14.2014.57
Rigetto definitivo dell’opposizione per un credito fiscale incorporato in un attestato di carenza beni
25 giugno 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.57
Lugano
25 giugno 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.35 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 gennaio 2014 da:
CO 1
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 marzo 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 5 marzo 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. A), lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'655.–, indicando quale titolo di credito l’“imposta cantonale (IC)
2002 come ACB del 05.09.2005 n. 988187 emesso dall’UE di Lugano”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 gennaio 2014 l’escutente
ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore. Nel termine impartito, l’escusso
non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo
con decisione del 5 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 80.– a
favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13
marzo 2014. Lo CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 marzo 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima
sede malgrado il termine impartitogli al riguardo dal Pretore, tutte le sue
allegazioni contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili. Ad ogni
modo, le censure sollevate dal reclamante sono improponibili in sede di rigetto
dell’opposizione, in cui può essere censurata solo la sentenza che rigetta l’opposizione
e per motivi fondati essenzialmente sugli art. 80 a 84 LEF (v. sotto consid. 3). Critiche rivolte all’operato di un ufficio di esecuzione e
fallimenti vanno invece proposte con un ricorso all’autorità di vigilanza (art.
17.
LEF e sotto consid. 4) mentre contestazioni (o anche domande) relative alla
decisione invocata dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
(nel caso di specie una tassazione fiscale) devono essere presentate nell’apposita
procedura (qui fiscale) prescritta per l’emanazione della decisione e non nella
procedura di rigetto.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che un attestato di carenza beni
vale quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF – e quindi quale
titolo di rigetto provvisorio – solo per i crediti per i quali il debitore può
successivamente proporre azione di disconoscimento di debito. Per i crediti
fondati sul diritto pubblico, l’escutente può invece chiedere unicamente il
rigetto definitivo dell’opposizione, producendo quale titolo esecutivo la
decisione amministrativa di accertamento del credito. In concreto pertanto, a
mente del primo giudice l’attestato di carenza beni del 5 settembre 2005 (doc.
B) e la notifica di tassazione del 22 aprile 2002 (doc. C) prodotti dall’istante
costituiscono un valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione.
3.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura
anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro
non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid.
4.1
).
4.1
Nella
fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti del
convenuto sulla notifica di tassazione del 22 aprile 2002, che risulta passata
in giudicato (doc. C), mediante la quale decidendo su reclamo l’Ufficio circondariale
di tassazione di Lugano-Città ha determinato in fr. 7'676.35 l’ammontare
dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale 2002 e sull’attestato di carenza beni
emesso per fr. 8'655.– dall’ufficio esecuzione di Lugano il 5 settembre
2005.
(doc. B).
4.2
Come
ha giustamente ricordato il Pretore, l’attestato di carenza di beni non
costituisce un titolo di rigetto (né provvisorio né definitivo) per il credito
d’imposta vantato dall’istante, vista la sua natura pubblica (cfr. sentenza
della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2,
con rimandi). Lo è invece, in via definitiva, la decisione di tassazione dell’imposta
cantonale del 2002 (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 della legge tributaria
[LT]) per fr. 7'676.35 (doc. C) oltre gli interessi del 4% (cfr. Decreto
esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte
cantonali valevole per il 2014, RL 10.2.2.1, tabella riassuntiva in fondo) sino
alla data di emissione dell’attestato di carenza beni (il 5 settembre 2005, v.
doc. B), pari in concreto a fr. 477.15, ritenuto che per il periodo
successivo il debitore non è tenuto a rifondere interessi (art. 149 cpv. 4 LEF).
L’attestato di carenza beni costituisce per contro un titolo di rigetto
definitivo per le spese esecutive (di fr. 217.–) stabilite dall’ufficio d’esecuzione
in quel documento (cfr. RtiD 2007 II 750 seg. n. 48c). La decisione
impugnata merita dunque conferma e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,
va respinto.
5.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili,
non avendo la parte istante presentato osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'655.–, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).