14.2014.44
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31 marzo 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2014.44
Data decisione, Autorità:
31.03.2014, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Divieto di nova. Decisione di tassazione d'imposta federale diretta con timbro che ne attesta il passaggio in giudicato e la regolare notifica. Censure su modalità di calcolo e assoggettamento sfuggono al potere di cognizione del giudice del rigetto
DECISIONE AMMINISTRATIVA
DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO
RECLAMO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
TASSAZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 319 let. a CPC
art. 320 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 81 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 85 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
14.2014.44
Lugano
31 marzo 2014
SL/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sulla
causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione
promossa con istanza 7/13 gennaio 2014 da
CO 1
rappresentata dall’RA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del
22/29 ottobre 2013 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest, con decisione 18 febbraio 2014 (inc. n. __________), ha così
stabilito:
“1. L’istanza è accolta. L’opposizione
interposta dalla parte convenuta al Precetto esecutivo No. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano
è respinta in via definitiva.
2. La tassa
di giustizia da anticipare dalla parte istante di Fr. 80.00 è a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà all’istante Fr. 40.00 di indennità.
3./4. omissis”.
Decisione impugnata da RE 1 che con reclamo 28
febbraio 2014 chiede sia annullata e che sia fatto ordine al preposto ufficio
di emanare una nuova decisione di tassazione, protestate spese, tasse e ripetibili;
che con decreto 6 marzo 2014 è stato negato l’effetto sospensivo contestualmente richiesto poiché il gravame non
presentava concrete probabilità di esito favorevole;
che sul reclamo l’istante
non è stata invitata ad esprimersi;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
avverso le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie in esame – è dato il rimedio
giuridico del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da
inoltrare entro il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321
cpv. 2 CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che, datato
28 febbraio 2014 ma spedito il 3 marzo 2014 (timbro sulla copia della busta d’invio) avverso la decisione 18 febbraio
2014, notificata il medesimo giorno e recapitata il successivo 26 febbraio 2014
(reclamo, pag. 1 in basso lett. A), il reclamo è tempestivo e quindi, da questo
punto di vista, ammissibile;
che,
nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione
Fatti
di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC), sicché il richiamo di tutti gli
incarti dall’“ufficio
tassazione” e dall’“UEF” (reclamo, pag. 2 in alto lett. C), richiesta presentata per la prima volta in questa sede, insieme all’avviso di pignoramento datato 25 febbraio
2014 che accompagna il ricorso in esame – e che concerne appunto l’esecuzione n. __________ – sono irricevibili;
che
aggiungasi in effetti come l’impossibilità
per l’escusso di far valere le
proprie ragioni davanti al primo giudice vada unicamente ricondotta al mancato
ritiro da parte sua dell’ordinanza
di assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione (reclamo, pag. 1 in basso lett. B; decisione impugnata, nel mezzo; busta d’invio originale munita dell’at-testazione postale “Non ritirato”);
che
giusta l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b);
che in
base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se
il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF);
che l’istante ha fondato la sua pretesa – oltre
che sulla copia del precetto esecutivo n. __________ – sulla decisione di
tassazione dell’imposta
federale diretta (IFD) 2006 emessa il 9 aprile 2008 a carico dell’escusso – e della moglie – per il periodo
d’assogget-tamento tra il 1°
gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006, provvista del timbro con cui la competente
autorità ha certificato “che la presente decisione amministrativa è
cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente intimata all’interessato” (timbro in originale), stabilendo l’onere fiscale in fr. 762.95;
che la
procedente ha altresì accluso all’istanza l’attestato
carenza beni n. __________ emesso il 9 settembre 2009 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano il quale,
