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Decisione

14.2014.60

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Mancanza di un riconoscimento di debito sottoscritto dall'escusso

27 giugno 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’8 gennaio

2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace. Nel

termine impartito, l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte

del 24 gennaio 2014.

C. Statuendo

con decisione 4 marzo 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato

in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14

marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. CO 1 ha comunicato di non avere osservazioni da presentare oltre a quelle già formulate in prima sede.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso

specifico, la sentenza impugnata, emessa il 4 marzo 2014, è stata notificata a RE

1.

al più presto l’indomani, sicché il termine di ricorso è scaduto non prima di

sabato 15 marzo, salvo protrarsi fino a lunedì 17 marzo (per l’effetto dell’art.

142.

cpv. 1 e 3 CPC, a cui rinvia l’art. 31 LEF). Datato 14 marzo ma consegnato

alla posta proprio il 17 marzo 2014, il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che la documentazione

prodotta dall’istante, in particolare due fatture per lavori da garagista

indirizzate all’escusso, costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione

nei confronti di quest’ultimo. Il primo giudice ha respinto l’argomentazione di

RE 1, secondo cui i lavori sarebbero stati eseguiti a favore della B__________

SA, proprietaria delle autovetture riparate dall’istante e società di cui egli

era un semplice rappresentante, considerando che l’escusso non aveva esibito

prove a sostegno della sua tesi e neppure contestato le fatture, i richiami e

gli estratti conto a lui trasmessi.

3.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di essere stato amministratore, direttore e dipendente

della B__________ SA, poi divenuta M__________ SA, e che i lavori affidati all’istante

erano riferiti a veicoli della società e commissionati a nome di quest’ultima.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1)

5.1

Nella

fattispecie a sostegno della sua istanza CO 1 ha prodotto una fattura del 7 dicembre 2012 e una del 14 maggio 2012 (doc. D e M), un bollettino di

consegna del 5 aprile 2012 (doc. N), una ricevuta di versamento di un acconto

del 26 luglio 2012 (doc. O), un estratto conto del 9 dicembre 2012 e uno del 19

novembre 2012 (doc. E e G), una diffida di pagamento del 29 agosto 2012 (doc.

I), un richiamo del 23 luglio 2012 (doc. L), un ultimo richiamo del 21 gennaio

2013.

(doc. F) e una diffida di pagamento del 17 maggio 2013 (doc. C). Agli atti

non v’è invece alcun documento sottoscritto personalmente dall’escusso, con il

quale egli riconoscerebbe in qualche modo le pretese della procedente, sicché

la documentazione prodotta non può costituire valido riconoscimento di debito nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma dedotta in esecuzione. Da quanto

precede discende che l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo non

poteva venir rigettata ma doveva essere mantenuta. Il reclamo va pertanto

accolto.

5.2

Visto

l’esito della decisione odierna, può rimanere aperta la questione di sapere se

l’escusso fosse legittimato a rappresentare la società B__________ SA e se,

quando ha affidato i lavori alla procedente, egli abbia anche effettivamente agito

per quest’ultima.

6.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell’istante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece indennità d’inconvenienza, RE 1

non avendo chiesto né motivato nulla in proposito. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 3'063.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese

processuali di fr. 250.– sono poste a carico di CO 1

3. Non si

assegnano indennità.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO

1. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).