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Decisione

14.2014.58

Rigetto dell'opposizione. Reclamo per mancata assegnazione di ripetibili alla parte convenuta, patrocinata da un rappresentante professionale, a cui il giudice di pace ha dato ragione. Presa in consid

30 giugno 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,

con istanza 20 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa. Nel termine impartito, l’escussa,

tramite il suo avvocato, si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 febbraio 2014.

C. Statuendo

con decisione 14 marzo 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo

a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2014 per ottenere l’assegnazione di ripetibili a suo favore. Nelle sue osservazioni

dell’11 aprile 2014 CO 1 vi si è opposta.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG). Tale competenza, nelle materie affidate alla

Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo

indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 18 marzo 2014 contro la sentenza emessa il 14 marzo 2014 il reclamo è chiaramente tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha respinto l’istanza e ha posto le

spese processuali a carico dell’escutente, omettendo, senza motivazione, di

statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nelle osservazioni dell’escussa.

3.

Con

il reclamo RE 1 chiede l’annullamento del dispositivo n. 2 della sentenza

impugnata relativo alle spese processuali e la retrocessione dell’incarto al

primo giudice affinché determini l’importo per ripetibili a suo favore,

rispettivamente in via subordinata postula l’attribuzione da parte della CEF di

ripetibili non inferiori a fr. 200.–. Nelle sue osservazioni, l’escutente

conclude per la reiezione del reclamo, affermando che la fattispecie non

presentava difficoltà tali da rendere necessario l’intervento di un

patrocinatore professionista e che ad ogni modo, tenuto conto della semplicità

del caso, si giustificherebbero ripetibili di al massimo fr. 90.–.

4.

In

virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Tale facoltà, contrariamente a quanto sostiene l’escutente,

non presuppone un grado minimo di complessità della causa (cfr. Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad

art. 68 CPC; in: Trezzini/Cocchi/Ber­nasconi [curatori], Commentario al Codice

di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie

– comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95

cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola

a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in

cui l’art. 107 CPC permette una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però,

non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3

lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,

in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.

95.

CPC), invero rilevante solo nel

quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Del fattore della difficoltà si tiene conto

nella commisurazione dell’in­den­nità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95).

Il Giudice di pace non poteva quindi non assegnare alcuna indennità alla

reclamante.

4.1

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le

ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che

secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di

esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo

calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate

secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il

tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio

(art. 11 cpv. 5 RTar).

4.2

Nel

caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate

tra fr. 90.– (15% x 20% di fr. 3'002.40) e fr. 525.– (25% x 70%

di fr. 3'002.40). Tenuto conto del fatto che il caso non presentava

difficoltà di rilievo e che il dispendio di tempo oggettivamente necessario per

la difesa degli interessi del­l’escussa era inferiore a un’ora (esame dell’istanza

e della documentazione allegata, redazione di una pagina di osservazioni), si

giustifica di riconoscerle un’indennità di fr. 200.–, inclusiva di spese e

IVA (cfr. art. 14 cpv. 1 RTar). Il reclamo va pertanto accolto e il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato nel senso che alla

convenuta vanno riconosciute ripetibili per complessivi fr. 200.–.

5. Premesso che il valore litigioso in questa sede è

di fr. 200.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 150.– (art. 48

OTLEF), e le ripetibili, fissate anch’esse in fr. 150.–, giacché l’applicazione

dei predetti criteri e dell’ulteriore riduzione tra il 30 e il 60% del valore

determinante stabilita dall’art. 11 cpv. 2 lett. a RTar condurrebbe a

determinare un onorario manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni

eseguite (art. 13 cpv. 1 RTar), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 200.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione

impugnata è riformato come segue:

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico di CO 1, la quale

rifonderà a RE 1 fr. 200.– a titolo di ripetibili.

II. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– dell’odierno

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, la

quale rifonderà a RE 1 fr. 150.– per ripetibili.

III. Notificazione

a:

– avv.

PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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PROPOSTA

DI SCHEDA FINDINFO

Titolo

Rigetto dell’opposizione.

Reclamo per mancata assegnazione di ripetibili alla parte convenuta,

patrocinata da un rappresentante professionale, a cui il giudice di pace ha dato

ragione. Presa in considerazione la necessità di patrocinio. Commisurazione

delle ripetibili.

Articoli

citati

art. 68 cpv. 1,

95 cpv. 3 lett. b, 106, 107, 110 CPC; 11 cpv. 1, 2 e 5, 13 cpv. 1 e 14 cpv. 1

RTar.

Tipo sentenza

Conferma

Riassunto

La competenza

della CEF, nelle materie ad essa affidate, si estende ai reclami inoltrati a

titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (consid. 1).

La facoltà di farsi

rappresentare da un avvocato nel processo non presuppone un grado minimo di

complessità della causa né le ripetibili possono essere fatte dipendere dalla

necessità del patrocinio. Del fattore della difficoltà si tiene conto nella

commisurazione dell’indennità ripetibili (consid. 4).

Principi per la

fissazione delle ripetibili di prima (consid. 4.1-4.2) e di seconda sede

(consid. 5) in materia di rigetto dell’opposizione. Aumento dell’onorario secondo il RTar manifestamente

sproporzionato rispetto alle prestazioni eseguite (art. 13 cpv. 1 RTar)

(consid. 5).