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Decisione

14.2014.6

Sequestro negato, il consorzio costituito in forma di società anonima e occupatosi dell'amministrazione di un contratto di subappalto non avendo provato la sua titolarità per rivendicare le relative s

7 aprile 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 23 dicembre 2013, diretta contro CO 1, RE 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, invocando l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di ordinare il sequestro di ogni e

qualsiasi credito di CO 1 verso il “consorzio C__________ (SUISSE) __________,

__________, e C__________, __________, come nei confronti delle società C__________

(SUISSE) __________, __________, e C__________, __________, ambedue con

recapito in __________”. Il credito che la qui istante RE 1 ha inteso garantire mediante sequestro deriva asseritamente dai costi di gestione e funzionamento

comuni che, nel menzionato contesto, la sequestrante avrebbe sostenuto e di cui

pretende la rifusione, costi che, in base alla chiave di riparto, per la CO 1 ammontano

a € 143'716.46.

C. Con

decisione 7 gennaio 2014 il Pretore ha respinto l’istanza di sequestro. Precisato che una precedente e analoga

richiesta aveva già avuto esito negativo, neppure sulla base dei nuovi

documenti prodotti il primo giudice ha ritenuto verosimile il credito della

sequestrante. Egli ha considerato che quando le società P__________, Ca__________,

T__________, D__________ e CO 1 avevano sottoscritto l’accordo doc. C, la

visione era quella di un consorzio sulla base di una società semplice. Successivamente

esse avevano però scelto un’altra soluzione, completamente diversa, costituendo

una società anonima di diritto svizzero, senza peraltro regolamentare in modo

chiaro i rapporti tra di loro e con la nuova società. In questa situazione ha

quindi ritenuto inverosimile che la RE 1 fosse subentrata nel contratto

stipulato il 17 novembre 2010 dalle medesime società. Dubbia era poi anche la

titolarità del credito visto che la sequestrante aveva forzatamente dovuto

disporre del necessario denaro per far fronte alle spese comuni. Invero, una

pretesa creditoria era semmai ipotizzabile a favore di chi quel denaro lo aveva

anticipato – verosimilmente la rappresentante P__________ – a nome delle cinque

società che rappresentava. Ma anche sul quantum del credito vi erano

lacune, lo stesso risultando unicamente da documenti unilaterali allestiti

dalla stessa sequestrante. Stabilito che il credito non era verosimile, il

Pretore ha rinunciato a esaminare le ulteriori due condizioni poste dall’art. 272 LEF (causa e beni appartenenti all’escusso).

D. Con

reclamo del 16 gennaio 2014 la sequestrante chiede, in accoglimento dell’istanza, che sia decretato il sequestro dei

crediti della debitrice verso il consorzio C__________, rispettivamente verso

le medesime società. La reclamante reputa verosimile e finanche provata l’esistenza del suo credito, lamentando un’applicazione errata del diritto ovvero dell’art. 272 LEF. Pacifica poi la causa del

sequestro in virtù del legame sufficiente con la Svizzera, luogo dove la reclamante

ha sede e dove è ubicato il cantiere del Nuovo Centro Culturale __________.

Altresì verosimili le pretese da sequestrare presso il predetto consorzio il

quale, rescisso il contratto di subappalto 16 novembre 2010, ne ha stipulato

con l’escussa un secondo.

Il

reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. Per

crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può

chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera, quando

sia data una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 1 a 6 LEF). Competente per la concessione del sequestro è il giudice del luogo dell’esecuzione o del luogo in cui si trovano i

beni da sequestrare indicati dal creditore (art. 272 cpv. 1 LEF) e, nel Cantone

Ticino, il Giudice di pace per valori inferiori o uguali a fr. 5'000.– (art. 14

cpv. 1 LALEF, 31 cpv. 1 lett. c LOG) e il Pretore o il Pretore aggiunto per

valori superiori a fr. 5'000.– (art. 14 cpv. 1 LALEF, 37 cpv. 1 LOG).

2.

