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Decisione

14.2014.52

Violazione del diritto di essere sentito. Necessità della tenuta di un’udienza di discussione

18 maggio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con

istanza del 22 gennaio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

C. Il 24

gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha convocato le parti per martedì 18 febbraio

2014 per procedere al contraddittorio. Con scritto 13 febbraio 2014 RE 1 ha comunicato alla Pretura di non poter presenziare all’udienza del 18 febbraio 2014 per motivi di

salute, chiedendo nel contempo che la stessa fosse rinviata.

D. Il

14 febbraio 2014 il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza prevista per il 18

febbraio 2014, fissando al convenuto un termine di 10 giorni per presentare

eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio il

giudice avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli

atti.

E. Nel

termine assegnatogli RE 1 non ha presentato osservazioni.

F. Statuendo

con decisione del 6 marzo 2014, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto

l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per fr. 38'500.- oltre

interessi.

G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“opposizione” del 12 marzo 2014,chiedendo di annullare la decisione del primo giudice

e di fissare un nuovo contraddittorio affinché egli possa presentare la diversa

documentazione in suo possesso. Questo perché il primo giudice, richiesto di

rinviare l’udienza, non ne ha fissata una nuova assegnadogli 10 giorni di tempo

per presentare osservazioni scritte.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo

dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art.

309.

lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 12 marzo 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 6

marzo, in concreto il reclamo (erroneamente intitolato “opposizione”) è tempestivo.

1.2

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può essere

censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento

manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono

inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.

326.

cpv. 1 CPC).

2.

L’insorgente

si duole in sostanza della violazione del diritto di essere sentito garantito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l’art. 53 cpv. 1 CPC) per non avere il

primo giudice dato seguito alla sua richiesta volta ad ottenere il rinvio

dell’udienza prevista per il 18 febbraio 2014 e la fissazione di una nuova

udienza.

3.

Dal

fascicolo processuale risulta che, in applicazione dell’art. 84 cpv. 2 LEF e dell'art.

253.

CPC, il Pretore aggiunto dopo aver dapprima scelto la procedura orale, a

seguito della richiesta del convenuto di rinviare per motivi di salute

l’udienza già fissata, ha optato per una procedura scritta e ha quindi invitato

RE 1 con ordinanza del 14 febbraio 2014 a presentare le proprie osservazioni. Nell’ordinanza il primo giudice ha espressamente avvertito

l’escusso che nel caso non avesse presentato le proprie osservazioni scritte

nel termine di 10 giorni, egli avrebbe giudicato in base all’istanza e agli

atti.

4.

Secondo

l’art. 84 cpv. 2 LEF e l’art. 253 CPC se l’istanza non risulta inammissibile o

infondata, il giudice da modo alla controparte di presentare oralmente o per

iscritto le proprie osservazioni. Giusta l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può

rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge

non disponga altrimenti. La rinunciare a tenere un’udienza orale è comunque possibile

solo qualora le parti o una di esse non si prevalgano del diritto alla tenuta

di un’udienza (CPC Comm., Trezzini,

art. 253 p. 1125).

5.

Nella

fattispecie dopo aver ricevuto la richiesta di rinvio del 13 febbraio 2014 di RE

1, con ordinanza 14 febbraio 2014 il Pretore aggiunto

ha annullato l’udienza prevista per il 18 febbraio 2014, fissando al convenuto

un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte.

L’ordinanza, nella quale era chiaramente indicato che in caso di silenzio il

giudice procederà nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti, è

stata notificata all’escusso il 17 febbraio 2014 (cfr. tracciamento degli

invvii postali prodotto dalla Pretura). Con la citata

ordinanza il primo giudice ha trasferito alle parti la facoltà di decidere se

doveva essere tenuta un’udienza o se la vertenza poteva essere evasa in base

all’istanza e agli atti. A siffatta decisione RE 1 non

ha reagito nel termine di 10 giorni assegnatogli, non

avendo chiesto di trattare giudizialmente in udienza l’istanza di rigetto

dell’opposizione, motivo per il quale il Pretore

aggiunto, come preannunciato alle parti, ha in seguito deciso in base agli atti

in suo possesso. Così agendo, il Pretore aggiunto ha

applicato in modo corretto il diritto, per cui il reclamo va respinto.

7.

Gli

oneri processuali in relazione alla presente decisione dovrebbero essere posti

a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e

106.

cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso, considerata la situazione

finanziaria dell’escusso e tenuto altresì conto che egli non è patrocinato, si

prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese. Non si

assegnano ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte

per le osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).

per i qusti motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

Non si prelevano spese.

3.

Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente

Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 38'500.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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