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Decisione

14.2014.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 agosto 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 novembre 2013

l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11 marzo 2014, è

comparso unicamente l’istante, che ha confermato la sua domanda, mentre la

parte convenuta non si è presentata.

C. Statuendo

con decisione 17 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.–

a favore dell’istante.

D. Contro la

sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28

marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue

osservazioni del 22 aprile 2014, CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 marzo 2014 avverso la decisione notificata a RE 1 il 18 marzo

2014, il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso specifico, non avendo la reclamante

presenziato all’udi­enza indetta dal Pretore senza valido motivo (non basta al

riguardo dichiarare in modo generico di non avere “potuto ritirare la relativa

citazione”, reclamo ad 1d), tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono

nuove e di conseguenza irricevibili. L’esistenza di un titolo di rigetto

dell’opposizione, come si vedrà (sotto consid. 6), va tuttavia verificata d’ufficio,

anche in questa sede.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’opposizione in via provvisoria

considerando che l’intera documentazione prodotta dall’istante (doc. A-I)

costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e

della relativa giurisprudenza, pur senza indicare nei singoli documenti gli

elementi sui quali ha fondato la propria deduzione.

3.

Nel

reclamo RE 1 contesta invece che la documentazione prodotta da CO 1 possa

ritenersi un valido riconoscimento di debito, facendo notare in particolare l’assenza

d’identità fra creditore, debitore e credito indicati, da una parte, nel precetto

esecutivo e nell’istanza, e dall’altra negli allegati prodotti in sede di

rigetto, così come l’assenza nella documentazione agli atti della sua firma o

della firma di una persona legittimata a rappresentarla.

4.

Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 ha criticato le argomentazioni di controparte,

ribadendo che tutta la documentazione prodotta in sede di rigetto costituisce

un valido riconoscimento di debito a suo favore. Richiamati gli articoli relativi

alla rappresentanza diretta, CO 1 ha inoltre puntualizzato che la ditta di RE 1,

sulla base delle scritture private del 12 aprile 2012 e tramite i suoi

rappresentanti __________ e __________, si è impegnata nei confronti della

creditrice originaria e in seguito verso l’istante stesso. Sempre a mente dell’istante,

il fatto che la reclamante gli abbia versato € 12'000.– il 17 settembre 2012

dimostra che la stessa ha riconosciuto il credito posto in esecuzione.

5.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti (o, come in concreto, dalla loro

inammissibilità), se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di

rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto

esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e

il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il

debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non

è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritte dall’escusso o da

un suo rappresentante (Staehe­lin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19).

6.2

Nel

caso di specie, l’istante ha indicato quale titolo di rigetto dell’opposizione

le “scritture private datate 12.04.2012”, ossia gli scritti contrassegnati come

doc. C e I. Ora, è innanzitutto dubbio che questi documenti, tra l’altro

parzialmente incongruenti tra di loro, costituiscano un riconoscimento di debito

nel senso appena ricordato. Il “consulente” (lo studio fiduciario “__________”

o nel “Certificato/Dichiarazione” di stessa data __________ personalmente) vi

si limita infatti a confermare di aver ricevuto dalla cliente € 40'000.– (in

uno dei documenti si parla di € 7'000.–, senza che sia dato di sapere se si

aggiungono ai € 40'000.– o se si tratta di una versione alternativa), di averli

depositati su un conto vincolato presso la banca __________ in Lugano e di

avere dato ordine a quest’ultima di bonificare il 23 aprile 2012 l’intero importo

comprensivo di eventuali utili su un conto intestato alla cliente. L’unico

impegno del consulente risulta così essere quello di “rendere eseguibile quanto

qui strutturato”. Egli non esprime invece la volontà chiara e univoca di pagare

(o perlomeno di riconoscere) alla cliente, senza riserve né condizioni, una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile. Il quesito

può ad ogni modo rimanere aperto, perché l’impegno in questione non è firmato

dall’escussa né, come si vedrà, risulta dagli atti che il “consulente” abbia

agito per conto di lei.

6.3

In

via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del

rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal

rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo

della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono

dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli

ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Per

essere valido il riconoscimento di debito di una persona giuridica iscritta a registro

di commercio dev’essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla.

La mancanza del potere di rappresentanza può, in linea di massima, essere sanata

posteriormente, anche tacitamente o per atti concludenti del rappresentato (art.

38.

cpv. 1 CO), in particolare nel corso della procedura di rigetto. In assenza

di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il

rappresentato dev’es­sere respinta (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della

CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013, consid. 4.2 e i rimandi).

6.4

Nella

fattispecie, le “scritture private datate 12.04.2012” (doc. C e I) sono firmate

a nome dello “studio Fiduciario __________” dal direttore __________ e dal

presidente __________ __________. Nulla nella documentazione agli atti permette

di ritenere che i firmatari fossero autorizzati a impegnare RE 1. Intanto, il

nome dello studio fiduciario “__________” per conto del quale i firmatari

pretendono di agire non corrisponde a quello della ditta individuale dell’escussa

(“__________di RE 1”, doc. A), per tacere del fatto che una ricerca in internet

rivela l’esistenza di diverse ditte con il nome “__________”, di cui una rinvia

a un sito web che nel suo indirizzo (“www.__________”) contiene il cognome di

uno dei firmatari degli scritti del 12 aprile 2012. D’altronde, l’iscrizione di

__________ quale direttore della ditta individuale del­l’escussa è stata

cancellata già il 20 settembre 2010, senza contare che il suo diritto di firma

era collettivo a due con la titolare. La documentazione agli atti è quindi

lungi dal dimostrare in modo chiaro e liquido (v. sentenza della CEF

14.2012.113

consid. 8) il rapporto di rappresentanza allegato dall’istante. Le

scritture del 12 aprile 2012 non giustificano, dunque, il rigetto dell’opposizione

interposto da RE 1.

6.5

Per

quanto riguarda le dichiarazioni scritte 15 novembre 2012 (doc. B) e

9.

agosto 2013 (doc. G) dell’avv. __________, esse non configurano di certo

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF né sono atte a

dimostrare che __________ e __________ __________ hanno agito per conto di RE 1,

poiché il dichiarante neppure li nomina. Anche il fatto che la reclamante

avrebbe versato all’istante € 12'000.– il 17 settembre 2012 non supplisce la

mancanza di un titolo di rigetto dell’opposizione (RtiD 2007 I 844 n. 58c,

consid. 2a). Quanto infine all’atto di cessione del credito sottoscritto da CO

1.

e __________ (doc. H), esso non assume la valenza di un simile titolo poiché

non riporta alcun riconoscimento firmato dal debitore del credito ceduto.

6.6

Il

reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della

reiezione dell’istanza. Le spese di prima sede sono a carico dell’istante,

mentre la convenuta ha rinunciato all’assegnazione di ripetibili, comunque non

dovute, giacché essa non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza.

7.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell’istante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 43'715.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo

è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata

sono così riformati:

1.

L’istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico di CO 1.

Non si assegnano indennità.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).