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Decisione

14.2014.55

Rigetto definitivo dell’opposizione. Termine di reclamo. Legittimazione dell’erede unico. Decisione di tassazione fiscale. Validità nei confronti dell’erede unico

11 giugno 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 dicembre

2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace. Nel

termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte

del 21 e del 27 gennaio 2014.

C. Statuendo

con decisione 18 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RA 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11

marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il reclamo

non è stato notificato alla controparte per le osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In

considerazione della data della decisione, risalente al 18 febbraio 2014, il

rimedio dell’11 marzo 2014 parrebbe tardivo e quindi inammissibile.

1.2

Sennonché

nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, il giudice di pace ha

erroneamente indicato in 30 giorni (anziché 10) il termine di impugnazione. Di

principio la parte laica non rappresentata nella procedura può fare affidamento

sull’indicazione datagli dal giudice, eccezion fatta quando essa si è resa

conto dell’errore o era in grado di scoprirlo grazie alle sue cognizioni di

diritto (DTF 135 III 375, consid. 1.2.2; sentenza della CEF 14.2011.48 del 12

aprile 2011, con rimandi). Nel caso di specie non risulta che RA 1 sia giurista

o disponga altrimenti delle conoscenze né dell’esperienza necessarie per

permetterle d’identificare le norme di legge pertinenti (v. sopra consid. 1.1).

Per questo motivo, avendo l’escussa rispettato il termine di 30 giorni indicato

dal primo giudice, il reclamo va considerato tempestivo.

1.3

Il

reclamo è presentato da RA 1 mentre il precetto esecutivo, l’istanza e la

sentenza indicano la comunione ereditaria fu RE 1 quale parte convenuta. In

realtà risulta senza equivoci dagli scritti dell’esecutore testamentario, avv. __________,

che RA 1 è l’unica erede di RE 1. Non sussistendo quindi alcuna comunione

ereditaria (che presuppone l’esistenza di almeno due eredi), nel rubrum

di questa decisione occorre menzionare RA 1 quale parte reclamante. Su

richiesta l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio rettificherà la

designazione errata della parte escussa (cfr. sentenza della CEF 15.2013.109

del 3 dicembre 2013).

1.4

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, i

documenti allegati al reclamo sono pertanto inammissibili nella misura in cui

non sono già stati prodotti in prima sede.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace si è limitato a constatare che la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Non si è invece determinato sulle argomentazioni della parte convenuta secondo

cui essa, nominata unica erede della zia RE 1, deceduta il 1° gennaio 2013,

avrebbe voluto rinunciare all’eredità quando apprese che questa consisteva in

soli debiti, accettandola solo perché diversamente avrebbe potuto essere revocata

la donazione della casa di famiglia, comunque oberata da ipoteche riprese da RA

1, fatta dalla defunta a favore di quest’ultima nel 2008. Nel reclamo l’escussa

ha riproposto le argomentazioni sollevate in prima sede.

3.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

4.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

4.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge

parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute

in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

4.2

Nella

fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della

convenuta sulla decisione 28 novembre 2012 (doc. B) mediante la quale il CO 1 ha

determinato in fr. 2'909.85 l’ammontare dovuto da RE 1 per le imposte comunali

2011.

La menzionata decisione, che risulta passata in giudicato, costituisce

pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo richiesto

con il precetto esecutivo. Quale unica erede RA 1 risponde personalmente anche

dei debiti fiscali della defunta (art. 560 cpv. 2 CC). D’altronde l’effetto

autoritativo della decisione fiscale si estende al successore a titolo

universale (Staehelin/Staehelin/Groli­mund,

Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 15 ad § 24; Isaak Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht,

2010, pag. 243) e configura perciò titolo di rigetto definitivo nei suoi

confronti (Staehelin, op. cit., n.

31.

ad art. 80). Nel caso di specie la reclamante argomenta sì che avrebbe voluto

rinunciare all’eredità quando apprese che questa consisteva in soli debiti, ma

per finire ammette di averla accettata, seppure solo per evitare la revoca

della donazione della casa di famiglia fatta dalla defunta a favore di lei nel

2008.

La conseguenza di tale scelta è, come detto, l’assunzione del debito

fiscale della defunta (art. 560 cpv. 2 CC). È quindi data identità tra

debitrice ed escussa (v. sopra consid. 1.3). Il reclamo non può pertanto essere

accolto.

5.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre

non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato

notificato per le osservazioni. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 3'161.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano di ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).