14.2014.42
Transazione giudiziaria. Eccezione di errore
25 giugno 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.42
Lugano
25 giugno 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nelle cause 128 e 129/13 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 24 dicembre 2013
da:
CO 1
contro
RE 1
RE 2
giudicando sul reclamo del 3 marzo 2014 presentato da RE
1 e RE 2 contro la decisione emessa il 14 febbraio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetti esecutivi n. __________ emessi il 14 gennaio 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 e RE 2 per l’incasso di fr. 1'936.75 oltre interessi del 5% dal 30 novembre 2012, indicando
quale titolo di credito: “allacciamento nuova condotta gas. Strada coattiva
mappale __________ RFD con allacciamento mappale __________ RFD. La decisone
dell’intervento sopraindicato è stata concordata all’unanimità con tutti i
beneficiari della nuova condotta compresi i signori RE 1 e RE 2”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 e RE 2 interposto opposizione ai precetti esecutivi, con istanza 24
dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di
pace per fr. 1'000.– oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 2013. Nel
termine impartito, gli escussi si sono opposti all’istanza con osservazioni
scritte del 22 gennaio 2014. All’udienza di discussione tenutasi il 12 febbraio
2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre le parti convenute non si sono
presentate.
C. Statuendo
con decisione 14 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e,
limitatatamente a fr. 1'000.–, ha rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalle parti convenute, ponendo a loro carico le spese processuali di
fr. 100.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un
reclamo del 3 marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Nelle sue osservazioni del 26 marzo 2014, CO 1 ha chiesto di respingere il reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 3 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 e a RE 2 il 22
febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione la transazione giudiziale intervenuta in
occasione dell’udienza del 20 novembre 2013 tenuto dallo stesso giudice nella
causa creditoria n. 27/28-2013, in cui i coniugi __________, firmando il
relativo verbale, si sono impegnati a versare a CO 1 fr. 1000.– entro 30
giorni a saldo di ogni pretesa (doc. I).
3.
Nel
reclamo RE 1 e RE 2 sostengono, richiamando le osservazioni del 22 gennaio 2014
presentate in prima sede, che la transazione a cui le parti sono giunte all’udienza
del 20 novembre 2013 è basata su un errore commesso in buona fede. Infatti, a
detta loro, i comproprietari della particella coattiva sulla quale è stata
posata la condotta del gas sono nove “mentre nel corso dell’udienza e anche
a pagina 3 della stessa istanza, si continua a riferire di cinque comproprietari”.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto escutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche
d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può
rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve
prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid.
4.1
)
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF le transazioni giudiziali, ove siano esecutive,
sono parificate alle decisioni giudiziarie. Nel caso di specie la transazione
giudiziale del 20 novembre 2013 costituisce quindi in linea di massima dà
titolo al rigetto definitivo dell’opposizione a concorrenza dell’importo convenuto
dalle parti.
5.2
Per
l’art. 241 cpv. 2 CPC la transazione ha l’effetto di una decisione
passata in giudicato. Entro i termini stabiliti all’art. 329 CPC la transazione
giudiziale può però essere impugnata mediante revisione se la parte che la
impugna fa valere che la stessa è inefficace (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC).
Quale mezzo d’impugnazione straordinario, la domanda di revisione non preclude
l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata, a meno che il giudice
non differisca l’esecuzione della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 e 2
CPC). La semplice contestazione della transazione è dunque insufficiente a
impedire il rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad
art. 80 LEF).
5.3
Nella
fattispecie i reclamanti si limitano a sostenere l’inefficacia della transazione
del 20 novembre 2013, che pretendono fondata su un errore commesso in buona
fede, senza tuttavia documentare e neppure sostenere di aver presentato contro tale
atto una domanda di revisione e di avere ottenuto dal giudice il conferimento dell’effetto
sospensivo. Non vi è pertanto alcun motivo per negare alla
transazione giudiziale del 20 novembre 2013 la qualità di titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 cifra 1
LEF per l’importo di fr. 1'000.–, dal che il reclamo risulta infondato e
dunque da respingere.
6.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv.
1.
CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza, CO 1 non avendo chiesto né
motivato nulla in proposito.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000.– (art. 51 cpv.
1.
lett. a LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative
al presente giudizio, già anticipate dai reclamanti, sono poste a carico in
solido di RE 1 e RE 2. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).