agosto 2012 (doc. G pag. 2 e osservazioni 4 settembre 2013) l’interessata abbia atteso solo marzo 2013
per sincerarsi del funzionamento della vetrina-gelato;
che, del
resto, proprio perché riconducibili a quella prima messa in funzione, a un
giudizio di mera verosimiglianza le citate problematiche nemmeno potrebbero essere
considerate alla stregua di difetti nascosti non riconoscibili mediante l’ordinario esame (art. 201 cpv. 2 CO);
che, d’altra parte, per quanto attiene la notifica
all’istante dei pretesi difetti,
compreso quella del precario funzionamento alle ruote (reclamo, pag. 2 in alto), la reclamante si limita a sostenere di avere “telefonato parechie volte alla Signora RA
1.
ma e mai venuta vedere” (reclamo, pag. 2 nel mezzo), allegazione che non
basta certo a rendere verosimile l’obbligo di avviso giusta l’art. 201 cpv. 1 CO;
che, non
avendo reso verosimili le eccezioni per difetti alla vetrina-gelato, le censure
della reclamante vanno respinte - impregiudicato un esito diverso nel contesto
di un esame di merito della vertenza (art. 79 LEF) - con conseguente conferma
della decisione del Giudice di pace;
che la contestuale
domanda di gratuito patrocinio (reclamo, pag. 3 nel mezzo) va respinta in
quanto, oltre a non avere nemmeno preteso di trovarsi in una effettiva
condizione d’indigenza (art.
117.
lett. a CPC), la convenuta ha proposto un reclamo sprovvisto di probabilità
di successo (art. 117 lett. b CPC) tant’è che non è stato notificato alla controparte (art. 322 cpv. 1 CPC);
che,
pertanto, gli oneri processuali del presente giudizio vanno posti a carico
della reclamante risultata soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC), senza l’assegnazione di indennità
alla controparte che, non essendo stata interpellata, non è incorsa in costi
aggiuntivi;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 250.–, già anticipata dalla
reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza, di fr. 1'700.–, non raggiunge il limite di
legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello
stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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