14.2014.62
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza su rinvio del Tribunale federale
17 novembre 2016Italiano9 min
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Incarto n.
14.2014.62
Rinvio TF
Lugano
17 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa di rigetto
definitivo dell’opposizione (inc. SO.2013.5311) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 dicembre 2013 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1)
e ora giudicando nuovamente sul reclamo del 27 marzo 2014 presentato dalla convenuta contro la
decisione emessa il 17 marzo 2014 dal Pretore conformemente alla sentenza 18
luglio 2016 della II Corte di diritto
civile del Tribunale federale (STF 5A_709/2014) che ha parzialmente accolto il
ricorso sussidiario in materia costituzionale interposto da CO 1 contro la
sentenza 8 agosto 2014 di questa Camera;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2013 dall’Ufficio esecuzione
di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex moglie RE 1 per l’incasso di fr. 1'050.–,
oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 2012, di fr. 25'000.– con interessi
del 5% dal 9 aprile 2000 e di fr. 3'000.– oltre interessi del 5% dal 30 novembre
2013, indicando quali titoli di credito rispettivamente la sentenza della Prima
Camera civile del Tribunale d’appello (inc. 11.2012.134 del 20 dicembre 2012) e
Fatti
i dispositivi n. 1/7b e n. 3 della sentenza del Tribunale federale del 31 ottobre
2013 (inc.5A_871/2012). L’escussa ha interposto opposizione.
B. Statuendo
con decisione del 17 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza 16 dicembre 2013 di CO 1 e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 23'577.50
oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2000 su fr. 19'527.50 e dal 9 aprile
2000 al 10 gennaio 2014 su fr. 5'472.50, dal 15 gennaio 2012 su fr. 1'050.–
e dal 30 novembre 2013 su fr. 3'000.–, ponendo a carico di lei le spese
processuali di fr. 200.– e un’indennità per ripetibili di fr. 600.– a
favore dell’istante.
C. Con
sentenza dell’8 agosto 2014, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo del
27 marzo 2014 presentato dalla convenuta contro la decisione pretorile,
riformandola nel senso del parziale accoglimento dell’istanza e del consecutivo
rigetto in via definitiva dell’opposizione limitatamente a fr. 83.35 oltre
agli interessi del 5% su fr. 5'555.85 dal 1° dicembre 2013 al 20 gennaio
2014 e su fr. 83.35 dal 21 gennaio 2014. La tassa di giustizia di prima
sede, di fr. 200.–, è stata posta a carico dell’istante, tenuto a rifondere
alla convenuta fr. 600.– per ripetibili. Anche le spese processuali di
seconda istanza, di complessivi fr. 350.–, sono state poste a carico di CO
1, con l’obbligo di rifondere alla reclamante fr. 1'200.– per ripetibili.
D. Con
sentenza del 18 luglio 2016 (5A_709/2014), la seconda Corte di diritto civile
del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso sussidiario in
materia costituzione interposto da CO 1 contro la sentenza 8 agosto 2014 di
questa Camera, annullandola e rinviandole la causa per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.
Considerandi
in diritto: 1. Per
costante prassi (DTF 135 III 334 consid. 2.1), i motivi del giudizio di rinvio limitano
la cognizione dell’autorità cantonale cui la causa è ritornata, nel senso che
quest’ultima rimane legata a quanto definitivamente deciso dal Tribunale
federale (DTF 133 III 201 consid. 4.2) e alle constatazioni di fatto che non
sono state impugnate (DTF 131 III 91 consid. 5.2). Ciò detto, il quadro della
nuova decisione che dev’essere pronunciata dall’autorità cantonale in virtù del
rinvio è quindi determinato, sotto il profilo giuridico, dalla decisione del
Tribunale federale: il punto litigioso delimitato dal rinvio non può essere
esteso né fondato su di una nuova base giuridica e il ricorrente, in precedenza
vittorioso, non può quindi, nella nuova procedura cantonale, subire un peggioramento
della sua situazione di diritto. V’è pertanto l’obbligo di riesaminare la fattispecie
sulla base delle indicazioni fornite dalla massima autorità federale e delle
prove acquisite agli atti, senza che sia necessario avviare una nuova
istruttoria riguardante gli accertamenti chiesti dal rinvio che vanno
effettuati in base al medesimo fascicolo, sulla scorta del quale era stata
emanata la prima sentenza (cfr. Corboz
in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 27-28 ad art. 107 LTF con
numerosi rinvii).
2.
