14.2014.51
Fallimento. Reiezione del reclamo del debitore, che non ha dimostrato che entro il termine di reclamo il debito nei confronti della procedente è stato pagato né che un altro motivo di annullamento del
1 maggio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2014.51
Data decisione, Autorità:
01.05.2014, CEF
Titolo:
Fallimento. Reiezione del reclamo del debitore, che non ha dimostrato che entro il termine di reclamo il debito nei confronti della procedente è stato pagato né che un altro motivo di annullamento del fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.51
Lugano
1 maggio 2014
B/ww/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con
istanza del 25 novembre 2013 da
CO 1
contro
RE 1,
sulla quale
istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 3 marzo 2014 (inc. n. SO.2013.4962) ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento di RE 1,,
a far
tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo dell’11 marzo 2014 ne postula l’annullamento;
rilevato che il reclamo non è stato intimato a
controparte;
premesso che con disposizione ordinatoria del 12
marzo 2014 al reclamo non è
stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. 1636905 dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto
il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'644.40 oltre accessori,
dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di discussione del 29 gennaio 2014 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 3 marzo 2014 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1
a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
D. Con
il reclamo la convenuta rileva di essere riuscita a rintracciare il suo
precedente proprietario e debitore della CO 1, il quale le ha confermato di
volere provvedere a saldare a breve il debito nei confronti dell’istante.
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione del giudice del
fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo (art. 174
cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 2
LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2)
l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità
giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
2.
Nel
caso in esame la convenuta non ha dimostrato che entro il termine di reclamo il
debito nei confronti della procedente è stato pagato (art. 174 cpv. 2 n. 1
LEF), né che l’importo dovuto è stato depositato presso questa autorità a
disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno che
quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento, per cui non risultando
ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il fallimento non può essere
annullato. In queste circostanze non occorre esaminare l’ulteriore presupposto
previsto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia la solvibilità della reclamante.
3.
Il reclamo va pertanto respinto.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento va solo
confermato a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.
La tassa
di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106
cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di conseguenza
è confermato il fallimento di IRE 1l, a far tempo da martedì 4 marzo
2014 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di .
3. Notificazione a:
- ;
- ;
-
Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
-
Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
-
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente
La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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