14.2014.47
Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile. Regresso della parte che l’ha pagata contro la controparte. Surrogazione
5 giugno 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.47
Lugano
5 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa mediante istanza del 4 febbraio
2014 da:
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 5 marzo 2014 presentato da RE
1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 aprile 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. A), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 21'500.–
oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013, indicando quale titolo di credito
la “fattura non pagata [dell’]avv. __________ [per la] vendita [della] casa __________”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 febbraio 2014
l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore. Nel termine
impartito, l’escusso non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo
con decisione 24 febbraio 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a
carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5
marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Anche in
questa circostanza CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 5 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore si è limitato a constatare che la
documentazione agli atti non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione a favore del procedente.
3.
Nel
reclamo RE 1 obietta che la documentazione prodotta, ossia la parcella notarile
del 14 novembre 2012 della notaia __________ (doc. B), inviata per
raccomandata, non contestata (doc. C e D) e da lui pagata (doc. E), in virtù
della responsabilità solidale prevista all’art. 27 cpv. 2 LTN costituisce
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, parificabile ad una
sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 LEF.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.
Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione
giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell’opposizione. Dal 1° gennaio 2011 sono segnatamente parificate
alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere
(art. 80 cpv. 2 lett. 2 LEF). In virtù dell’art. 27 cpv. 1 LTN (Legge
sulla tariffa notarile, RL 3.2.2.2) è in particolare il caso delle parcelle
notarili redatte e intimate conformemente alla legge e “cresciute in giudicato”
(era così già prima del 1° gennaio 2011 [sentenza della CEF 14.2010.100 del 17
novembre 2010, RtiD 2011 II 784 n. 52c; Rep. 1989, p. 116], data in cui è stato
abrogato l’art. 28 LALEF, cui la LTN, però, per inavvertenza del legislatore cantonale,
rinvia tuttora).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Nella
fattispecie la parcella notarile emessa il 14 novembre 2012 della notaia __________
(doc. B), inviata per raccomandata a escusso e procedente, senza apparentemente
suscitare contestazioni da parte loro (doc. C e D), e pagata il 15 gennaio 2013
dal reclamante (doc. E), come detto costituisce un titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione a favore del notaio che l’ha allestita. La legge cantonale non
parifica invece la parcella notarile a un titolo siffatto per quanto riguarda
il regresso della parte all’atto notarile che l’ha pagata nei confronti della o
delle controparti, limitandosi a prevedere la responsabilità solidale dei
contraenti (art. 27 cpv. 2 LTN) e a riservare il regresso “come di diritto”.
Che tale rivalsa sia disciplinata dagli art. 148 e 149 CO è sostenibile, la LTN
non prescrivendo norme particolari al riguardo. Se così fosse, la parte che ha
pagato più di quanto doveva sul piano interno sarebbe surrogata nei diritti del
notaio a concorrenza del suo regresso (art. 148 cpv. 1 e 149 cpv. 1 CO). E
secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, la parte potrebbe così
prevalersi della parcella notarile quale titolo di rigetto definitivo, a patto
di dimostrare con documenti l’esistenza e l’estensione della surrogazione (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 35 ad art. 80 LEF, con numerosi riferimenti; in caso
di cessione del credito accertato nel titolo di rigetto: sentenza della CEF
14.2002.3
del 24 maggio 2002, consid. 3; in caso di surrogazione: sentenza del Tribunal
cantonal di Neuchâtel dell’8 dicembre 1998, RJN 1998, pag. 120, consid. 6; contra:
Rep. 1998, pag. 275, che però non spiega perché il creditore surrogato dovrebbe
essere trattato diversamente dal cessionario). Conditio sine qua non
è che la legittimazione del cessionario sia liquida, fatta salva in ogni caso
la facoltà per l’escusso di contestare la cessione (o la surrogazione) e di
fermare l’esecuzione nel quadro della procedura ordinaria prevista dall’art. 85a
LEF, in cui i mezzi di prova ammissibili non sono limitati.
6.2
Nella fattispecie, tuttavia, può rimanere indecisa
la questione dell’applicabilità degli art. 148 e 149 CO o, in loro vece, di un’eventuale
regolamentazione autonoma di diritto pubblico (cfr. per la materia
fiscale: DTF 108 II 493-4 consid. 4-5). Non risulta, infatti, né dalla LTN né
dagli atti della causa se e in quale misura l’escutente possa rivalersi sull’escusso
per ricuperare tutto o parte di quanto pagato al notaio. Dal silenzio della
legge si deduce che la ripartizione interna della parcella notarile è lasciata
al libero arbitrio delle parti. Certo, ove non risulti alcunché di diverso dal
rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, in ambito civile il
pagamento fatto al creditore si divide in parti uguali fra i medesimi (art. 148
cpv. 1 CO). Nel caso specifico, nondimeno, l’escutente non può invocare la
presunzione – e del resto non l’ha fatto – perché egli ha omesso di produrre il
contratto di vendita e così non ha dimostrato con documenti, come gli incombeva
(art. 8 CC), la chiave di ripartizione delle spese notarili pattuita dai contraenti o l’assenza di una simile
pattuizione, che avrebbe eventualmente potuto giustificare di far capo alla
presunzione dell’art. 148 cpv. 1 CO. Non essendo liquido il diritto di regresso
vantato da RE 1, il Pretore ha correttamente respinto l’istanza (in questo
senso: sentenza dell’Obergericht Aargau del 16 novembre 1988, RSJ/SJZ
86/1990 pag. 160). Ne discende, di conseguenza, la reiezione del reclamo.
7.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano
ripetibili, non avendo la parte convenuta presentato osservazioni (art. 106
cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).