Nel
caso concreto, con la decisione di rinvio (consid. 3.4.1.1), il Tribunale federale
ha statuito anzitutto che il decreto pretorile cautelare del 10 agosto 2006
concernente i contributi alimentari provvisionali ha cessato di esplicare i
suoi effetti il 18 ottobre 2012 al momento dell’emanazione del dispositivo
della sentenza con cui la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha negato
all’ex moglie escussa (e reclamante) un contributo di mantenimento dopo
divorzio (inc. 11.2010.106). L’eccezione di compensazione sollevata da quest’ultima
va pertanto accolta limitatamente a fr. 1'000.– mensili dal 1° agosto 2010
al 18 ottobre 2012, ovvero a fr. 26'580.– (26.58 mesi x fr. 1'000.–
mensili), oltre agli interessi di mora.
3.
Nella
sentenza di rinvio (consid. 3.4.2.1), il Tribunale federale ha anche chiesto
alla Camera di esprimersi in merito ai versamenti di complessivi fr. 23'078.–
effettuati dal creditore procedente all’ex moglie per il medesimo periodo
(doc. K), senza trascurare il fatto ch’ella, il 16 novembre 2012, gli ha
restituito fr. 8'113.16 quale eccedenza tra quanto ricevuto dopo il 1°
agosto 2010 e il contributo di mantenimento dopo il divorzio di fr. 720.–
fissato dal Pretore. L’evidente svista di questa Camera va riparata deducendo
dai fr. 26'580.– opposti in compensazione i fr. 23'078.– oltre agli
interessi versati dall’ex marito e aggiungendo la somma di fr. 8'113.16,
con gli interessi, restituitagli dall’ex moglie.
4.
In
definitiva, CO 1 ha versato il dovuto per l’agosto 2010 (fr. 1'000.–), fr. 280.–
mensili di meno dal settembre al novembre 2010 e fr. 134.– mensili in meno
per i mesi dal dicembre del 2010 al settembre del 2012 e fr. 286.– di
troppo per ottobre 2012 (v. doc. K e reclamo di RE 1 pag. 7), ossia
complessivamente fr. 3'502.– in meno del dovuto, oltre a fr. 762.13
per interessi scalari al tasso del 3% dal 5 agosto 2010 al 18 ottobre 2012 (secondo
il metodo di calcolo scalare ammesso da entrambe le parti, v. consid. 4.7
della sentenza di questa Camera e doc. I7 prodotto con l’istanza). A
quest’ultima data, tenuto conto delle sue pretese poste in esecuzione di fr. 25'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 9 aprile 2000 (secondo la sentenza del
Tribunale federale 5A_871/2012 dispositivo n. 1.7/b) e di fr. 1'050.–
oltre agli interessi de 5% dal 15 gennaio 2012 (sentenza della I CCA
11.2012
) CO 1 vantava un credito complessivo di fr. 21'785.87 più fr. 15'707.65
per interessi di mora. Dal capitale occorre ancora togliere i fr. 8'113.16
restituiti dall’ex moglie il 16 novembre 2012 e i fr. 5'472.50 pagati all’Ufficio
d’esecuzione di Lugano il 20 gennaio 2014 (sentenza di questa Camera, consid.
4.
), e aggiungere l’ultima pretesa posta in esecuzione, di fr. 3'000.–
oltre agli interessi del 5% (sentenza del Tribunale federale 5A_871/2012
Dispositivo
dispositivo n. 3). Al 20 gennaio 2014, il credito totale di CO 1 ammontava di conseguenza
a fr. 11'200.21 in capitale (ossia fr. 25'000.– + 1'050.– + 3'000.–
./. 4'264.13 ./. 8'113.16 ./. 5'472.50) e a fr. 16'613.39 in interessi di
mora (fr. 15'707.65 + fr. 83.56 [dal 18 ottobre al 16 novembre 2012]
+ fr. 707.98 [dal 17 novembre 2012 al 30 novembre 2013] + fr. 114.20
[dal 1° dicembre 2013 al 20 gennaio 2014]). La sentenza pretorile va così
riformata nel senso di rigettare l’opposizione in via definitiva per fr. 27'813.60
oltre agli interessi del 5% su fr. 11'200.21 dal 21 gennaio 2014. Le spese
processuali di prima sede vanno poi ripartite tra le parti in ragione della
loro soccombenza parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), pari a 2/5
per l’ex marito (rispetto alla pretesa
complessiva fatta valere con l’istanza, pari a fr. 46'416.55 al 20 gennaio
2014 con gli interessi).
5. Il dispositivo sulle spese processuali di
seconda istanza va modificato nel senso che anch’esse seguono la soccombenza
parziale reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
6. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'577.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono
così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 27'813.60 oltre agli
interessi del 5% su fr. 11'200.21 dal 21 gennaio 2014.
2. La
tassa di giustizia di fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, è
posta a suo carico in ragione di 2/5 e per i
restanti 3/5 a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 120.–
per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 3/5
e per i restanti 2/5 a carico di CO 1, cui RE 1 rifonderà fr. 240.– per ripetibili
ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).