Lexipedia

Decisione

14.2014.59

Rigetto dell'opposizione. Reclamo tardivo

2 luglio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2014.59

Lugano

2 luglio 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Baur

Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

nella causa n. 09/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 4 febbraio 2014 da:

CO 1 __________

(patrocinato dall’avv. RA 1, __________)

Considerandi

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2014 presentato dall’arch. RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG);

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC);

che

presentato il 18 marzo 2014 (data del timbro postale sulla busta di trasmissione)

contro la sentenza notificata all’arch. RE 1 il 3 marzo 2014, il reclamo è tardivo, per cui va dichiarato inammissibile, il termine di ricorso essendo venuto

a scadere il 13 marzo 2014;

che

gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza del

reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla parte

istante, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 454.30, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 120.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).