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Decisione

14.2014.40

Rigetto provvisorio. Contratto di locazione. Eccezioni di compensazione e di pagamento non rese verosimili. Inammissibilità dei documenti nuovi prodotti con il reclamo

28 maggio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i canoni di locazione scaduti. Siccome la stessa parte istante ha riconosciuto

che la pigione era stata pagata per i primi tre mesi del contratto, ossia da

aprile a giugno 2013, e CO 1 ha disdetto per mora il contratto per il 30

settembre 2013, per il Pretore lo stesso costituisce un valido titolo di

rigetto dell’opposizione per i canoni da luglio a settembre 2013, ovvero per

complessivi fr. 5'850.–. A suo avviso, invece, le pretese relative al

risarcimento danni fatte valere dal convenuto non sono state rese

sufficientemente verosimili, mentre le contestazioni relative alla valutazione

degli oggetti inventariati, come pure tutte le altre censure dell’escusso,

esulano dalla competenza del giudice del rigetto.

3. Nel

reclamo RE 1 sostiene che l’attrezzatura inventariata dall’ufficio di

esecuzione e sulla quale la procedente vanta un diritto di ritenzione è stata

da lui comperata per fr. 20'000.– il 27 marzo 2013 da tale __________ B__________,

membro del consiglio di amministrazione della procedente, e che l’attrezzatura

in questione dal 12 dicembre 2013 è indebitamente utilizzata dallo stesso B__________,

benché egli vanti su di essa solo un diritto di pegno. Per il reclamante la CO 1

dovrebbe quindi restituirgli il prezzo dell’attrezzatura o versargli un affitto

adeguato. Inoltre egli si duole che la locatrice gli abbia consegnato un ente

non idoneo all’utilizzo cui è destinato, tanto che il Comune ha sospeso la sua

attività di garagista per un mese. D’altronde la superficie locata sarebbe

inferiore di una trentina di metri quadrati rispetto ai mq 190 indicati nel

contratto di locazione. In definitiva, il reclamante ritiene di dovere solo fr. 1'950.–,

dovendosi dedurre dal debito di fr. 9'750.– notificatogli il 6 dicembre

2013 dal patrocinatore dell’istante gli affitti dei tre primi mesi, di

complessivi fr. 5'850.–, e la mensilità di fr. 1'950.– corrispondente

al mese di sospensione impostogli dal Comune. Sempre per quel mese egli chiede

inoltre un risarcimento di fr. 13'500.– per il mancato guadagno.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1.1).

5. Nella

fattispecie il reclamante non contesta di aver sottoscritto il contratto di

locazione del 27 marzo 2013 (doc. 1), peraltro prodotto dal medesimo unitamente

alle osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione. Ora, il contratto di

locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per

il canone scaduto (v. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 49 ad art. 82 LEF; Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF). Come correttamente accertato

dal primo giudice, il contratto del 27 marzo 2013 rappresenta pertanto valido

titolo di rigetto dell’opposizione per i canoni di locazione scaduti per i mesi

Considerandi

di luglio, agosto e settembre 2013, di complessivi fr. 5'850.–, che l’escusso

non contesta di non avere ancora corrisposto all’istante.

6.

All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nel

caso specifico, oltre a chiedere la deduzione dei tre primi mesi d’affitto e

del mese di sospensione della propria attività, il reclamante invoca diverse

pretese nei confronti dell’escutente che parrebbe volere opporre in

compensazione. Egli non quantifica tuttavia tali pretese né propone conclusioni

chiare, limitandosi a postulare l’esame anche della questione dei risarcimenti

dovutigli e della problematica dell’attrezzatura. Dal contesto si capisce

tuttavia ch’egli contesta integralmente il credito posto in esecuzione.

Ancorché al limite (cfr. sopra consid. 1.2) il reclamo va quindi ritenuto

ammissibile.

6.2

Incombe

all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con

una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) rendere verosimile

non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di

giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una

prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012

del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin,

op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).

6.3

Nel

caso specifico, il reclamante pare volere opporre in compensazione una pretesa

in restituzione del prezzo di fr. 20'000.– da lui pagato all’amministratore

unico dell’istante per l’acquisto delle attrezzature inventariate presso il

garage datogli in locazione, affermando che le stesse sarebbero ancora ora

utilizzate dal venditore, e subordinatamente invoca il diritto a un canone

adeguato per tale utilizzo. Il problema è che RE 1 non ha documentato in alcun

modo le sue affermazioni, che sono contestate dalla procedente (osservazioni al

reclamo, ad 11). Per tacere del fatto che lo stesso reclamante sostiene in

altri scritti che l’attrezzatura non è più sua (v. doc. 5 e 8). Non resa

verosimile, l’eccezione di compensazione non può quindi essere accolta.

6.4

Quanto

alla censura secondo cui la superficie locata sarebbe inferiore di una trentina

di metri quadrati rispetto ai mq 190 indicati nel contratto di locazione, essa

è irricevibile, il reclamante non deducendone

alcuna conclusione precisa (v. sopra ad 1.2). Ad ogni modo, non sopportata da

alcun documento probatorio oggettivo, nel merito la censura risulterebbe

comunque inverosimile.

6.5

Il

reclamante chiede inoltre la deduzione dei tre primi mesi d’affitto (da aprile

a giugno 2013), misconoscendo però che, come giustamente rilevato dal Pretore

(a pag. 2), nell’istanza la procedente ha limitato la sua pretese alle pigioni

per i mesi da luglio a novembre 2013, pari a complessivi fr. 9750.–.

6.6

Per

quanto riguarda infine le conseguenze che il reclamante trae dalla sospensione

della propria attività professionale che il comune di __________ gli avrebbe imposto

per un mese, ancora una volta egli non ha reso verosimili le proprie

allegazioni sulla base di riscontri oggettivi, limitandosi a produrre scritti suoi

al patrocinatore dell’istante (cfr. doc. 2 allegato alle osservazioni all’istanza).

Anche su questo punto il reclamo è da respingere.

7.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza totale del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 5'850.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative

al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli

rifonderà a CO 1 fr. 300.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).