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Decisione

14.2014.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 giugno 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 dicembre 2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud, limitatamente a fr. 7'160.– oltre interessi al 4.90% dal 27

ottobre 2012, pari alle rate scoperte da giugno a settembre del 2012. Nel

termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 20 gennaio 2014. In replica, il 6

febbraio 2014 l’istante ha confermato la sua domanda mentre con duplica del 20 febbraio 2014 la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

C. Statuendo

con decisione 25 febbraio 2014, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 360.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza citata RE 1 è insorta a questa Camera con reclamo del 7

marzo 2014 per chiederne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, o in

via subordinata il rinvio dell’incarto alla Pretura per nuova decisione. Nelle

sue osservazioni del 4 aprile 2014 CO 1 postula la reiezione del reclamo. Con

replica del 14 aprile 2014 la reclamante conferma quanto richiesto con il reclamo.

Controparte non ha presentato duplica.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 7 marzo 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 26 febbraio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che nel contratto di

leasing in esame e nel precetto esecutivo la datrice di leasing è stata

indicata con la denominazione “RE 1”, creando incertezza sulla sua identità,

visto che la società RE 1 (doc. 1) e B__________ AG (doc. 2) fanno entrambe parte

del gruppo B__________. Il primo giudice ha puntualizzato che RE 1 ha, tra l’altro,

quale scopo l’importazione di veicoli del marchio B__________, la loro vendita

in Svizzera e l’erogazione di servizi quali le riparazioni e può svolgere tutte

le attività commerciali e finanziarie in relazione al fine sociale (doc. 1), B__________

Ltd, invece, ha quale scopo il finanziamento di commercianti diretti e clienti

B__________ sul mercato svizzero, segnatamente mediante leasing. Il Pretore aggiunto, in queste circostanze, ha

ritenuto che la struttura più confacente allo scopo sociale per la conclusione

dei contratti di leasing fosse B__________ Ltd, per cui l’istante RE 1 non

identificandosi con la contraente ed escutente, ha respinto l’istanza.

3.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che la società “B__________ SA”, menzionata in prima

sede, non è mai stata coinvolta in alcun modo nel contratto concluso con la

convenuta, non comparendo né sul contratto di leasing, né sul precetto

esecutivo in oggetto e nemmeno sull’istanza di rigetto. Secondo la reclamante

il contratto di leasing costituisce pertanto un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per le rate rimaste impagate relative ai mesi da

giugno a settembre del 2012. Da parte sua, la convenuta ribadisce che “B__________”,

con cui ha concluso il contratto di leasing, non è un reparto di “RE 1” e che

non si può escludere che il suo contraente sia “B__________ Ltd. Stanti l’incertezza

e la confusione instaurate dall’utilizzo di “denominazioni praticamente identiche”

e dall’instaurazione di “suddivisioni interne sconosciute e difficilmente

comprensibili” è corretta, a giudizio della convenuta, la decisione impugnata.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie il contratto di leasing sottoscritto il 24

novembre 2011 dalla convenuta è intestato con la denominazione “B__________ –

B__________ Leasing, un reparto di RE 1”. Il documento indica quale datrice di

leasing la “B__________ Leasing, un reparto di RE 1”, sia direttamente sotto l’intestazione

che anche in fondo al contratto, sopra le firme dei contraenti (doc. D pag. 1).

La società “B__________ SA” menzionata dal primo giudice, invece, non appare né

come contraente sul contratto di leasing, né sulla corrispondenza intercorsa

con l’assuntrice del leasing e nemmeno sul precetto esecutivo o sull’istanza di

rigetto (doc. E, F, G e I). Questa società è menzionata unicamente nell’art. 1

delle Condizioni generali del contratto di leasing, in cui viene però indicato

che parte contrattuale è “la società di leasing menzionata nel contratto di

leasing”, e quindi “B__________ – B__________ Leasing, un reparto di RE 1”.

5.2

Orbene,

il contratto di leasing esplicita chiaramente che “B__________ – B__________

Leasing” è un “reparto di RE 1”, ovvero una suddivisione interna senza

personalità giuridica propria, ciò che si deduce già dall’assenza nel nome del

reparto di una sigla (quale “SA”, “Sagl” ecc.) propria a una società. Unico

soggetto giuridico è dunque RE 1 RE 1 in lingua italiana, come risulta dal

registro di commercio), lo stesso che compare sull’istanza di rigetto. Nulla di

diverso si evince dal precetto esecutivo, in cui l’escutente è denominato come

“B__________ -B__________ Lea­sing/Rep. RE 1”, dove “Rep.” sta ovviamente per

reparto. Vi è pertanto identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo

e sull’istanza e la creditrice designata nel contratto di leasing. Su questo

punto va data ragione alla reclamante.

5.3

Il

primo giudice avrebbe quindi dovuto verificare il merito dell’istanza e dell’altra

obiezione sollevata dall’escussa. Essendo la causa matura per il giudizio, la

Camera può ad ogni modo statuire essa stessa sull’istanza (art. 327 cpv. 3

lett. b CPC), come peraltro chiede la reclamante in via principale.

6.