La

decisione che respinge integralmente o parzialmente una domanda di sequestro

può essere impugnata davanti all’autorità giudiziaria superiore, nel Cantone Ticino la Camera di

esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Trattandosi di decisioni di

prima istanza attinenti pratiche a tenore della LEF emesse in materia di sequestro

di cui agli art. 272 e 278 LEF, le stesse sono inappellabili (art. 309 lett. b

n. 6 CPC) e, come tali, impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC).

Poiché l’impugnazione è diretta

contro una decisione pronunciata nel contesto della procedura sommaria (art.

251.

lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Poiché

fino all’emissione del decreto

di sequestro la procedura è unilaterale (Stoffel,

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed., 2010, n. 53 ad art.

272) e rilevato che anche l’eventuale

fase ricorsuale dev’essere

unilaterale per preservare l’effetto

sorpresa caratteristico del sequestro (CEF 13 agosto 2004 inc. 14.2004.71

consid. 1.3/e, riassunto in: RtiD I-2005 916 seg. n. 132c), il reclamo non è stato notificato alla convenuta.

Nel caso

specifico il reclamo presentato giovedì 16 gennaio 2014 avverso la decisione 7

gennaio 2014, notificata il medesimo giorno e recapitata alla sequestrante il

giorno 9 gennaio 2014 (estratto “Tracciamento degli invii” 22 gennaio 2014),

risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, è ricevibile.

3.

Le

decisioni in materia di concessione di sequestro sottostanno alla procedura

sommaria (art. 251 lett. a CPC) e sono rette dalla massima dispositiva (art. 58

cpv. 2 CPC), dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC) nonché dalle

massime di celerità (Stoffel, op.

cit., n. 56 ad art. 272) e di concentrazione (Stoffel,

op. cit., n. 54 ad art. 272). In altre parole, il giudice non agisce d’ufficio ma esamina solo ciò che è stato

allegato e decide unicamente in base alle prove addotte e che possono essere

assunte seduta stante (Beweismittelbeschränkung; Mazan in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,

2010, n. 8 ad art. 251; Stoffel, op.

cit., n. 54 ad art. 272).

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare

sommariamente i punti di diritto nella misura in cui ciò è compatibile con l’esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 LEF; Stoffel, op. cit., n. 54 ad art. 272; Hohl, La réalisation du droit et les

procédures rapides, tesi Friborgo 1994, n. 453; Gilliéron,

Le séquestre dans la LP révisée, in: BlSchK 1995, pag. 132). Egli poi apprezza

liberamente le prove (art. 157 CPC). Il reclamo contro il rifiuto parziale o

integrale del sequestro non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti e nemmeno la

produzione di nuovi mezzi di prova (cosiddetti “nova”: art. 326 cpv. 1

CPC).

4.

La

reclamante si duole della violazione del diritto, poiché il Pretore non ha

considerato verosimile ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF l’esistenza del suo credito di € 143'716.46 quale quota parte a carico della sequestrata per costi

di gestione e funzionamento comuni riconducibili alla messa in atto del

contratto di subappalto – inerente l’edificazione del Nuovo Centro Culturale __________ – che quest’ultima aveva stipulato insieme ad altre

quattro ditte con il consorzio C__________, rispettivamente con le società che

lo costituivano (reclamo, pag. 10 n. 23 e 25).

5.

A

mente del Pretore la RE 1 non è subentrata al contratto stipulato il 17

novembre 2010 e concluso dalla debitrice e da P__________, T__________, D__________

e Ca__________. La reclamante contesta quest’accerta-mento del primo giudice e

afferma di essere subentrata a P__________ in quel contratto per esplicito

volere di quelle stesse cinque società che l’avevano poi costituita, giacché tale loro intenzione era chiara e

nota già alla conclusione del contratto di subappalto (reclamo, pag. 8 n. 14 e

pag. 11 n. 30).

