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Decisione

14.2014.42

Transazione giudiziaria. Eccezione di errore

25 giugno 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanza 24

dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di

pace per fr. 1'000.– oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2013. Nel

termine impartito, gli escussi si sono opposti all’istanza con osservazioni

scritte del 22 gennaio 2014. All’udienza di discussione tenutasi il 12 febbraio

2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre le parti convenute non si sono

presentate.

C. Statuendo

con decisione 14 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e,

limitatatamente a fr. 1'000.–, ha rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dalle parti convenute, ponendo a loro carico le spese processuali di

fr. 100.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un

reclamo del 3 marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

Nelle sue osservazioni del 26 marzo 2014, CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 3 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 e a RE 2 il 22

febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione la transazione giudiziale intervenuta in

occasione dell’udienza del 20 novembre 2013 tenuto dallo stesso giudice nella

causa creditoria n. 27/28-2013, in cui i coniugi __________, firmando il

relativo verbale, si sono impegnati a versare a CO 1 fr. 1000.– entro 30

giorni a saldo di ogni pretesa (doc. I).

3.

Nel

reclamo RE 1 e RE 2 sostengono, richiamando le osservazioni del 22 gennaio 2014

presentate in prima sede, che la transazione a cui le parti sono giunte all’udienza

del 20 novembre 2013 è basata su un errore commesso in buona fede. Infatti, a

detta loro, i comproprietari della particella coattiva sulla quale è stata

posata la condotta del gas sono nove “mentre nel corso dell’udienza e anche

a pagina 3 della stessa istanza, si continua a riferire di cinque comproprietari”.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto escutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche

d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può

rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve

prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid.

4.1

)

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF le transazioni giudiziali, ove siano esecutive,

sono parificate alle decisioni giudiziarie. Nel caso di specie la transazione

giudiziale del 20 novembre 2013 costituisce quindi in linea di massima dà

titolo al rigetto definitivo dell’opposizione a concorrenza dell’importo convenuto

dalle parti.

5.2

Per

l’art. 241 cpv. 2 CPC la transazione ha l’effetto di una decisione

passata in giudicato. Entro i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione

giudiziale può però essere impugnata mediante revisione se la parte che la

impugna fa valere che la stessa è inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).

Quale mezzo d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude

l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata, a meno che il giudice

non differisca l’esecuzione della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2

CPC). La semplice contestazione della transazione è dunque insufficiente a

impedire il rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad

art. 80 LEF).

5.3

Nella

fattispecie i reclamanti si limitano a sostenere l’inefficacia della transazione

del 20 novembre 2013, che pretendono fondata su un errore commesso in buona

fede, senza tuttavia documentare e neppure sostenere di aver presentato contro tale

atto una domanda di revisione e di avere ottenuto dal giudice il conferimento dell’effetto

sospensivo. Non vi è pertanto alcun motivo per negare alla

transazione giudiziale del 20 novembre 2013 la qualità di titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 cifra 1

LEF per l’importo di fr. 1'000.–, dal che il reclamo risulta infondato e

dunque da respingere.

6.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, CO 1 non avendo chiesto né

motivato nulla in proposito.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.– (art. 51 cpv.

1.

lett. a LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative

al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico in

solido di RE 1 e RE 2. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).