Un

contratto di leasing costituisce, in linea di principio, valido riconoscimento

di debito per le rate esigibili (Panchaud/Caprez,

Die Rechtsöffnung, 1980, pag. 190; Peter Stücheli,

Die Rechts­öffnung, 2000, pag. 355, 360). Nel caso di specie sottoscrivendo il

noto contratto di leasing il 24

novembre 2011 l’escussa si è obbligata a corrispondere per l’uso di una B__________

un acconto iniziale di fr. 10'000.– e ulteriori 48 canoni di leasing mensili

da fr. 1'790.– ognuno, IVA inclusa (doc. D). In seguito al mancato

pagamento di diversi canoni leasing, l’istante con scritto del 4

settembre 2012 ha rescisso il contratto con effetto immediato (doc. G). Con l’istanza

in esame la creditrice chiede però solo le rate per i mesi da giugno a

settembre del 2012 per complessivi fr. 7'160.– (fr. 1'790.– x 4)

oltre interessi del 4.9% dal 27

ottobre 2012. In sé, il contratto di leasing concluso tra le parti giustifica

dunque il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa per l’importo

richiesto dall’escutente.

7.

Sennonché

nelle osservazioni all’istanza, l’escussa ha sostenuto che l’escutente aveva

disatteso l’art. 29 cpv. 1 della legge federale sul credito al consumo (LCC, RS

221.214

), non procedendo prima della conclusione del contratto di leasing a

un esame serio e approfondito della capacità creditizia dell’assuntrice – il

cui reddito nemmeno copriva il suo minimo di esistenza –, con la conseguente

perdita del credito concesso (art. 32 cpv. 1 LCC). In replica, RE 1 ha

contestato l’applicabilità della LCC alla fattispecie, il valore del veicolo

dato in leasing, di complessivi fr. 109'000.–, superando il limite

superiore di fr. 80'000.– stabilito dall’art. 7 cpv. 1 lett. e LCC, e ha

stigmatizzato il comportamento dell’escussa ritenuto manifestamente abusivo.

Quest’ultima, in duplica, ha sostenuto che in virtù del suo art. 8 cpv. 1 la

LCC si applica ai contratti di leasing senza limiti di valore.

7.1

L’art.

7.

cpv. 1 lett. e LCC esclude l’applicazione della LCC ai contratti di credito

per importi inferiori a 500 franchi o superiori a 80'000 franchi. Secondo l’art.

8.

cpv. 1 LCC i contratti di leasing ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. a LCC

sottostanno solamente agli art. 11, 13-16, 17 cpv. 3, 18 cpv. 2 e 3, 19-21, 26,

29, 31-35, 37 e 38. Contrariamente a quanto crede l’escussa, tale limitazione

non esclude l’applicabilità ai contratti di leasing delle norme generali della

legge (art. 1 a 8), segnatamente dell’art. 7 (cfr. sentenza del Tribunale

federale 4A_404/2008 del 18 febbraio 2008, consid. 5.3; Franz Werro, Le contrat de leasing dans la

pratique in: La pratique contractuelle, 3e Symposium en droit des

contrats, 2012 pag. 21 lett. d; Melania Lupi

Thomann, Die Anwendung des Konsumkreditgesetzes auf Miet-, Miet-Kauf-

und Leasingverträge, 2003, pag. 143 lett. a). Gli art. 7 e 8 fanno infatti

parte entrambi della sezione 2 denominata “campo d’applicazione”. Le eccezioni

dell’escussa fondate sulla LCC sono di conseguenza infondate.

7.2

Nella duplica (pag. 3 ad 3) e nelle osservazioni

al reclamo (pag. 3 ad 1.2) CO 1 adombra il dubbio che, a prescindere dall’applicabilità

della LCC, nell’omet­tere di verificare con maggiore scrupolo la

capacità creditizia della contraente RE 1 abbia in malafede approfittato della

debolezza che un attrattivo contratto di leasing di un’auto di lusso può aver

provocato in lei al momento della conclusione dello stesso. A parte il fatto,

tuttavia, che l’escussa non indica le conseguenze giuridiche del proprio dubbio,

pur volendo ipotizzare la nullità del contratto essa non menziona quale ne

sarebbe la base legale. L’allegato sfruttamento della debolezza del contraente

potrebbe fare pensare a una lesione giusta l’art. 21 CO ma l’escussa non

asserisce né rende verosimile nulla in merito ai presupposti stabiliti dalla

norma (sproporzione tra le prestazioni pattuite dalle parti, abuso dei bisogni,

dell’inesperienza o della leggerezza di una parte, rescissione del contratto

entro un anno dalla conclusione). In queste circostanze, e visto che l’escussa

non fa valere altre eccezioni, nulla osta all’accoglimento del reclamo e, di

conseguenza, dell’istanza.

8.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell’escussa

(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 7'160.–-, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di

conseguenza la sentenza è riformata come segue:

1.

L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione del Distretto di

Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 7'160.—oltre

interessi del 4.9% dal 27

ottobre 2012.

2.

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.– sono

poste a carico della parte convenuta, che rifonderà all’istante fr. 360.–

a titolo di indennità.

II. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 500.–, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 500.–

per ripetibili.

III. Notificazione

a:

–;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).