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Decisione

14.2014.49

Revoca del fallimento per avvenuto pagamento e requisito della solvibilità adempiuto

12 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'548.70.

B. Nel

termine assegnatole, scadente l’8 gennaio 2014, la convenuta non ha presentato

osservazioni e neppure ha chiesto di essere convocata ad un’udienza.

C. Con decisione del 5 marzo 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di

Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 6 marzo 2014 alle ore 09.00.

D. Con

reclamo 6 marzo 2014, RE 1RE 1 ha chiesto la revoca dl fallimento, adducendo di

avere saldato l’esecuzione in oggetto lo stesso 6 marzo 2014, producendo

l’estratto del conto creditore dell’esecuzione n. __________, dal quale emerge

che dopo aver corrisposto due acconti di fr. 495.- ciascuno il 23 gennaio 2014

e il 3 febbraio 2014, il 6 marzo 2014 la debitrice ha saldato l’esecuzione che

l’ha portata al fallimento.

E. Con

scritto del 3 aprile 2014 CO 1 ha dichiarato di ritirare la domanda di

fallimento in quanto la debitrice ha estinto il debito nei suoi confronti.

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro

dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità

giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il

debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova

per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

a) L’autorità giudiziaria

superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione

di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano

adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella

LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di

tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed.,

Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

b) Nel caso in

esame la reclamante ha prodotto l’estratto del conto

creditore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona riferito

all’esecuzione n. __________, dal quale emerge che il 6 marzo 2014 essa ha

saldato l’esecuzione che l’ha portata al fallimento per cui, essendo

provato che la convenuta ha saldato il suo debito nei confronti della procedente

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.

c) Per quel che

riguarda il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per

ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento - va osservato che dal raffronto degli estratti delle esecuzioni

riferite all’escussa dell’UEF di Bellinzona del 7 marzo 2014 e del 24 marzo

2014.

si evince che le ulteriori procedure pendenti nei confronti della

convenuta e arrivate allo stadio della domanda di realizzazione o della

comminatoria di fallimento sono state tutte estinte e che a suo carico non

risultano attestati di carenza di beni. La reclamante nel breve volgere di due

settimane ha pagato l’importo complessivo di fr. 96'849.87 a estinzione delle menzionate esecuzioni. Ciò porta a ritenere che la stessa dispone di

sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione

finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati

è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va

poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis

dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore

sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile

che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti

considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può

essere considerato reso sufficientemente verosimile.

Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1RE 1

va annullato.

2.

Per

i motivi che precedono il reclamo è accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).

Le spese

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure a carico della reclamante.

A

controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento del 5 marzo 2014 pronunciata dal Pretore aggiunto del

Distretto di Bellinzona (inc. n SO.2013.1329), nei confronti di RE 1, è

annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 40.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di RE 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1AP 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.- è posta a

carico

di RE 1.

III. Notificazione a:

- ;

-

;

-

Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente

Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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