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Decisione

14.2014.56

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa rifiuti. Reclamo tardivo e infondato

27 giugno 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 dicembre

2013 l’escutente ne ha chiesto il ri­getto definitivo al Giudice di pace. Nel

termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte

del 20 gennaio 2014.

C. Statuendo

con decisione 24 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 70.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14

marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il CO 1 ha comunicato di non ritenere necessario presentare osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 marzo 2014 contro la sentenza emessa il 24 febbraio 2014 e notificata

a RE 1 il 27 febbraio (v. tracciamento degli invii della posta svizzera),

in concreto il reclamo è tardivo, essendo il termine di ricorso scaduto lunedì

10.

marzo 2014. Il reclamo è quindi inammissibile. Diventa così senza oggetto la

richiesta 29 aprile 2014 di RE 1 – comunque anch’essa manifestamente tardiva –

tendente ad essere autorizzato a completare il reclamo. Lo stesso sarebbe comunque

dovuto essere respinto anche nel merito e ciò per le considerazioni esposte nel

prossimo considerando.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constato che la decisione con la

quale il CO 1 ha fissato in fr. 685.– l’importo dovuto dall’escusso per la

tassa raccolta rifiuti 2013 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione. Nel reclamo RE 1 sostiene

in sintesi che la propria azienda agricola si trova su un terreno in

affitto di proprietà del Patriziato di __________ mentre la sede e l’indirizzo

fiscale è in __________ __________ a __________, dove egli commercializza i

suoi prodotti. Afferma che i rifiuti prodotti dalla sua azienda sono pochi

chili. Egli postula pertanto l’esenzione dal pagamento della tassa di raccolta

rifiuti al CO 1, chiedendo di poterli portare all’eco centro di __________,

dove egli potrebbe pagare in base al peso di quanto portato.

Ora

non v’è dubbio che la decisione del 6 maggio 2013 con cui il CO 1 ha determinato in fr. 685.– la tassa raccolta rifiuti 2013 dovuta da RE 1 (doc. C) costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in

esecuzione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Non è infatti contestato che

la decisione è esecutiva, l’escusso non avendola impugnata entro il termine di

15.

giorni indicato sulla stessa decisione. D’altronde, le censure del

reclamante sono rivolte non direttamente alla decisione impugnata bensì alla

decisione di accertamento della tassa rifiuti, siccome egli contesta la competenza

territoriale del CO 1 per tassare i rifiuti prodotti dalla sua azienda e

pretende l’esenzione. Sennonché l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto

o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Motivi di estinzione (o d’inesistenza) del

credito verificatisi prima dell’emanazione della decisione invocata quale

titolo di rigetto definitivo e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato a tale decisione non possono più essere fatti valere

in sede di rigetto (v. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad

art. 81 LEF). In altre parole, RE 1 avrebbe dovuto far valere le sue ragioni

impugnando la decisione 6 maggio 2013 del CO 1. Ora è troppo tardi.

3.

La tassa del presente giudizio segue la

soccombenza mentre non si assegnano indennità, avendo la parte istante rinunciato

a presentare osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 695.30, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative

al presente giudizio, già anticipate da RE 1 sono poste a suo carico. Non si

assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).