14.2014.40
Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Eccezioni di compensazione e di pagamento non rese verosimili. Inammissibilità dei documenti nuovi prodotti con il reclamo
28 maggio 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.40
Lugano
28 maggio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 dicembre 2013 da:
CO 1
(patrocinata dall’PA 1)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 febbraio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno manuale,
emesso il 3 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di
Bellinzona (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 13'650.–
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2013 e di fr. 154.–, indicando quale
titolo di credito la “pigione scaduta dal 01.02.2013 al 31.11.2013, officina meccanica,
commercio di veicoli, __________, __________ + spese” e precisando che l’esecuzione
avveniva a convalida dell’inventario n. __________ eretto il 15 novembre 2013
a tutela del suo diritto di ritenzione quale locatore (doc. E).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 dicembre 2013
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore limitatamente a di fr. 9'750.–
oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2013 e a fr. 154.–. Nel termine
impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28
gennaio 2014.
C. Statuendo
con decisione 12 febbraio 2014, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e,
limitatamente a fr. 5'850.– oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2013,
ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– nella
misura di 3/5 e un’indennità ridotta di fr. 80.– a
favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28
febbraio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle
sue osservazioni del 24 marzo 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Con ulteriori atti del 9 aprile 2014, 17 aprile 2014 e 2 maggio 2014 le parti
si sono confermate nelle rispettive richieste.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 febbraio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 19
febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Irricevibili sono pertanto i documenti allegati al reclamo.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione
sottoscritto dalle parti il 27 marzo 2013 (doc. 1), che prevede una pigione di fr. 1'950.–
mensili a partire dal 1° aprile 2013, costituisce riconoscimento di debito per
Fatti
i canoni di locazione scaduti. Siccome la stessa parte istante ha riconosciuto
che la pigione era stata pagata per i primi tre mesi del contratto, ossia da
aprile a giugno 2013, e CO 1 ha disdetto per mora il contratto per il 30
settembre 2013, per il Pretore lo stesso costituisce un valido titolo di
rigetto dell’opposizione per i canoni da luglio a settembre 2013, ovvero per
complessivi fr. 5'850.–. A suo avviso, invece, le pretese relative al
risarcimento danni fatte valere dal convenuto non sono state rese
sufficientemente verosimili, mentre le contestazioni relative alla valutazione
degli oggetti inventariati, come pure tutte le altre censure dell’escusso,
esulano dalla competenza del giudice del rigetto.
3. Nel
reclamo RE 1 sostiene che l’attrezzatura inventariata dall’ufficio di
esecuzione e sulla quale la procedente vanta un diritto di ritenzione è stata
da lui comperata per fr. 20'000.– il 27 marzo 2013 da tale __________ B__________,
membro del consiglio di amministrazione della procedente, e che l’attrezzatura
in questione dal 12 dicembre 2013 è indebitamente utilizzata dallo stesso B__________,
benché egli vanti su di essa solo un diritto di pegno. Per il reclamante la CO 1
dovrebbe quindi restituirgli il prezzo dell’attrezzatura o versargli un affitto
adeguato. Inoltre egli si duole che la locatrice gli abbia consegnato un ente
non idoneo all’utilizzo cui è destinato, tanto che il Comune ha sospeso la sua
attività di garagista per un mese. D’altronde la superficie locata sarebbe
inferiore di una trentina di metri quadrati rispetto ai mq 190 indicati nel
contratto di locazione. In definitiva, il reclamante ritiene di dovere solo fr. 1'950.–,
dovendosi dedurre dal debito di fr. 9'750.– notificatogli il 6 dicembre
2013 dal patrocinatore dell’istante gli affitti dei tre primi mesi, di
complessivi fr. 5'850.–, e la mensilità di fr. 1'950.– corrispondente
al mese di sospensione impostogli dal Comune. Sempre per quel mese egli chiede
inoltre un risarcimento di fr. 13'500.– per il mancato guadagno.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1).
5. Nella
fattispecie il reclamante non contesta di aver sottoscritto il contratto di
locazione del 27 marzo 2013 (doc. 1), peraltro prodotto dal medesimo unitamente
alle osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione. Ora, il contratto di
locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per
il canone scaduto (v. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 49 ad art. 82 LEF; Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF). Come correttamente accertato
dal primo giudice, il contratto del 27 marzo 2013 rappresenta pertanto valido
titolo di rigetto dell’opposizione per i canoni di locazione scaduti per i mesi
Considerandi
di luglio, agosto e settembre 2013, di complessivi fr. 5'850.–, che l’escusso
non contesta di non avere ancora corrisposto all’istante.
6.
All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1
Nel
caso specifico, oltre a chiedere la deduzione dei tre primi mesi d’affitto e
del mese di sospensione della propria attività, il reclamante invoca diverse
pretese nei confronti dell’escutente che parrebbe volere opporre in
compensazione. Egli non quantifica tuttavia tali pretese né propone conclusioni
chiare, limitandosi a postulare l’esame anche della questione dei risarcimenti
dovutigli e della problematica dell’attrezzatura. Dal contesto si capisce
tuttavia ch’egli contesta integralmente il credito posto in esecuzione.
Ancorché al limite (cfr. sopra consid. 1.2) il reclamo va quindi ritenuto
ammissibile.
6.2
Incombe
all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con
una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) rendere verosimile
non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una
prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012
del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin,
op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
6.3
Nel
caso specifico, il reclamante pare volere opporre in compensazione una pretesa
in restituzione del prezzo di fr. 20'000.– da lui pagato all’amministratore
unico dell’istante per l’acquisto delle attrezzature inventariate presso il
garage datogli in locazione, affermando che le stesse sarebbero ancora ora
utilizzate dal venditore, e subordinatamente invoca il diritto a un canone
adeguato per tale utilizzo. Il problema è che RE 1 non ha documentato in alcun
modo le sue affermazioni, che sono contestate dalla procedente (osservazioni al
reclamo, ad 11). Per tacere del fatto che lo stesso reclamante sostiene in
altri scritti che l’attrezzatura non è più sua (v. doc. 5 e 8). Non resa
verosimile, l’eccezione di compensazione non può quindi essere accolta.
6.4
Quanto
alla censura secondo cui la superficie locata sarebbe inferiore di una trentina
di metri quadrati rispetto ai mq 190 indicati nel contratto di locazione, essa
è irricevibile, il reclamante non deducendone
alcuna conclusione precisa (v. sopra ad 1.2). Ad ogni modo, non sopportata da
alcun documento probatorio oggettivo, nel merito la censura risulterebbe
comunque inverosimile.
6.5
Il
reclamante chiede inoltre la deduzione dei tre primi mesi d’affitto (da aprile
a giugno 2013), misconoscendo però che, come giustamente rilevato dal Pretore
(a pag. 2), nell’istanza la procedente ha limitato la sua pretese alle pigioni
per i mesi da luglio a novembre 2013, pari a complessivi fr. 9750.–.
6.6
Per
quanto riguarda infine le conseguenze che il reclamante trae dalla sospensione
della propria attività professionale che il comune di __________ gli avrebbe imposto
per un mese, ancora una volta egli non ha reso verosimili le proprie
allegazioni sulla base di riscontri oggettivi, limitandosi a produrre scritti suoi
al patrocinatore dell’istante (cfr. doc. 2 allegato alle osservazioni all’istanza).
Anche su questo punto il reclamo è da respingere.
7.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza totale del
reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 5'850.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative
al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli
rifonderà a CO 1 fr. 300.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).