Lexipedia

Decisione

14.2014.62

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza su rinvio del Tribunale federale

17 novembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i dispositivi n. 1/7b e n. 3 della sentenza del Tribunale federale del 31 ottobre

2013 (inc.5A_871/2012). L’escussa ha interposto opposizione.

B. Statuendo

con decisione del 17 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza 16 dicembre 2013 di CO 1 e rigettato in

via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 23'577.50

oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2000 su fr. 19'527.50 e dal 9 aprile

2000 al 10 gennaio 2014 su fr. 5'472.50, dal 15 gennaio 2012 su fr. 1'050.–

e dal 30 novembre 2013 su fr. 3'000.–, ponendo a carico di lei le spese

processuali di fr. 200.– e un’indennità per ripetibili di fr. 600.– a

favore del­l’istante.

C. Con

sentenza dell’8 agosto 2014, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo del

27 marzo 2014 presentato dalla convenuta contro la decisione pretorile,

riformandola nel senso del parziale accoglimento dell’istanza e del consecutivo

rigetto in via definitiva dell’opposizione limitatamente a fr. 83.35 oltre

agli interessi del 5% su fr. 5'555.85 dal 1° dicembre 2013 al 20 gennaio

2014 e su fr. 83.35 dal 21 gennaio 2014. La tassa di giustizia di prima

sede, di fr. 200.–, è stata posta a carico dell’istante, tenuto a rifondere

alla convenuta fr. 600.– per ripetibili. Anche le spese processuali di

seconda istanza, di complessivi fr. 350.–, sono state poste a carico di CO

1, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 1'200.– per ripetibili.

D. Con

sentenza del 18 luglio 2016 (5A_709/2014), la seconda Corte di diritto civile

del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso sussidiario in

materia costituzione interposto da CO 1 contro la sentenza 8 agosto 2014 di

questa Camera, annullandola e rinviandole la causa per nuovo giudizio nel senso

dei considerandi.

Considerandi

in diritto: 1. Per

costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio di rinvio limitano

la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è ritornata, nel senso che

quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale

federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non

sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2). Ciò detto, il quadro della

nuova decisione che dev’essere pronunciata dall’autorità cantonale in virtù del

rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del

Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere

esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza

vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento

della sua situazione di diritto. V’è pertanto l’obbligo di riesaminare la fattispecie

sulla base delle indicazioni fornite dalla massima autorità federale e delle

prove acquisite agli atti, senza che sia necessario avviare una nuova

istruttoria riguardante gli accertamenti chiesti dal rinvio che vanno

effettuati in base al medesimo fascicolo, sulla scorta del quale era stata

emanata la prima sentenza (cfr. Corboz

in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con

numerosi rinvii).

2.

Nel

caso concreto, con la decisione di rinvio (consid. 3.4.1.1), il Tribunale federale

ha statuito anzitutto che il decreto pretorile cautelare del 10 agosto 2006

concernente i contributi alimentari provvisionali ha cessato di esplicare i

suoi effetti il 18 ottobre 2012 al momento dell’emanazione del dispositivo

della sentenza con cui la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha negato

all’ex moglie escussa (e reclamante) un contributo di mantenimento dopo

divorzio (inc. 11.2010.106). L’eccezione di compensazione sollevata da quest’ultima

va pertanto accolta limitatamente a fr. 1'000.– mensili dal 1° agosto 2010

al 18 ottobre 2012, ovvero a fr. 26'580.– (26.58 mesi x fr. 1'000.–

mensili), oltre agli interessi di mora.

3.

