14.2014.63
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5 agosto 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.63
Lugano
5 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2013.4948 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 novembre 2013 da:
CO 1
(patrocinato
dall’PA 2 PA 2)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1)
giudicando sul reclamo del 28 marzo 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15
gennaio 2013 dall’Ufficio esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 43'715.– oltre interessi del 5% dal 16 dicembre
2011, indicando quale causa del credito le “scritture private datate
12.04.2012, equivalenti a € 35'000.00, tasso di cambio Euro/Sfr. 1.249
del 14.01.2013”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 novembre 2013
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11 marzo 2014, è
comparso unicamente l’istante, che ha confermato la sua domanda, mentre la
parte convenuta non si è presentata.
C. Statuendo
con decisione 17 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.–
a favore dell’istante.
D. Contro la
sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28
marzo 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 22 aprile 2014, CO 1 ha contestato le argomentazioni della reclamante, chiedendo la conferma della decisione impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 marzo 2014 avverso la decisione notificata a RE 1 il 18 marzo
2014, il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso specifico, non avendo la reclamante
presenziato all’udienza indetta dal Pretore senza valido motivo (non basta al
riguardo dichiarare in modo generico di non avere “potuto ritirare la relativa
citazione”, reclamo ad 1d), tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo sono
nuove e di conseguenza irricevibili. L’esistenza di un titolo di rigetto
dell’opposizione, come si vedrà (sotto consid. 6), va tuttavia verificata d’ufficio,
anche in questa sede.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l’opposizione in via provvisoria
considerando che l’intera documentazione prodotta dall’istante (doc. A-I)
costituisce un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 LEF e
della relativa giurisprudenza, pur senza indicare nei singoli documenti gli
elementi sui quali ha fondato la propria deduzione.
3.
Nel
reclamo RE 1 contesta invece che la documentazione prodotta da CO 1 possa
ritenersi un valido riconoscimento di debito, facendo notare in particolare l’assenza
d’identità fra creditore, debitore e credito indicati, da una parte, nel precetto
esecutivo e nell’istanza, e dall’altra negli allegati prodotti in sede di
rigetto, così come l’assenza nella documentazione agli atti della sua firma o
della firma di una persona legittimata a rappresentarla.
4.
Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 ha criticato le argomentazioni di controparte,
ribadendo che tutta la documentazione prodotta in sede di rigetto costituisce
un valido riconoscimento di debito a suo favore. Richiamati gli articoli relativi
alla rappresentanza diretta, CO 1 ha inoltre puntualizzato che la ditta di RE 1,
sulla base delle scritture private del 12 aprile 2012 e tramite i suoi
rappresentanti __________ e __________, si è impegnata nei confronti della
creditrice originaria e in seguito verso l’istante stesso. Sempre a mente dell’istante,
il fatto che la reclamante gli abbia versato € 12'000.– il 17 settembre 2012
dimostra che la stessa ha riconosciuto il credito posto in esecuzione.
5.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti (o, come in concreto, dalla loro
inammissibilità), se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di
rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto
esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e
il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il
debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non
è che il riconoscimento di debito sia scritto e sottoscritte dall’escusso o da
un suo rappresentante (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 82 LEF, Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 74 ad § 19).