nel contesto di una precedente esecuzione (n. __________) sempre a carico del
debitore, quantificava un ammontare scoperto riconducibile all’“imposta federale diretta 2006
+interessi 4.0% dal 31.05.2008” (questi ultimi aggiornati
al 13 febbraio 2009) in fr. 948.25;
che, di
per sé, nulla indica che la citata decisione amministrativa non sia esecutiva
(condizione introdotta e valida dal 1° gennaio 2011: Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 110 ad art. 80), fermo restando che in concreto
risulta persino passata in giudicato;
che, del
resto, il medesimo reclamante si limita a parlare di decisione di tassazione “errata”
in quanto non sarebbe fondata sui dati che egli avrebbe avuto modo di rettificare
nell’ambito di un preteso “reclamo”
che dice di avere introdotto in quel contesto (reclamo, pag. 2 in basso lett. E) – tesi che, a ben vedere, non è tuttavia confortata da alcun riscontro oggettivo
Considerandi
– bensì su quelli a suo tempo ipotizzati – secondo lui a torto – dal preposto
ufficio di tassazione (reclamo, pag. 3 in alto lett. F), affermando appunto che “dal 2009 a fine 2013, l’ufficio di tassazione non da notizie e la questione non si è
risolta, non inviandomi la nuova decisione di tassazione per 2006” (reclamo, pag. 3 verso l’alto lett. G);
che, ciò
considerato, trattandosi di mere allegazioni di parte, non v’è così motivo di dubitare riguardo al fatto
che quella in esame è l’unica
decisione esistente e attualmente determinante ai fini del carico fiscale
gravante l’escusso in relazione
all’imposta federale diretta
2006;
che,
pertanto, trattandosi di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera pacificamente esecutiva, il Giudice
di pace del circolo di Lugano Ovest non ha violato il diritto federale rigettando
in via definitiva l’opposizione
sollevata al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano (decisione impugnata, in basso n. 1), ovvero per il
corrispondente importo capitale di fr. 948.25 (precetto esecutivo, nel mezzo)
pari alla somma scoperta e accertata dall’attestato di carenza di beni 9 settembre 2009 (nel mezzo);
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o
di un’autorità amministrativa
svizzera, l’opposizione è rigettata
in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emana-zione
della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
che,
nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle menzionate eccezioni
liberatorie, limitandosi invero a contestare le modalità di calcolo della
citata imposta federale diretta sul reddito (reclamo, pag. 2 lett. B, C, D e E)
e quindi – come peraltro egli stesso rileva (reclamo, pag. 2 nel mezzo lett. B)
– ad “entrare nel merito della dichiarazione di tassazione”;
che,
nondimeno, giova rammentare che un argomento del genere sfugge con ogni
evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare
se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF – come
è il caso nella fattispecie – ma senza potersi pronunciare sulla sussistenza
materiale del credito come tale (Staehelin,
op. cit., n. 2 ad art. 81);
che più
precisamente, in quanto attinenti a questioni di assoggettamento all’imposta federale diretta 2006 sul reddito e
alle basi di calcolo che ne determinano i presupposti, sulle citate censure è –
dandosi il caso – legittimato a pronunciarsi solo l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (rispettivamente le
preposte autorità di ricorso in materia di tassazione), fermo restando poi che
nemmeno compete a questa Camera ingiungere ad un’autorità di tassazione l’emanazione di una decisione fiscale (reclamo, pag. 3 in basso n. 2);
che, per
finire, basti in aggiunta ricordare che i presupposti per un’eventuale sospensione giudiziale dell’esecuzione (cfr. richiesta di informazioni del
18.
marzo 2014) esulano dalla procedura di rigetto dell’opposizione e, comunque sia, soggiacciono – semmai – alle condizioni
di cui agli art. 85 e 85a LEF;
che ne
discende pertanto la reiezione del reclamo rivelatosi manifestamente infondato,
senza necessità di interpellare la controparte (art. 322 cpv. 1 CPC) che, sotto
questo profilo, non è quindi incorsa in costi aggiuntivi;
che gli
oneri processuali del presente giudizio restano a carico del reclamante, risultato
soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 150.–, già anticipata dal reclamante,
resta a suo carico. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
948.25, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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