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Decisione

14.2014.51

Fallimento. Reiezione del reclamo del debitore, che non ha dimostrato che entro il termine di reclamo il debito nei confronti della procedente è stato pagato né che un altro motivo di annullamento del

1 maggio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. 1636905 dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto

il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'644.40 oltre accessori,

dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di discussione del 29 gennaio 2014 nessuno è comparso.

C. Con decisione del 3 marzo 2014 il

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1

a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.

D. Con

il reclamo la convenuta rileva di essere riuscita a rintracciare il suo

precedente proprietario e debitore della CO 1, il quale le ha confermato di

volere provvedere a saldare a breve il debito nei confronti dell’istante.

Considerandi

in diritto:

1.

La decisione del giudice del

fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo (art. 174

cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC). In virtù dell’art. 174 cpv. 2

LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)

l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità

giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

2.

Nel

caso in esame la convenuta non ha dimostrato che entro il termine di reclamo il

debito nei confronti della procedente è stato pagato (art. 174 cpv. 2 n. 1

LEF), né che l’importo dovuto è stato depositato presso questa autorità a

disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno che

quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento, per cui non risultando

ossequiato nessuno dei predetti presupposti, il fallimento non può essere

annullato. In queste circostanze non occorre esaminare l’ulteriore presupposto

previsto dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia la solvibilità della reclamante.

3.

Il reclamo va pertanto respinto.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento va solo

confermato a far tempo da martedì 4 marzo 2014 alle ore 10.00.

La tassa

di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106

cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Di conseguenza

è confermato il fallimento di IRE 1l, a far tempo da martedì 4 marzo

2014 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a carico di .

3. Notificazione a:

- ;

- ;

-

Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

-

Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

-

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente

La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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