6.2
Nel
caso di specie, l’istante ha indicato quale titolo di rigetto dell’opposizione
le “scritture private datate 12.04.2012”, ossia gli scritti contrassegnati come
doc. C e I. Ora, è innanzitutto dubbio che questi documenti, tra l’altro
parzialmente incongruenti tra di loro, costituiscano un riconoscimento di debito
nel senso appena ricordato. Il “consulente” (lo studio fiduciario “__________”
o nel “Certificato/Dichiarazione” di stessa data __________ personalmente) vi
si limita infatti a confermare di aver ricevuto dalla cliente € 40'000.– (in
uno dei documenti si parla di € 7'000.–, senza che sia dato di sapere se si
aggiungono ai € 40'000.– o se si tratta di una versione alternativa), di averli
depositati su un conto vincolato presso la banca __________ in Lugano e di
avere dato ordine a quest’ultima di bonificare il 23 aprile 2012 l’intero importo
comprensivo di eventuali utili su un conto intestato alla cliente. L’unico
impegno del consulente risulta così essere quello di “rendere eseguibile quanto
qui strutturato”. Egli non esprime invece la volontà chiara e univoca di pagare
(o perlomeno di riconoscere) alla cliente, senza riserve né condizioni, una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile. Il quesito
può ad ogni modo rimanere aperto, perché l’impegno in questione non è firmato
dall’escussa né, come si vedrà, risulta dagli atti che il “consulente” abbia
agito per conto di lei.
6.3
In
via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del
rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal
rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo
della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono
dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli
ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Per
essere valido il riconoscimento di debito di una persona giuridica iscritta a registro
di commercio dev’essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla.
La mancanza del potere di rappresentanza può, in linea di massima, essere sanata
posteriormente, anche tacitamente o per atti concludenti del rappresentato (art.
38.
cpv. 1 CO), in particolare nel corso della procedura di rigetto. In assenza
di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il
rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; sentenza della
CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013, consid. 4.2 e i rimandi).
6.4
Nella
fattispecie, le “scritture private datate 12.04.2012” (doc. C e I) sono firmate
a nome dello “studio Fiduciario __________” dal direttore __________ e dal
presidente __________ __________. Nulla nella documentazione agli atti permette
di ritenere che i firmatari fossero autorizzati a impegnare RE 1. Intanto, il
nome dello studio fiduciario “__________” per conto del quale i firmatari
pretendono di agire non corrisponde a quello della ditta individuale dell’escussa
(“__________di RE 1”, doc. A), per tacere del fatto che una ricerca in internet
rivela l’esistenza di diverse ditte con il nome “__________”, di cui una rinvia
a un sito web che nel suo indirizzo (“www.__________”) contiene il cognome di
uno dei firmatari degli scritti del 12 aprile 2012. D’altronde, l’iscrizione di
__________ quale direttore della ditta individuale dell’escussa è stata
cancellata già il 20 settembre 2010, senza contare che il suo diritto di firma
era collettivo a due con la titolare. La documentazione agli atti è quindi
lungi dal dimostrare in modo chiaro e liquido (v. sentenza della CEF
14.2012.113
consid. 8) il rapporto di rappresentanza allegato dall’istante. Le
scritture del 12 aprile 2012 non giustificano, dunque, il rigetto dell’opposizione
interposto da RE 1.
6.5
Per
quanto riguarda le dichiarazioni scritte 15 novembre 2012 (doc. B) e
9.
agosto 2013 (doc. G) dell’avv. __________, esse non configurano di certo
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF né sono atte a
dimostrare che __________ e __________ __________ hanno agito per conto di RE 1,
poiché il dichiarante neppure li nomina. Anche il fatto che la reclamante
avrebbe versato all’istante € 12'000.– il 17 settembre 2012 non supplisce la
mancanza di un titolo di rigetto dell’opposizione (RtiD 2007 I 844 n. 58c,
consid. 2a). Quanto infine all’atto di cessione del credito sottoscritto da CO
1.
e __________ (doc. H), esso non assume la valenza di un simile titolo poiché
non riporta alcun riconoscimento firmato dal debitore del credito ceduto.
6.6
Il
reclamo va pertanto accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso della
reiezione dell’istanza. Le spese di prima sede sono a carico dell’istante,
mentre la convenuta ha rinunciato all’assegnazione di ripetibili, comunque non
dovute, giacché essa non è comparsa all’udienza di discussione dell’istanza.
7.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell’istante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 43'715.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo
è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata
sono così riformati:
1.
L’istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 250.– è posta a carico di CO 1.
Non si assegnano indennità.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).