14.2014.49
Revoca del fallimento per avvenuto pagamento e requisito della solvibilità adempiuto
12 maggio 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
14.2014.49
Data decisione, Autorità:
12.05.2014, CEF
Titolo:
Revoca del fallimento per avvenuto pagamento e requisito della solvibilità adempiuto
PAGAMENTO
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
SOLVIBILITÀ
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.49
Lugano
12 maggio
2014lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
sedente quale
giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa n. SO.2013.1329
(procedura sommaria in materia di fallimento) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 26 novembre 2013 da
CO 1
contro
RE 1
sulla quale istanza il Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona con sentenza del 5
marzo 2014 (inc. n. SO.2013.1329) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della ditta RE
1, __________, a far tempo
dal giorno di giovedì 6 marzo 2014 alle
ore 09.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 6 marzo 2014 ne postula l’annullamento;
rilevato che il 3 aprile 2014 RA 1 ha dichiarato di ritirare la domanda di fallimento in quanto la debitrice ha estinto il proprio
debito;
premesso che con disposizione ordinatoria del 10 marzo
2014 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'548.70.
B. Nel
termine assegnatole, scadente l’8 gennaio 2014, la convenuta non ha presentato
osservazioni e neppure ha chiesto di essere convocata ad un’udienza.
C. Con decisione del 5 marzo 2014 il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 6 marzo 2014 alle ore 09.00.
D. Con
reclamo 6 marzo 2014, RE 1RE 1 ha chiesto la revoca dl fallimento, adducendo di
avere saldato l’esecuzione in oggetto lo stesso 6 marzo 2014, producendo
l’estratto del conto creditore dell’esecuzione n. __________, dal quale emerge
che dopo aver corrisposto due acconti di fr. 495.- ciascuno il 23 gennaio 2014
e il 3 febbraio 2014, il 6 marzo 2014 la debitrice ha saldato l’esecuzione che
l’ha portata al fallimento.
E. Con
scritto del 3 aprile 2014 CO 1 ha dichiarato di ritirare la domanda di
fallimento in quanto la debitrice ha estinto il debito nei suoi confronti.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità
giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il
debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova
per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria
superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione
di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano
adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella
LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di
tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in
esame la reclamante ha prodotto l’estratto del conto
creditore dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona riferito
all’esecuzione n. __________, dal quale emerge che il 6 marzo 2014 essa ha
saldato l’esecuzione che l’ha portata al fallimento per cui, essendo
provato che la convenuta ha saldato il suo debito nei confronti della procedente
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF risulta adempiuto.
c) Per quel che
riguarda il requisito della solvibilità - condizione indispensabile per
ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento - va osservato che dal raffronto degli estratti delle esecuzioni
riferite all’escussa dell’UEF di Bellinzona del 7 marzo 2014 e del 24 marzo
2014.
si evince che le ulteriori procedure pendenti nei confronti della
convenuta e arrivate allo stadio della domanda di realizzazione o della
comminatoria di fallimento sono state tutte estinte e che a suo carico non
risultano attestati di carenza di beni. La reclamante nel breve volgere di due
settimane ha pagato l’importo complessivo di fr. 96'849.87 a estinzione delle menzionate esecuzioni. Ciò porta a ritenere che la stessa dispone di
sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni, che la sua situazione
finanziaria non sta peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati
è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va
poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis
dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore
sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera (cfr. anche sentenza del Tribunale federale
5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile
che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può
essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1RE 1
va annullato.
2.
Per
i motivi che precedono il reclamo è accolto.
La tassa
di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti sono pure a carico della reclamante.
A
controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento del 5 marzo 2014 pronunciata dal Pretore aggiunto del
Distretto di Bellinzona (inc. n SO.2013.1329), nei confronti di RE 1, è
annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 40.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di RE 1RE 1Le spese dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1AP 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.- è posta a
carico
di RE 1.
III. Notificazione a:
- ;
-
;
-
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente
Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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