14.2014.53
Violazione del diritto di essere sentito. Necessità della tenuta di un’udienza di discussione
18 maggio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2014.53
Data decisione, Autorità:
18.05.2014, CEF
Ricorso:
TF,5A_493/2014, 23.6.2014
Titolo:
Violazione del diritto di essere sentito. Necessità della tenuta di un’udienza di discussione
PROCEDURA DI RICORSO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 53 cpv. 1 CPC
art. 253 CPC
art. 256 CPC
art. 84 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.53
Lugano
18 maggio
2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, vicepresidente
vicecancelliere:
Cassina
sedente quale giudice
unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa n. SO.2014.49 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza del 22 gennaio 2014 da
CO 1
(rappresentato da: RA 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 marzo 2014
presentato dal convenuto contro la decisione
emessa il 6 marzo 2014 dal Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Locarno-Città;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 gennaio 2014
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 43'347.95.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza del 22 gennaio 2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
C. Il
24 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha convocato le parti per martedì 18
febbraio 2014 per procedere al contraddittorio. Con scritto 13 febbraio 2014 RE
1 ha comunicato alla Pretura di non poter presenziare all’udienza del 18
febbraio 2014 per motivi di salute, chiedendo nel contempo che la stessa fosse
rinviata.
D. Il
14 febbraio 2014 il Pretore aggiunto ha annullato l’udienza prevista per il 18
febbraio 2014, fissando al convenuto un termine di 10 giorni per presentare
eventuali osservazioni scritte, con l’avvertenza che in caso di silenzio il
giudice avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza e agli
atti.
E. Nel
termine assegnatogli RE 1 non ha presentato osservazioni.
F. Statuendo
con decisione del 6 marzo 2014, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva per fr. 38'500.- oltre
interessi.
G. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“opposizione” del 12 marzo 2014,chiedendo di annullare la decisione del primo giudice
e di fissare un nuovo contraddittorio affinché egli possa presentare la
documentazione in suo possesso. Questo perché il primo giudice, richiesto di
rinviare l’udienza, non ne ha fissata una nuova assegnandogli 10 giorni di
tempo per presentare osservazioni scritte.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto definitivo
dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 marzo 2014 contro la sentenza notificata al convenuto il 6
marzo, in concreto il reclamo (erroneamente intitolato “opposizione”) è tempestivo.
1.2
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Con il reclamo può essere
censurato, oltre all’applicazione errata del diritto, anche l’accertamento
manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC), fermo restando che sono
inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art.
326.
cpv. 1 CPC).
2.
L’insorgente
si duole in sostanza della violazione del diritto di essere sentito garantito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. anche l¿rt. 53 cpv. 1 CPC) per non avere il
primo giudice dato seguito alla sua richiesta volta ad ottenere il rinvio
dell’udienza prevista per il 18 febbraio 2014 e la fissazione di una nuova
udienza.
3.
Dal
fascicolo processuale risulta che, in applicazione dell’art. 84 cpv. 2 LEF e
dell'art. 253 CPC, il Pretore aggiunto dopo aver dapprima scelto la procedura
orale, a seguito della richiesta del convenuto di rinviare per motivi di salute
l’udienza già fissata, ha optato per una procedura scritta e ha quindi invitato
RE 1 con ordinanza del 14 febbraio 2014 a presentare le proprie osservazioni. Nell’ordinanza il primo giudice ha espressamente avvertito
l’escusso che nel caso non avessse presentato le proprie osservazioni scritte
nel termine di 10 giorni, egli avrebbe giudicato in base all’istanza e agli
atti.
4.
Secondo
l’art. 84 cpv. 2 LEF e l’art. 253 CPC se l’istanza non risulta inammissibile o
infondata, il giudice da modo alla controparte di presentare oralmente o per
iscritto le proprie osservazioni. Giusta l’art. 256 cpv. 1 CPC il giudice può
rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge
non disponga altrimenti. La rinunciare a tenere un’udienza orale è comunque
possibile solo qualora le parti o una di esse non si prevalgano del diritto
alla tenuta di un’udienza (CPC Comm., Trezzini,
art. 253 p. 1125).
5.
Nella
fattispecie dopo aver ricevuto la richiesta di rinvio del 13 febbraio 2014 di RE
1, con ordinanza 14 febbraio 2014 il Pretore aggiunto
ha annullato l’udienza prevista per il 18 febbraio 2014, fissando al convenuto
un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte. L’ordinanza,
nella quale era chiaramente indicato che in caso di silenzio il giudice
procederà nella lite giudicando in base all’istanza e agli atti, è stata
notificata all’escusso il 17 febbraio 2014 (cfr. tracciamento degli invii
postali prodotto dalla Pretura). Con la citata
ordinanza il primo giudice ha trasferito alle parti la facoltà di decidere se
doveva essere tenuta un’udienza o se la vertenza poteva essere evasa in base
all’istanza e agli atti. A siffatta decisione RE 1 non
ha reagito nel termine di 10 giorni assegnatogli, non
avendo chiesto di trattare giudizialmente in udienza l’istanza di rigetto
dell’opposizione, motivo per il quale il Pretore
aggiunto, come preannunciato alle parti, ha in seguito deciso in base agli atti
in suo possesso. Così agendo, il Pretore aggiunto ha
applicato in modo corretto il diritto, per cui il reclamo va respinto.
7.
Gli
oneri processuali in relazione alla presente decisione dovrebbero essere posti
a carico dell’insorgente, siccome parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e
106.
cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso, considerata la situazione finanziaria
dell’escusso e tenuto altresì conto che egli non è patrocinato, si prescinde
eccezionalmente dal riscuotere spese. Non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per le
osservazioni (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2 e 106 cpv. 1 CPC).
per i questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2.
Non si prelevano spese.
3.
Notificazione a:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente
Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 38'500.-, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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