5.1

Gioverà qui

ricordare le premesse del contratto di subappalto stipulato il 16 novembre 2010

dalle cinque società con il Consorzio C__________: “[...] le imprese [...]

sottoscrivono il presente contratto obbligandosi in solido nei confronti del

Consorzio alla corretta e regolare esecuzione del contratto stesso, ferma

restando la facoltà di costituire tra loro un consorzio ordinario secondo il

diritto svizzero o altra forma societaria consentita dal citato ordinamento

[...]”: doc. B pag. 3 lett. G). E, di per sé, lo stesso contratto di

subappalto autorizzava in modo esplicito quel soggetto unitario (qui istante) a

“succedere a titolo particolare nel presente contratto nella medesima posizione

dell’Imprenditore ovvero

potrà assumere funzioni di subappaltatore, fatta comunque salva l’obbligazione solidale delle singole imprese

costituenti il consorzio ordinario o altra forma societaria in relazione alla

corretta e regolare esecuzione del contratto stesso” (doc. B, pag. 3 seg. lett. H).

Con

l’accordo concluso il giorno successivo, 17 novembre 2010, P__________, Ca__________,

T__________, D__________ e CO 1 hanno poi inteso regolare i reciproci rapporti

nell’ambito dell’esecuzione del contratto di subappalto di cui trattasi. In

questa circostanza, considerato che “¨[…] potrebbe rendersi necessaria la

successiva costituzione di una società di diritto svizzero come richiesto dalla

stazione appaltante, la quale farà proprio il sopra citato contratto in nome e

per conto delle citate imprese […]” le cinque società, “[…] nelle more

della costituzione di tale società di diritto svizzero […]” hanno convenuto

di conferire “[…] mandato collettivo speciale per la gestione del contratto

all’impresa P__________” (doc. C pag. 2 art. 2). Questo mandato riguardava

la gestione temporanea del contratto di subappalto stipulato con il consorzio C__________,

in attesa di un assetto definitivo, gestione che è poi stata effettivamente

ripresa dalla neo costituita RE 1 che l’ha portata avanti in vece della P__________.

5.2

Quanto

precede non permette di concludere che la RE 1 sia subentrata a P__________

nell’accordo 17 novembre. Non solo manca ogni indicazione in tal senso,

risultando anzi il contrario, ritenuto che alle riunioni poi indette dalla RE 1 ha continuato a partecipare anche la P__________, come risulta dai verbali delle riunioni (cfr.

doc. L, M, N, O, P, Q), che quindi è rimasta parte dell’accordo. Neppure vi

sono sufficienti elementi per concludere che essa sia entrata a far parte

dell’accordo accanto alle società che l’hanno stipulato, ciò considerato che le

contraenti avevano deciso di costituire una struttura esterna per la gestione

del contratto di subappalto. In particolare non risulta che l’originario

l’impegno assunto dalle cinque partecipanti di provvedere al finanziamento

delle spese concernenti servizi di comune interesse (doc. C pag. 5 art. 10) sia

stato in qualche modo modificato dopo la costituzione della RE 1, segnatamente

conferendo il diritto a quest’ultima di chiederne il pagamento agli azionisti.

Non porta a diversa soluzione la circostanza che la RE 1 è succeduta nel

contratto di subappalto quale imprenditore (doc. F), ciò considerato che le

spese oggetto del contendere esulano dal medesimo, le stesse essendo invece

attinenti al rapporto interno tra gli azionisti.

5.3

Va poi

ancora ricordato che la struttura della società anonima è strettamente vincolata

all’esistenza del capitale (“kapitalbezogene

Gesellschaften”: Meier-Hayoz/Forstmoser,

Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11a ed.,

Berna 2012, n. 2 e 10 ad §3). Per legge il singolo socio ha l’unico obbligo finanziario di provvedere al

versamento della somma corrispondente al prezzo di emissione delle azioni che

ha sottoscritto e che andrà a formare il capitale azionario (art. 620, 630 n. 2

e 680 CO; Meier-Hayoz/Forstmoser, op.

