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Decisione

14.2014.54

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione di servizi di un collaboratore temporaneo. Rapporto di lavoro. Assenza di riconoscimento di debito

18 giugno 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti acclusi allo scritto del 14 aprile 2014 di CO 1 (ad eccezione di

quelli già agli atti).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che il 22 luglio 2010 le

parti hanno stipulato un contratto di locazione di servizi, in base al quale l’istante

ha messo a disposizione della convenuta il collaboratore temporaneo F__________

quale montatore d’impianti sanitari (doc. C), mentre dal rapporto di lavoro del

14 dicembre 2012 (doc. D) prodotto dall’istante si evince che dal 10 al 14 dicembre 2012 il collaboratore

temporaneo A__________ ha svolto presso l’escussa 32 ore di lavoro, per

le quali il successivo 20 dicembre RE 1 ha trasmesso a CO 1 una nota d’onorario di fr. 1'572.50 (doc. E). Dato che il contratto del 22 luglio 2010,

anteriore di ben due anni e mezzo al rapporto di lavoro e alla nota d’onorario,

riguarda un collaboratore diverso da quello indicato nei due ultimi documenti,

il primo giudice ha ritenuto che dai documenti presentati dall’istante non

emergesse un chiaro riconoscimento di debito da parte della convenuta in riferimento

all’importo dedotto in esecuzione e ha pertanto respinto l’istanza.

3. Nel

reclamo RE 1 evidenzia che l’escussa aveva già collaborato in precedenza con

lei e pertanto conosce le proprie condizioni contrattuali. Secondo la

reclamante è poi stata la stessa escussa ad insistere per poter avere a

disposizione il collaboratore A__________, che già aveva lavorato presso di

lei. Egli fu messo a disposizione di CO 1 sulla base di un contratto del 10 dicembre

2012, che però essa omesse di sottoscrivere. Per questo motivo la reclamante

afferma di aver prodotto il contratto riferito al collaboratore F__________

unicamente per evidenziare che l’escussa aveva in precedenza già usufruito dei

propri servizi. Ora, soggiunge la reclamante, l’escussa ha allegato di avere

subito un danno dal collaboratore temporaneo e di avere già provveduto a ripararlo

solo dopo aver ricevuto la fattura, nel gennaio del 2013, impendendo una

verifica in loco. La reclamante ricorda inoltre che le sue condizioni generali,

note all’escussa, come lo stesso rapporto di lavoro prevedono che la firma di

tale rapporto vale quale accettazione del contratto di fornitura di personale a

prestito e riconoscimento dell’esattezza del rapporto.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

Considerandi

4.1

).

4.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non

è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (v. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989,

pag. 338 con rif.).

4.2

Nella

fattispecie né il contratto del 2010 (doc. C) – che riguarda un collaboratore

temporaneo diverso di quello che ha prestato i servizi oggetto del credito

posto in esecuzione – né il rapporto di lavoro del 14 dicembre 2012 (doc. D) –

che non menziona l’importo della rimunerazione dei lavori a cui si riferisce – costituiscono

un riconoscimento del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 82 cpv. 1

LEF. Non è poi rilevante, al riguardo, l’allegazione della reclamante –

peraltro nuova e dunque irricevibile (sopra consid. 1.2) – secondo cui in virtù

delle condizioni generali dell’istante e dello stesso rapporto di lavoro del 14

dicembre 2012 la firma di tale rapporto vale quale accettazione del contratto

di fornitura di personale a prestito e riconoscimento dell’esattezza del rapporto

siccome, appunto, manca nel rapporto ogni riferimento alla remunerazione e agli

atti non figura il contratto relativo alla locazione dei servizi di A__________,

che secondo la stessa reclamante l’escussa non ha mai firmato.

4.3

A

scanso di equivoci non si disconosce che nelle sue osservazioni presentate in

prima istanza il 7 febbraio 2013 (doc. E) l’escussa ha implicitamente

ammesso l’esistenza di un contratto di locazione dei servizi di A__________ e

la remunerazione indicata nella fattura del 20 dicembre 2012, sollevando però

per la differenza tra quanto da lei pagato (fr. 972.–) e quanto fatturato

(fr. 1572.50) l’eccezione di adempimento parzialmente carente del lavoro

prestato dal collaboratore temporaneo (rimasta peraltro incontestata in prima sede).

Siffatta dichiarazione non può all’evidenza essere assimilata a un

ritiro dell’opposizione, che avrebbe giustificato lo stralcio della causa di

rigetto, tanto meno ove si consideri che la dichiarazione non è stata riportata

in un verbale d’udienza nel senso dell’art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza

della CEF 14.2011.61 del 16 giugno 2011, consid. 5).

4.4

In

assenza di un valido titolo di rigetto, la decisione impugnata va confermata e

il reclamo respinto, senza con ciò pregiudicare la questione dell’esistenza

materiale del credito posto in esecuzione – estranea alla procedura di rigetto

(sopra consid. 4) –, che l’escutente potrà se del caso sottoporre al giudice

con un’azione ordinaria (art. 79 LEF).

5.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre

non si assegnano ripetibili alla controparte, che non ha presentato

osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 600.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).