14.2014.55
Rigetto definitivo dell’opposizione. Termine di reclamo. Legittimazione dell’erede unico. Decisione di tassazione fiscale. Validità nei confronti dell’erede unico
11 giugno 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.55
Lugano
11 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 5 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 10 dicembre 2013 da:
CO 1
contro
RA 1,
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2014 presentato
da RA 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. C), il CO 1 ha escusso la “RE 1” per
l’incasso di fr. 2'909.85 oltre interessi del 2.5% dal 18 ottobre 2013, indicando
quale titolo di credito l’imposta cantonale 2011, di fr. 164.25 per “interessi
al 2.5% calcolati dai termini di pagamento delle rate di acconto e della rata a
conguaglio”, di fr. 30.– (“diffida del 17.07.2013”) e di fr. 57.80
(“interessi ritardo conguaglio fino al 17.07.2013”).
Fatti
B. Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre
2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace. Nel
termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte
del 21 e del 27 gennaio 2014.
C. Statuendo
con decisione 18 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RA 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11
marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il reclamo
non è stato notificato alla controparte per le osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In
considerazione della data della decisione, risalente al 18 febbraio 2014, il
rimedio dell’11 marzo 2014 parrebbe tardivo e quindi inammissibile.
1.2
Sennonché
nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, il giudice di pace ha
erroneamente indicato in 30 giorni (anziché 10) il termine di impugnazione. Di
principio la parte laica non rappresentata nella procedura può fare affidamento
sull’indicazione datagli dal giudice, eccezion fatta quando essa si è resa
conto dell’errore o era in grado di scoprirlo grazie alle sue cognizioni di
diritto (DTF 135 III 375, consid. 1.2.2; sentenza della CEF 14.2011.48 del 12
aprile 2011, con rimandi). Nel caso di specie non risulta che RA 1 sia giurista
o disponga altrimenti delle conoscenze né dell’esperienza necessarie per
permetterle d’identificare le norme di legge pertinenti (v. sopra consid. 1.1).
Per questo motivo, avendo l’escussa rispettato il termine di 30 giorni indicato
dal primo giudice, il reclamo va considerato tempestivo.
1.3
Il
reclamo è presentato da RA 1 mentre il precetto esecutivo, l’istanza e la
sentenza indicano la comunione ereditaria fu RE 1 quale parte convenuta. In
realtà risulta senza equivoci dagli scritti dell’esecutore testamentario, avv. __________,
che RA 1 è l’unica erede di RE 1. Non sussistendo quindi alcuna comunione
ereditaria (che presuppone l’esistenza di almeno due eredi), nel rubrum
di questa decisione occorre menzionare RA 1 quale parte reclamante. Su
richiesta l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio rettificherà la
designazione errata della parte escussa (cfr. sentenza della CEF 15.2013.109
del 3 dicembre 2013).
1.4
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, i
documenti allegati al reclamo sono pertanto inammissibili nella misura in cui
non sono già stati prodotti in prima sede.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace si è limitato a constatare che la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Non si è invece determinato sulle argomentazioni della parte convenuta secondo
cui essa, nominata unica erede della zia RE 1, deceduta il 1° gennaio 2013,
avrebbe voluto rinunciare all’eredità quando apprese che questa consisteva in
soli debiti, accettandola solo perché diversamente avrebbe potuto essere revocata
la donazione della casa di famiglia, comunque oberata da ipoteche riprese da RA
1, fatta dalla defunta a favore di quest’ultima nel 2008. Nel reclamo l’escussa
ha riproposto le argomentazioni sollevate in prima sede.
3.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
4.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge
parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute
in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).
4.2
Nella
fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della
convenuta sulla decisione 28 novembre 2012 (doc. B) mediante la quale il CO 1 ha
determinato in fr. 2'909.85 l’ammontare dovuto da RE 1 per le imposte comunali
2011.
La menzionata decisione, che risulta passata in giudicato, costituisce
pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo richiesto
con il precetto esecutivo. Quale unica erede RA 1 risponde personalmente anche
dei debiti fiscali della defunta (art. 560 cpv. 2 CC). D’altronde l’effetto
autoritativo della decisione fiscale si estende al successore a titolo
universale (Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 15 ad § 24; Isaak Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
2010, pag. 243) e configura perciò titolo di rigetto definitivo nei suoi
confronti (Staehelin, op. cit., n.
31.
ad art. 80). Nel caso di specie la reclamante argomenta sì che avrebbe voluto
rinunciare all’eredità quando apprese che questa consisteva in soli debiti, ma
per finire ammette di averla accettata, seppure solo per evitare la revoca
della donazione della casa di famiglia fatta dalla defunta a favore di lei nel
2008.
La conseguenza di tale scelta è, come detto, l’assunzione del debito
fiscale della defunta (art. 560 cpv. 2 CC). È quindi data identità tra
debitrice ed escussa (v. sopra consid. 1.3). Il reclamo non può pertanto essere
accolto.
5.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato
notificato per le osservazioni. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 3'161.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Non si assegnano di ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).