cit., n. 20 e 25 ad §3). Di per sé fra i soci azionisti non sussiste alcun vincolo

giuridico, riservata nondimeno loro la facoltà di istituire eventuali reciproci

obblighi per via contrattuale (“Aktionärbindungsvertrag”) ma a cui la

società anonima stessa non prende parte (Meier-Hayoz/

Forstmoser, op. cit., n. 24 e 38 ad §3 e n. 676 ad §16), rispettivamente

quella di formalizzarne altri con la società anonima medesima tramite specifici

e puntuali contratti di mandato o lavorativi (Meier-Hayoz/Forstmoser,

op. cit., n. 24 ad §3). Nel caso concreto nulla risulta circa la stipulazione

di accordi tra la RE 1 e gli azionisti, né peraltro la reclamante ne adduce

l’esistenza.

Inoltre,

si rileva ancora che l’istante

è stata costituita con atto pubblico del 20 dicembre 2010 (n. __________ del

notaio __________) quale società anonima avente un capitale azionario di fr.

100'000.–, suddiviso in 100 azioni del valore di fr. 1'000.– ciascuna (doc. D

pag. 3 n. 2). Tale importo risulta interamente liberato e depositato presso un

istituto bancario (doc. D pag. 4 n. 3, pag. 7, pag. 8 ad art. 3). Per quanto

dato di conoscere, tutti gli azionisti hanno ossequiato agli obblighi di legge

che incombevano loro. Ciò detto, né l’atto di costituzione né il relativo statuto danno riscontro di

ulteriori oneri a loro carico in merito ad una partecipazione a eventuali spese

di gestione nell’interesse

comune, men che meno di una surrogazione in diritto della sequestrante nella

posizione di P__________, vale a dire la società fra le cinque sue azioniste

designata quale mandataria per la gestione del contratto di subappalto (doc. C,

pag. 2 in alto art. 2). Di modo che, nel complesso, la conclusione del Pretore

resiste alla critica.

6.

A

mente del primo giudice, anche se si volesse ammettere la successione della sequestrante

a P__________, il preteso credito non sarebbe comunque stato reso verosimile.

Affermando di avere sopportato “spese dei servizi di comune interesse”,

la stessa istante ha dato conferma di avere di fatto potuto disporre del

necessario denaro, che quindi doveva essere stato anticipato per conto delle società

azioniste morose fra cui la qui debitrice (decisione impugnata, pag. 4 nel

mezzo). La reclamante obietta che il denaro ricevuto e impiegato per far fronte

a spese e servizi comuni era stato versato dalle cinque socie proprio secondo

quanto previsto dall’accordo

prodotto quale doc. C (reclamo, pag. 12 n. 32).

Ora, l’intesa raggiunta il 17 novembre 2010 dalle

cinque socie diventate poi azioniste della sequestrante riguarda l’“esecuzione dei lavori del Nuovo centro

culturale __________ e del rapporto di mandato a P__________” (doc. C pag. 1 in alto). E, in questo contesto, esse si sono in

effetti impegnate – fra l’altro

– a concorrere “proporzionalmente alla ripartizione di cui all’art. 7, alle spese concernenti servizi di

comune interesse, obiettivamente indivisibili e preventivamente concordate, ad

eccezione del project management e del coordinatore di cantiere, che sarà messo

a disposizione da parte dell’impresa mandataria [la P__________]”

(doc. C pag. 5 art. 10). Ma, nemmeno questo soccorre la tesi della reclamante,

giacché a quel momento la sequestrante non esisteva ancora e – come visto – non

risulta che, contestualmente alla sua successiva costituzione, l’interessata abbia mai ipotizzato la

ratifica di quell’accordo.

Aggiungasi che, quantomeno di primo acchito, tale accordo rende semmai

verosimile l’esistenza di un

obbligo di partecipazione a spese comuni interno alle cinque società

partecipanti – diventate successivamente azioniste della sequestrante – e

quindi, se del caso, di una pretesa spettante a quelle(a) socie(a) che

hanno(ha) anticipato denaro verso coloro che invece non lo avevano fatto, non

invece direttamente della RE 1 medesima.

