14.2014.60
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancanza di un riconoscimento di debito sottoscritto dall'escusso
27 giugno 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.60
Lugano
27 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 8 gennaio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 marzo 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 ottobre 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'063.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2013,
indicando quale titolo di credito il “saldo fattura n. 12526 e fattura
n. 12828”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 gennaio
2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace. Nel
termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte
del 24 gennaio 2014.
C. Statuendo
con decisione 4 marzo 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14
marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. CO 1 ha comunicato di non avere osservazioni da presentare oltre a quelle già formulate in prima sede.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso
specifico, la sentenza impugnata, emessa il 4 marzo 2014, è stata notificata a RE
1.
al più presto l’indomani, sicché il termine di ricorso è scaduto non prima di
sabato 15 marzo, salvo protrarsi fino a lunedì 17 marzo (per l’effetto dell’art.
142.
cpv. 1 e 3 CPC, a cui rinvia l’art. 31 LEF). Datato 14 marzo ma consegnato
alla posta proprio il 17 marzo 2014, il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione
prodotta dall’istante, in particolare due fatture per lavori da garagista
indirizzate all’escusso, costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione
nei confronti di quest’ultimo. Il primo giudice ha respinto l’argomentazione di
RE 1, secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti a favore della B__________
SA, proprietaria delle autovetture riparate dall’istante e società di cui egli
era un semplice rappresentante, considerando che l’escusso non aveva esibito
prove a sostegno della sua tesi e neppure contestato le fatture, i richiami e
gli estratti conto a lui trasmessi.
3.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce di essere stato amministratore, direttore e dipendente
della B__________ SA, poi divenuta M__________ SA, e che i lavori affidati all’istante
erano riferiti a veicoli della società e commissionati a nome di quest’ultima.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura
anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro
non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1)
5.1
Nella
fattispecie a sostegno della sua istanza CO 1 ha prodotto una fattura del 7 dicembre 2012 e una del 14 maggio 2012 (doc. D e M), un bollettino di
consegna del 5 aprile 2012 (doc. N), una ricevuta di versamento di un acconto
del 26 luglio 2012 (doc. O), un estratto conto del 9 dicembre 2012 e uno del 19
novembre 2012 (doc. E e G), una diffida di pagamento del 29 agosto 2012 (doc.
I), un richiamo del 23 luglio 2012 (doc. L), un ultimo richiamo del 21 gennaio
2013.
(doc. F) e una diffida di pagamento del 17 maggio 2013 (doc. C). Agli atti
non v’è invece alcun documento sottoscritto personalmente dall’escusso, con il
quale egli riconoscerebbe in qualche modo le pretese della procedente, sicché
la documentazione prodotta non può costituire valido riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in esecuzione. Da quanto
precede discende che l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo non
poteva venir rigettata ma doveva essere mantenuta. Il reclamo va pertanto
accolto.
5.2
Visto
l’esito della decisione odierna, può rimanere aperta la questione di sapere se
l’escusso fosse legittimato a rappresentare la società B__________ SA e se,
quando ha affidato i lavori alla procedente, egli abbia anche effettivamente agito
per quest’ultima.
6.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell’istante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, RE 1
non avendo chiesto né motivato nulla in proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 3'063.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese
processuali di fr. 250.– sono poste a carico di CO 1
3. Non si
assegnano indennità.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO
1. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).