Nella

sentenza di rinvio (consid. 3.4.2.1), il Tribunale federale ha anche chiesto

alla Camera di esprimersi in merito ai versamenti di complessivi fr. 23'078.–

effettuati dal creditore procedente al­l’ex moglie per il medesimo periodo

(doc. K), senza trascurare il fatto ch’ella, il 16 novembre 2012, gli ha

restituito fr. 8'113.16 quale eccedenza tra quanto ricevuto dopo il 1°

agosto 2010 e il contributo di mantenimento dopo il divorzio di fr. 720.–

fissato dal Pretore. L’evidente svista di questa Camera va riparata deducendo

dai fr. 26'580.– opposti in compensazione i fr. 23'078.– oltre agli

interessi versati dall’ex marito e aggiungendo la somma di fr. 8'113.16,

con gli interessi, restituitagli dall’ex moglie.

4.

In

definitiva, CO 1 ha versato il dovuto per l’agosto 2010 (fr. 1'000.–), fr. 280.–

mensili di meno dal settembre al novembre 2010 e fr. 134.– mensili in meno

per i mesi dal dicembre del 2010 al settembre del 2012 e fr. 286.– di

troppo per ottobre 2012 (v. doc. K e reclamo di RE 1 pag. 7), ossia

complessivamente fr. 3'502.– in meno del dovuto, oltre a fr. 762.13

per interessi scalari al tasso del 3% dal 5 agosto 2010 al 18 ottobre 2012 (secondo

il metodo di calcolo scalare ammesso da entram­be le parti, v. consid. 4.7

della sentenza di questa Camera e doc. I7 prodotto con l’istanza). A

quest’ultima data, tenuto conto delle sue pretese poste in esecuzione di fr. 25'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2000 (secondo la sentenza del

Tribunale federale 5A_871/2012 dispositivo n. 1.7/b) e di fr. 1'050.–

oltre agli interessi de 5% dal 15 gennaio 2012 (sentenza della I CCA

11.2012

) CO 1 vantava un credito complessivo di fr. 21'785.87 più fr. 15'707.65

per interessi di mora. Dal capitale occorre ancora togliere i fr. 8'113.16

restituiti dall’ex moglie il 16 novembre 2012 e i fr. 5'472.50 pagati all’Ufficio

d’esecuzione di Lugano il 20 gennaio 2014 (sentenza di questa Camera, consid.

4.

), e aggiungere l’ultima pretesa posta in esecuzione, di fr. 3'000.–

oltre agli interessi del 5% (sentenza del Tribunale federale 5A_871/2012

Dispositivo

dispositivo n. 3). Al 20 gennaio 2014, il credito totale di CO 1 ammontava di conseguenza

a fr. 11'200.21 in capitale (ossia fr. 25'000.– + 1'050.– + 3'000.–

./. 4'264.13 ./. 8'113.16 ./. 5'472.50) e a fr. 16'613.39 in interessi di

mora (fr. 15'707.65 + fr. 83.56 [dal 18 ottobre al 16 novembre 2012]

+ fr. 707.98 [dal 17 novembre 2012 al 30 novembre 2013] + fr. 114.20

[dal 1° dicembre 2013 al 20 gennaio 2014]). La sentenza pretorile va così

riformata nel senso di rigettare l’opposi­­zione in via definitiva per fr. 27'813.60

oltre agli interessi del 5% su fr. 11'200.21 dal 21 gennaio 2014. Le spese

processuali di prima sede vanno poi ripartite tra le parti in ragione della

loro soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 2/5

per l’ex marito (rispetto alla pretesa

complessiva fatta valere con l’istanza, pari a fr. 46'416.55 al 20 gennaio

2014 con gli interessi).

5. Il dispositivo sulle spese processuali di

seconda istanza va modificato nel senso che anch’esse seguono la soccombenza

parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).

6. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'577.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono

così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’ese­­cuzione di

Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 27'813.60 oltre agli

interessi del 5% su fr. 11'200.21 dal 21 gennaio 2014.

2. La

tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, è

posta a suo carico in ragione di 2/5 e per i

restanti 3/5 a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 120.–

per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3/5

e per i restanti 2/5 a carico di CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 240.– per ripetibili

ridotte.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).