7.

La

reclamante si dice invero perplessa della lettura data dal primo giudice a uno

scambio di e-mail tra P__________ e le altre società interessate (reclamo, pag.

12.

n. 33). Ancora una volta l’opinione del Pretore merita conferma: a un esame

limitato alla verosimiglianza, ben si può ritenere che il credito della

sequestrante sembra essere già stato soddisfatto da P__________, e quindi anche

l’esistenza di pretese

compensative tra socie azioniste visto che nulla indicava che i loro rapporti

di dare e avere venivano contabilizzati in seno all’istante (decisione impugnata, pag. 4 verso il basso). Una volta di

più questa conclusione merita accoglimento giacché, in assenza di altri

elementi, la sola eventualità – evocata dalla reclamante – che le sue socie

azioniste abbiano liberamente e in parte convogliato denaro sul conto corrente

a lei intestato (doc. G) sembrerebbe tutt’al più sintomatica di un suo ruolo a fungere da cassa di pagamento (“Zahlstelle”),

ben lontano dal rendere verosimile un obbligo finanziario nei suoi confronti.

Di conseguenza la censura va respinta.

8.

In

aggiunta il Pretore ha altresì evidenziato la quantificazione lacunosa della

pretesa creditoria della sequestrante, sostanziata facendo affidamento su

documenti provenienti dai suoi stessi organi o da persone che agivano quali sue

ausiliarie (decisione impugnata, pag. 5 in alto). La reclamante gli rimprovera di non avere compiutamente esaminato la questione (reclamo, pag. 12 n. 34) e,

onde dissipare i dubbi rilevati dal primo giudice, rinvia alla tabella

riassuntiva prodotta quale doc. S (reclamo, pag. 13 nel mezzo n. 34). Se non

che dal relativo rendiconto – che la reclamante conferma essere stato allestito

da un suo collaboratore – risulta semmai un’eventuale pretesa – per gli anni 2011/2012 e preventivata per il

2013.

– a carico della debitrice di € 54'588.59 (doc. S pag. 2), importo che non trova riscontro nella

dichiarazione scritta del presidente del consiglio di amministrazione della

sequestrante che accenna ad un debito – invero comprensivo di spese effettive

sostenute nel 2013 (reclamo, pag. 13 verso l’alto n. 34) – di ben € 143'716.46 (doc. BB pag. 2 n. 9). Di modo che, già solo a fronte di

questa divergenza di pretese, la conclusione pretorile resta pertinente, fermo

restando che oltretutto neppure è contestato che i documenti a sostegno della

pretesa medesima siano unilaterali. Per il resto non spetta né al giudice del sequestro

né a questa Camera ovviare a carenze di allegazione e probatorie andando a

spulciare l’estratto di un

conto corrente bancario (reclamo, pag. 13 verso il basso n. 34) alla ricerca di

elementi a conforto di una determinata pretesa e che, semmai, doveva indurre la

sequestrante a rendere verosimile proponendo dei conteggi di immediata lettura

e comprensione. Anche al riguardo il reclamo risulta infondato.

9.

Il

reclamo va così respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. Le

spese processuali del reclamo (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) sono a

carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Nulla giustifica l’assegnazione di ripetibili alla controparte

cui, data la procedura unilaterale che regge la vertenza in esame (sopra,

consid. 2), il reclamo non è nemmeno stato notificato (sopra, consid. D).

Ai fini

dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale, il valore

litigioso determinante (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) può essere quantificato in

fr. 177'489.83 (ovvero € 143'716.46 al tasso di cambio valido il 16 gennaio 2014, giorno in cui

è stato proposto reclamo).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 271 segg. LEF, 95 cpv. 2, 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1

OTLEF e la LTF,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 500.–, già anticipata dalla

reclamante, resta a suo carico. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione all’PA 1.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Trattandosi

di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va

stabilito in fr. 177'489.83, contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione

di cui all'art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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