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Decisione

14.2014.57

Rigetto definitivo dell’opposizione per un credito fiscale incorporato in un attestato di carenza beni

25 giugno 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 gennaio 2014 l’escutente

ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore. Nel termine impartito, l’escusso

non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 5 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in

via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 80.– e un’indennità di fr. 80.– a

favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13

marzo 2014. Lo CO 1 non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 13 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 l’8 marzo 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima

sede malgrado il termine impartitogli al riguardo dal Pretore, tutte le sue

allegazioni contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza irricevibili. Ad ogni

modo, le censure sollevate dal reclamante sono improponibili in sede di rigetto

dell’opposizione, in cui può essere censurata solo la sentenza che rigetta l’opposizione

e per motivi fondati essenzialmente sugli art. 80 a 84 LEF (v. sotto consid. 3). Critiche rivolte all’operato di un ufficio di esecuzione e

fallimenti vanno invece proposte con un ricorso all’autorità di vigilanza (art.

17.

LEF e sotto consid. 4) mentre contestazioni (o anche domande) relative alla

decisione invocata dall’istante quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

(nel caso di specie una tassazione fiscale) devono essere presentate nell’apposita

procedura (qui fiscale) prescritta per l’emanazione della decisione e non nella

procedura di rigetto.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che un attestato di carenza beni

vale quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF – e quindi quale

titolo di rigetto provvisorio – solo per i crediti per i quali il debitore può

successivamente proporre azione di disconoscimento di debito. Per i crediti

fondati sul diritto pubblico, l’escutente può invece chiedere unicamente il

rigetto definitivo dell’opposizione, producendo quale titolo esecutivo la

decisione amministrativa di accertamento del credito. In concreto pertanto, a

mente del primo giudice l’attestato di carenza beni del 5 settembre 2005 (doc.

B) e la notifica di tassazione del 22 aprile 2002 (doc. C) prodotti dall’istante

costituiscono un valido titolo per il rigetto definitivo dell’opposizione.

3.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

4.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid.

4.1

).

4.1

Nella

fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti del

convenuto sulla notifica di tassazione del 22 aprile 2002, che risulta passata

in giudicato (doc. C), mediante la quale decidendo su reclamo l’Ufficio circondariale

di tassazione di Lugano-Città ha determinato in fr. 7'676.35 l’ammontare

dovuto da RE 1 per l’imposta cantonale 2002 e sull’attestato di carenza beni

emesso per fr. 8'655.– dall’ufficio esecuzione di Lugano il 5 settembre

2005.

(doc. B).

4.2

Come

ha giustamente ricordato il Pretore, l’attestato di carenza di beni non

costituisce un titolo di rigetto (né provvisorio né definitivo) per il credito

d’imposta vantato dall’istante, vista la sua natura pubblica (cfr. sentenza

della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006, RtiD 2007 I 844 n. 59c, consid. 2,

con rimandi). Lo è invece, in via definitiva, la decisione di tassazione dell’imposta

cantonale del 2002 (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e 244 cpv. 3 della legge tributaria

[LT]) per fr. 7'676.35 (doc. C) oltre gli interessi del 4% (cfr. Decreto

esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte

cantonali valevole per il 2014, RL 10.2.2.1, tabella riassuntiva in fondo) sino

alla data di emissione dell’attestato di carenza beni (il 5 settembre 2005, v.

doc. B), pari in concreto a fr. 477.15, ritenuto che per il periodo

successivo il debitore non è tenuto a rifondere interessi (art. 149 cpv. 4 LEF).

L’attestato di carenza beni costituisce per contro un titolo di rigetto

definitivo per le spese esecutive (di fr. 217.–) stabilite dall’ufficio d’esecuzione

in quel documento (cfr. RtiD 2007 II 750 seg. n. 48c). La decisione

impugnata merita dunque conferma e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,

va respinto.

5.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano ripetibili,

non avendo la parte istante presentato osservazioni (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'655.–, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).