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Decisione

14.2014.47

Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile. Regresso della parte che l’ha pagata contro la controparte. Surrogazione

5 giugno 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 febbraio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore. Nel termine

impartito, l’escusso non ha presentato osservazioni scritte.

C. Statuendo

con decisione 24 febbraio 2014, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a

carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5

marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Anche in

questa circostanza CO 1 non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 5 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore si è limitato a constatare che la

documentazione agli atti non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione a favore del procedente.

3.

Nel

reclamo RE 1 obietta che la documentazione prodotta, ossia la parcella notarile

del 14 novembre 2012 della notaia __________ (doc. B), inviata per

raccomandata, non contestata (doc. C e D) e da lui pagata (doc. E), in virtù

della responsabilità solidale prevista all’art. 27 cpv. 2 LTN costituisce

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, parificabile ad una

sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 80 LEF.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione

giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto

definitivo dell’opposizione. Dal 1° gennaio 2011 sono segnatamente parificate

alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere

(art. 80 cpv. 2 lett. 2 LEF). In virtù dell’art. 27 cpv. 1 LTN (Legge

sulla tariffa notarile, RL 3.2.2.2) è in particolare il caso delle parcelle

notarili redatte e intimate conformemente alla legge e “cresciute in giudicato”

(era così già prima del 1° gennaio 2011 [sentenza della CEF 14.2010.100 del 17

novembre 2010, RtiD 2011 II 784 n. 52c; Rep. 1989, p. 116], data in cui è stato

abrogato l’art. 28 LALEF, cui la LTN, però, per inavvertenza del legislatore cantonale,

rinvia tuttora).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie la parcella notarile emessa il 14 novembre 2012 della notaia __________

(doc. B), inviata per raccomandata a escusso e procedente, senza apparentemente

suscitare contestazioni da parte loro (doc. C e D), e pagata il 15 gennaio 2013

dal reclamante (doc. E), come detto costituisce un titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione a favore del notaio che l’ha allestita. La legge cantonale non

parifica invece la parcella notarile a un titolo siffatto per quanto riguarda

il regresso della parte all’atto notarile che l’ha pagata nei confronti della o

delle controparti, limitandosi a prevedere la responsabilità solidale dei

contraenti (art. 27 cpv. 2 LTN) e a riservare il regresso “come di diritto”.

Che tale rivalsa sia disciplinata dagli art. 148 e 149 CO è sostenibile, la LTN

non prescrivendo norme particolari al riguardo. Se così fosse, la parte che ha

pagato più di quanto doveva sul piano interno sarebbe surrogata nei diritti del

notaio a concorrenza del suo regresso (art. 148 cpv. 1 e 149 cpv. 1 CO). E

secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, la parte potrebbe così

prevalersi della parcella notarile quale titolo di rigetto definitivo, a patto

di dimostrare con documenti l’esistenza e l’estensione della surrogazione (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 35 ad art. 80 LEF, con numerosi riferimenti; in caso

di cessione del credito accertato nel titolo di rigetto: sentenza della CEF

14.2002.3

del 24 maggio 2002, consid. 3; in caso di surrogazione: sentenza del Tribunal

cantonal di Neuchâtel dell’8 dicembre 1998, RJN 1998, pag. 120, consid. 6; contra:

Rep. 1998, pag. 275, che però non spiega perché il creditore surrogato dovrebbe

essere trattato diversamente dal cessionario). Conditio sine qua non

è che la legittimazione del cessionario sia liquida, fatta salva in ogni caso

la facoltà per l’escusso di contestare la cessione (o la surrogazione) e di

fermare l’esecuzione nel quadro della procedura ordinaria prevista dall’art. 85a

LEF, in cui i mezzi di prova ammissibili non sono limitati.

6.2

Nella fattispecie, tuttavia, può rimanere indecisa

la questione del­l’applicabilità degli art. 148 e 149 CO o, in loro vece, di un’even­tuale

regolamentazione autonoma di diritto pubblico (cfr. per la materia

fiscale: DTF 108 II 493-4 consid. 4-5). Non risulta, infatti, né dalla LTN né

dagli atti della causa se e in quale misura l’escutente possa rivalersi sull’escusso

per ricuperare tutto o parte di quanto pagato al notaio. Dal silenzio della

legge si deduce che la ripartizione interna della parcella notarile è lasciata

al libero arbitrio delle parti. Certo, ove non risulti alcunché di diverso dal

rapporto giuridico esistente fra i debitori solidali, in ambito civile il

pagamento fatto al creditore si divide in parti uguali fra i medesimi (art. 148

cpv. 1 CO). Nel caso specifico, nondimeno, l’escutente non può invocare la

presunzione – e del resto non l’ha fatto – perché egli ha omesso di produrre il

contratto di vendita e così non ha dimostrato con documenti, come gli incombeva

(art. 8 CC), la chiave di ripartizione delle spese notarili pattuita dai contraenti o l’assenza di una simile

pattuizione, che avrebbe eventualmente potuto giustificare di far capo alla

presunzione dell’art. 148 cpv. 1 CO. Non essendo liquido il diritto di regresso

vantato da RE 1, il Pretore ha correttamente respinto l’istanza (in questo

senso: sentenza dell’Obergericht Aargau del 16 novembre 1988, RSJ/SJZ

86/1990 pag. 160). Ne discende, di conseguenza, la reiezione del reclamo.

7.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano

ripetibili, non avendo la parte convenuta presentato osservazioni (art. 106

cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).