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Decisione

14.2014.43

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 marzo 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché il richiamo di tutti gli

incarti dall’“ufficio

tassazione” e dall’“UEF” (reclamo, pag. 2 in alto lett. C), richiesta presentata per la prima volta in questa sede, insieme all’avviso di pignoramento datato 25 febbraio

2014 che accompagna il ricorso in esame – e che concerne appunto l’esecuzione n. __________ – sono irricevibili;

che

aggiungasi in effetti come l’impossibilità

per l’escusso di far valere le

proprie ragioni davanti al primo giudice vada unicamente ricondotta al mancato

ritiro da parte sua dell’ordinanza

di assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione (reclamo, pag. 1 in basso lett. B; decisione impugnata, nel mezzo; copia della relativa busta d’invio munita dell’attestazione postale “Non ritirato”);

che

giusta l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b);

che in

base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se

il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF);

che l’istante ha fondato la sua pretesa – oltre

che sulla copia del precetto esecutivo n. __________ – sulla decisione di

tassazione dell’imposta

cantonale (IC) 2006 emessa il 9 aprile 2008 a carico dell’escusso – e della moglie – per il periodo d’assoggettamento tra il 1° gennaio 2006 e il

31 dicembre 2006, provvista del timbro con cui la competente autorità ha

certificato “che la presente decisione amministrativa è cresciuta in giudicato

e che è stata regolarmente intimata all’interessato” (timbro in originale), stabilendo

l’onere fiscale in fr. 3'412.10;

che il

procedente ha altresì accluso all’istanza l’attestato

carenza beni n. __________ emesso il 14 settembre 2009 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il quale,

nel contesto di una precedente esecuzione (n. __________) sempre a carico del

debitore, quantificava un ammontare scoperto riconducibile all’“imposta cantonale 2006 +interessi 3.0%

dal 31.05.2008” (questi ultimi aggiornati al 13

febbraio 2009 e comprensivi della tassa di diffida) in fr. 3'734.25;

che, di

per sé, nulla indica che la citata decisione amministrativa non sia esecutiva (condizione

introdotta e valida dal 1° gennaio 2011: Staehelin,

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 110

ad art. 80), fermo restando che in concreto risulta persino passata in

giudicato;

che, del

resto, il medesimo reclamante si limita a parlare di decisione di tassazione “errata”

in quanto non sarebbe fondata sui dati che egli avrebbe avuto modo di rettificare

nell’ambito di un preteso “reclamo”

Considerandi

che dice di avere introdotto in quel contesto (reclamo, pag. 2 in basso lett. E) – tesi che, a ben vedere, non è tuttavia confortata da alcun riscontro oggettivo

– bensì su quelli a suo tempo ipotizzati – secondo lui a torto – dal preposto

ufficio di tassazione (reclamo, pag. 3 in alto lett. F), affermando appunto che “dal 2009 a fine 2013, l’ufficio di tassazione non da notizie e la questione non si è

risolta, non inviandomi la nuova decisione di tassazione per 2006” (reclamo, pag. 3 verso l’alto lett. G);

che, ciò

considerato, trattandosi di mere allegazioni di parte, non v’è così motivo di dubitare riguardo al fatto

che quella in esame è l’unica

decisione esistente e attualmente determinante ai fini del carico fiscale

gravante l’escusso in relazione

all’imposta cantonale 2006;

che,

pertanto, trattandosi di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera pacificamente esecutiva, il Giudice

di pace del circolo di Lugano Ovest non ha violato il diritto federale rigettando

in via definitiva l’opposizione

sollevata al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (decisione impugnata, in basso n. 1), ovvero per il

corrispondente importo capitale di fr. 3'734.25 (precetto esecutivo, nel mezzo) pari alla somma scoperta e accertata

dall’attestato di carenza di

beni 14 settembre 2009 (nel mezzo);

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF

se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o

di un’autorità amministrativa

svizzera, l’opposizione è rigettata

in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emana-zione

della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

che,

nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni

liberatorie, limitandosi invero a contestare le modalità di calcolo della

citata imposta cantonale sul reddito (reclamo, pag. 2 lett. B, C, D e E) e

quindi – come peraltro egli stesso rileva (reclamo, pag. 2 nel mezzo lett. B) –

ad “entrare nel merito della dichiarazione di tassazione”;

che,

nondimeno, giova rammentare che un argomento del genere sfugge con ogni

evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare

se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF – come

è il caso nella fattispecie – ma senza potersi pronunciare sulla sussistenza

materiale del credito come tale (Staehelin,

op. cit., n. 2 ad art. 81);

che più

precisamente, in quanto attinenti a problematiche di assoggettamento all’imposta cantonale 2006 sul reddito e alle basi

di calcolo che ne determinano i presupposti, sulle citate censure è – dandosi

il caso – legittimato a pronunciarsi solo l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (rispettivamente le

preposte autorità di ricorso in materia di tassazione), fermo restando poi che

nemmeno compete a questa Camera ingiungere ad un’auto-rità di tassazione l’emanazione di una decisione fiscale (reclamo, pag. 3 in basso n. 2);

che, per

finire, basti in aggiunta ricordare che i presupposti per un’eventuale sospensione giudiziale dell’esecuzione (cfr. richiesta di informazioni

del 18 marzo 2014) esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione e, comunque sia, soggiacciono –

semmai – alle condizioni di cui agli art. 85 e 85a LEF;

che ne

discende pertanto la reiezione del reclamo rivelatosi manifestamente infondato,

senza necessità di interpellare la controparte (art. 322 cpv. 1 CPC) che, sotto

questo profilo, non è quindi incorsa in costi aggiuntivi;

che gli

oneri processuali del presente giudizio restano a carico del reclamante, risultato

soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 320.–, già anticipata dal reclamante,

resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

3'734.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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