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Decisione

14.2014.66

Rigetto dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo sprovvisto di conclusioni e di motivazione

2 luglio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 gennaio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano. All’udienza di discussione tenutasi il 14 marzo 2014, la parte

convenuta si è opposta all’istanza, mentre la procedente ha confermato la sua

domanda.

C. Statuendo

con decisione 14 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25

marzo 2014 senza formulare alcuna conclusione. Nelle sue osservazioni del 14

aprile 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 25 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 marzo 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

2.

Con

lo scritto denominato “ricorso” RE 1 si è limitata a dichiarare di presentare

“reclamo entro i termini stabiliti”, senza formulare alcuna conclusione né

addurre alcuna argomentazione. Il reclamo si rivela pertanto inammissibile per

carenza di motivazione (v. consid. 1.2).

3.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 50'413.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è inammissibile.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE

1, che rifonderà a CO 1 fr. 50.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–RA 1, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 2 LTF).