14.2014.58
Rigetto dell'opposizione. Reclamo per mancata assegnazione di ripetibili alla parte convenuta, patrocinata da un rappresentante professionale, a cui il giudice di pace ha dato ragione. Presa in consid
30 giugno 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.58
Lugano
30 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.7 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Sessa promossa con istanza 20 gennaio 2014 da:
CO 1
(patrocinata in sede di reclamo dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 marzo 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'002.40
oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2012, indicando quale titolo di credito
la “Facture n. 1201172”.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo,
con istanza 20 gennaio 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa. Nel termine impartito, l’escussa,
tramite il suo avvocato, si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 febbraio 2014.
C. Statuendo
con decisione 14 marzo 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo
a carico dell’istante le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2014 per ottenere l’assegnazione di ripetibili a suo favore. Nelle sue osservazioni
dell’11 aprile 2014 CO 1 vi si è opposta.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG). Tale competenza, nelle materie affidate alla
Camera, si estende ai reclami – come quello in rassegna – inoltrati a titolo
indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (art. 110 CPC).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 18 marzo 2014 contro la sentenza emessa il 14 marzo 2014 il reclamo è chiaramente tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha respinto l’istanza e ha posto le
spese processuali a carico dell’escutente, omettendo, senza motivazione, di
statuire sulla richiesta di ripetibili contenuta nelle osservazioni dell’escussa.
3.
Con
il reclamo RE 1 chiede l’annullamento del dispositivo n. 2 della sentenza
impugnata relativo alle spese processuali e la retrocessione dell’incarto al
primo giudice affinché determini l’importo per ripetibili a suo favore,
rispettivamente in via subordinata postula l’attribuzione da parte della CEF di
ripetibili non inferiori a fr. 200.–. Nelle sue osservazioni, l’escutente
conclude per la reiezione del reclamo, affermando che la fattispecie non
presentava difficoltà tali da rendere necessario l’intervento di un
patrocinatore professionista e che ad ogni modo, tenuto conto della semplicità
del caso, si giustificherebbero ripetibili di al massimo fr. 90.–.
4.
In
virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. Tale facoltà, contrariamente a quanto sostiene l’escutente,
non presuppone un grado minimo di complessità della causa (cfr. Bohnet, in: CPC commenté, 2011, n. 5 ad
art. 68 CPC; in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi [curatori], Commentario al Codice
di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 243). E le spese giudiziarie
– comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95
cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola
a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in
cui l’art. 107 CPC permette una ripartizione secondo equità. Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però,
non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3
lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,
in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.
95.
CPC), invero rilevante solo nel
quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Del fattore della difficoltà si tiene conto
nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95).
Il Giudice di pace non poteva quindi non assegnare alcuna indennità alla
reclamante.
4.1
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento cantonale sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RTar, RL 3.1.1.7.1) per le pratiche con un valore determinato o determinabile fino a fr. 20'000.– le
ripetibili sono stabilite tra il 15 e il 25% di esso, fermo restando che
secondo l’art. 11 cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di
esecuzione e fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate
secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il
tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio
(art. 11 cpv. 5 RTar).
4.2
Nel
caso specifico, in linea di massima le ripetibili possono dunque essere fissate
tra fr. 90.– (15% x 20% di fr. 3'002.40) e fr. 525.– (25% x 70%
di fr. 3'002.40). Tenuto conto del fatto che il caso non presentava
difficoltà di rilievo e che il dispendio di tempo oggettivamente necessario per
la difesa degli interessi dell’escussa era inferiore a un’ora (esame dell’istanza
e della documentazione allegata, redazione di una pagina di osservazioni), si
giustifica di riconoscerle un’indennità di fr. 200.–, inclusiva di spese e
IVA (cfr. art. 14 cpv. 1 RTar). Il reclamo va pertanto accolto e il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato nel senso che alla
convenuta vanno riconosciute ripetibili per complessivi fr. 200.–.
5. Premesso che il valore litigioso in questa sede è
di fr. 200.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 150.– (art. 48
OTLEF), e le ripetibili, fissate anch’esse in fr. 150.–, giacché l’applicazione
dei predetti criteri e dell’ulteriore riduzione tra il 30 e il 60% del valore
determinante stabilita dall’art. 11 cpv. 2 lett. a RTar condurrebbe a
determinare un onorario manifestamente sproporzionato rispetto alle prestazioni
eseguite (art. 13 cpv. 1 RTar), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 200.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione
impugnata è riformato come segue:
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico di CO 1, la quale
rifonderà a RE 1 fr. 200.– a titolo di ripetibili.
II. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.– dell’odierno
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, la
quale rifonderà a RE 1 fr. 150.– per ripetibili.
III. Notificazione
a:
– avv.
PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).
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PROPOSTA
DI SCHEDA FINDINFO
Titolo
Rigetto dell’opposizione.
Reclamo per mancata assegnazione di ripetibili alla parte convenuta,
patrocinata da un rappresentante professionale, a cui il giudice di pace ha dato
ragione. Presa in considerazione la necessità di patrocinio. Commisurazione
delle ripetibili.
Articoli
citati
art. 68 cpv. 1,
95 cpv. 3 lett. b, 106, 107, 110 CPC; 11 cpv. 1, 2 e 5, 13 cpv. 1 e 14 cpv. 1
RTar.
Tipo sentenza
Conferma
Riassunto
La competenza
della CEF, nelle materie ad essa affidate, si estende ai reclami inoltrati a
titolo indipendente unicamente contro i dispositivi sulle spese (consid. 1).
La facoltà di farsi
rappresentare da un avvocato nel processo non presuppone un grado minimo di
complessità della causa né le ripetibili possono essere fatte dipendere dalla
necessità del patrocinio. Del fattore della difficoltà si tiene conto nella
commisurazione dell’indennità ripetibili (consid. 4).
Principi per la
fissazione delle ripetibili di prima (consid. 4.1-4.2) e di seconda sede
(consid. 5) in materia di rigetto dell’opposizione. Aumento dell’onorario secondo il RTar manifestamente
sproporzionato rispetto alle prestazioni eseguite (art. 13 cpv. 1 RTar)
(consid. 5).