14.2014.61
Fallimento. Reclamo. Solvibilità resa verosimile
31 marzo 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2014.61
Data decisione, Autorità:
31.03.2014, CEF
Titolo:
Fallimento. Reclamo. Solvibilità resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.61
Lugano
31 marzo 2014
CJ/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Baur Martinelli
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento della
Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. SO.2014.125) promossa con istanza del
31 ottobre 2013 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore l’11 marzo 2014;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Bellinzona CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 800.– oltre interessi e spese. La convenuta non ha presentato
osservazioni nel termine assegnatole e le parti non hanno chiesto di essere convocate
a un’udienza.
B. Con
decisione dell’11 marzo 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 12 marzo 2014 alle ore 09.00.
Con il reclamo in esame RE 1 chiede di revocare il decreto di fallimento,
avendo saldato lo stesso 12 marzo l’esecuzione che ha portato al fallimento. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, l’escussa avendo
nel frattempo saldato il debito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro
dieci giorni mediante reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF; 309 lett. b n. 7 e 319
lett. a CPC). In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che, segnatamente,
nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
a) Nel caso in
esame, la convenuta ha dimostrato di avere saldato il suo debito nei confronti
del procedente il 12 marzo 2014, alle ore 10:18 (ricevuta n. 70.091 dell’UEF di
Bellinzona acclusa al reclamo), ovvero un po’ più di un’ora dopo la dichiarazione
di fallimento. Il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta così adempiuto.
b) La
reclamante ha anche reso verosimile il secondo presupposto stabilito all’art.
174 cpv. 2 LEF, ovvero la propria solvibilità. Dall’estratto esecutivo
allegato al reclamo si evince, infatti, che il 12 marzo 2014 l’escussa ha
pagato l’unica esecuzione promossa a suo carico contro di lei non sono stati
rilasciati attestati di carenza di beni. In queste circostanze, il suo
fallimento va annullato.
2. Date
le particolarità del caso specifico e il fatto che la reclamante non è
assistita, si rinuncia eccezionalmente a prelevare tasse e spese in questa
sede. Il suo pagamento essendo avvenuto troppo tardi per evitare l’apertura
della procedura fallimentare, vanno invece poste a suo carico la tassa di
giustizia di fr. 60.– decisa in prima sede – che costei ha già provveduto a
pagare con il suo versamento del 12 marzo 2014 (estratto “opoc” dell’UEF di Bellinzona)
– così come le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona
(art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte, infine, non si
assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia:
Fatti
I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. Il
decreto di fallimento pronunciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona l’11
marzo 2014 (inc. n SO.2014.125) nei confronti di RE 1 è annullato.
2. È dato atto che RE 1 ha già provveduto a pagare all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona la tassa di giustizia di fr. 60.–.
3. Le
spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di
rito, sono poste a carico di RE 1.
Considerandi
II. Non si prelevano tasse né spese in sede di reclamo.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
–
Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona;
–
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
–
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di
Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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