14.2014.56
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa rifiuti. Reclamo tardivo e infondato
27 giugno 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.56
Lugano
27 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 2s/14 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 30 dicembre 2013 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 marzo 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 24 febbraio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 novembre 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Riviera (doc. B), il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 685.– oltre interessi del 5% dal 26 novembre 2013 e di fr. 10.30,
indicando quali titoli di credito rispettivamente la “tassa raccolta rifiuti
2013 + interessi al 5%, fattura 174/2013 del 06.05.2013” e gli ”interessi
di ritardo fino al 25.11.2013”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 dicembre
2013 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace. Nel
termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte
del 20 gennaio 2014.
C. Statuendo
con decisione 24 febbraio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 70.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14
marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il CO 1 ha comunicato di non ritenere necessario presentare osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 marzo 2014 contro la sentenza emessa il 24 febbraio 2014 e notificata
a RE 1 il 27 febbraio (v. tracciamento degli invii della posta svizzera),
in concreto il reclamo è tardivo, essendo il termine di ricorso scaduto lunedì
10.
marzo 2014. Il reclamo è quindi inammissibile. Diventa così senza oggetto la
richiesta 29 aprile 2014 di RE 1 – comunque anch’essa manifestamente tardiva –
tendente ad essere autorizzato a completare il reclamo. Lo stesso sarebbe comunque
dovuto essere respinto anche nel merito e ciò per le considerazioni esposte nel
prossimo considerando.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha constato che la decisione con la
quale il CO 1 ha fissato in fr. 685.– l’importo dovuto dall’escusso per la
tassa raccolta rifiuti 2013 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione. Nel reclamo RE 1 sostiene
in sintesi che la propria azienda agricola si trova su un terreno in
affitto di proprietà del Patriziato di __________ mentre la sede e l’indirizzo
fiscale è in __________ __________ a __________, dove egli commercializza i
suoi prodotti. Afferma che i rifiuti prodotti dalla sua azienda sono pochi
chili. Egli postula pertanto l’esenzione dal pagamento della tassa di raccolta
rifiuti al CO 1, chiedendo di poterli portare all’eco centro di __________,
dove egli potrebbe pagare in base al peso di quanto portato.
Ora
non v’è dubbio che la decisione del 6 maggio 2013 con cui il CO 1 ha determinato in fr. 685.– la tassa raccolta rifiuti 2013 dovuta da RE 1 (doc. C) costituisce
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo posto in
esecuzione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Non è infatti contestato che
la decisione è esecutiva, l’escusso non avendola impugnata entro il termine di
15.
giorni indicato sulla stessa decisione. D’altronde, le censure del
reclamante sono rivolte non direttamente alla decisione impugnata bensì alla
decisione di accertamento della tassa rifiuti, siccome egli contesta la competenza
territoriale del CO 1 per tassare i rifiuti prodotti dalla sua azienda e
pretende l’esenzione. Sennonché l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto
o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF). Motivi di estinzione (o d’inesistenza) del
credito verificatisi prima dell’emanazione della decisione invocata quale
titolo di rigetto definitivo e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato a tale decisione non possono più essere fatti valere
in sede di rigetto (v. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad
art. 81 LEF). In altre parole, RE 1 avrebbe dovuto far valere le sue ragioni
impugnando la decisione 6 maggio 2013 del CO 1. Ora è troppo tardi.
3.
La tassa del presente giudizio segue la
soccombenza mentre non si assegnano indennità, avendo la parte istante rinunciato
a presentare osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 695.30, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative
al presente giudizio, già anticipate da RE 1 sono poste a suo carico. Non si
assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).