14.2014.66
Rigetto dell'opposizione. Inammissibilità del reclamo sprovvisto di conclusioni e di motivazione
2 luglio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.66
Lugano
2 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 gennaio 2014 da:
CO 1
(rappr. RA 1, __________)
Contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. E), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 50'413.25 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2013, indicando quale
titolo di credito il “saldo rapporto di lavoro salario luglio agosto
settembre 2013 vacanza 2012 e 2013 tredicesima 2012 e 2013”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 gennaio 2014
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano. All’udienza di discussione tenutasi il 14 marzo 2014, la parte
convenuta si è opposta all’istanza, mentre la procedente ha confermato la sua
domanda.
C. Statuendo
con decisione 14 marzo 2014, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25
marzo 2014 senza formulare alcuna conclusione. Nelle sue osservazioni del 14
aprile 2014, CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 marzo 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 marzo 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
2.
Con
lo scritto denominato “ricorso” RE 1 si è limitata a dichiarare di presentare
“reclamo entro i termini stabiliti”, senza formulare alcuna conclusione né
addurre alcuna argomentazione. Il reclamo si rivela pertanto inammissibile per
carenza di motivazione (v. consid. 1.2).
3.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 50'413.25, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE
1, che rifonderà a CO 1 fr. 50.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–RA 1, __________;
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 2 LTF).