14.2014.67
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancanza di identità tra escutente e creditore (nel frattempo deceduto) sul titolo di rigetto. Principio attitatorio. In-terpello
8 agosto 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.67
Lugano
8 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa 19/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo della Magliasina promossa con istanza 25 febbraio 2014 da:
RE 1,
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 2 aprile 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 febbraio 2014 dall’Ufficio
esecuzione del Distretto di Lugano (doc. A), RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 800.– oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014,
indicando quale titolo di credito il “mancato pagamento dell’affitto di
dicembre”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 febbraio 2014
l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del Circolo
della Magliasina. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 6 marzo 2014.
C. Statuendo
con decisione 24 marzo 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo
a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 90.– e un’indennità di
fr. 40.– a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2
aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. CO 1
non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 2 aprile 2014 contro la sentenza del 24 marzo 2014 e quindi notificata
a RE 1 più tardi, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, la reclamante sostiene per la prima volta in questa sede di
essere, con la madre, erede del titolare del credito posto in esecuzione, suo
fratello __________. Nuova l’allegazione sarebbe inammissibile, come
inammissibili sarebbero quei documenti acclusi al reclamo tendenti a dimostrare
tale allegazione. La questione, come si vedrà, non è però rilevante.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha evidenziato che il contratto di
locazione prodotto dalla procedente indica quale locatore __________,
rappresentato da RE 1, mentre nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto
dell’opposizione è indicata quale creditrice RE 1. Non essendovi identità tra
procedente e creditore indicato nel contratto invocato quale titolo di rigetto,
il primo giudice ha respinto l’istanza.
3.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al giudice di pace di avere comunque richiesto alla
controparte di formulare osservazioni sull’istanza, pur avendo constatato “a
priori” l’assenza di identità tra creditore e procedente e lamenta il fatto ch’egli
non le abbia chiesto se il credito le era stato ceduto né preteso da lei la produzione
di documenti giustificativi. L’avesse fatto – essa prosegue –, essa avrebbe
potuto dimostrare il decesso del fratello e la propria qualità di erede
unitamente alla madre. RE 1 si duole infine di una violazione del suo diritto
di essere sentita, laddove il giudice di pace non ha portato a sua conoscenza
le osservazioni all’istanza di rigetto presentate dall’escussa.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie, come correttamente rilevato dal primo giudice, il locatore
indicato sul contratto di locazione del 23 ottobre 2012 (doc. B) è __________ e
non la procedente RE 1, motivo per cui in assenza di identità tra escutente e
creditore sul titolo di rigetto, la reiezione dell’istanza va confermata. In
prima sede, infatti, l’escutente non ha dimostrato – e nemmeno allegato – di
essere subentrata nella pretesa di __________ e tale prova è di norma
inammissibile in sede di reclamo (sopra consid. 1.2).
5.2
La
reclamante, invero, rimprovera al primo giudice di non averla interpellata d’ufficio
al riguardo. Sennonché per l’art. 55 CPC la procedura civile è retta dal
principio attitatorio, secondo cui il giudice di regola non agisce d’ufficio ma
esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove
addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in mundo"),
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte.
5.3
Vero
è, tuttavia, che l’art. 55 CPC è limitato dall’art. 56, secondo cui se le
allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise
oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’occasione di
rimediarvi ponendole pertinenti domande.
a) L’estensione
del dovere d’interpello è oggetto nella dottrina di apprezzamenti in parte
divergenti, ma è comunemente ammesso che il suo limite sta nell’obbligo d’imparzialità
e di neutralità del giudice e che oltretutto non deve servire a compensare le
negligenze processuali delle parti (ad es. Sutter-Somm/von
Arx in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 15 e 16 ad art. 56 CPC; Oberhammer, in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014,
n. 5 e 8 ad art. 56 CPC; Haldy in:
CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 56 CPC). Il dovere d’interpello dipende ad
ogni modo delle circostanze concrete della causa, in particolare dalla sua
difficoltà, del livello di formazione delle parti e del fatto che siano o no
rappresentate da un mandatario professionale (sentenza del Tribunale federale
4D_57/2013 del 2 dicembre 2013, consid. 3.2, SZZP/RSPC 2014, 145, con rinvii).
Ancorché l’art. 56 CPC sia una norma generale, la sua applicazione nelle procedure
sommarie non può quindi prescindere dalle caratteristiche di tali procedure. Anzitutto,
ove le sue allegazioni siano insufficienti, in linea di massima il procedente
non rischia di perdere definitivamente il proprio diritto – perlomeno nelle
procedure di rigetto dell’opposizione – siccome alla peggio egli può sempre promuovere
una nuova esecuzione. D’altronde l’effetto decelerante dell’interpello – che va
esercitato rispettando il principio della parità di trattamento e il diritto di
essere sentito della controparte – si contrappone all’imperativo di celerità
vigente nelle procedure sommarie.
b) Nel
caso specifico, non è però necessario verificare se il dovere d’interpello del
giudice di pace si estendeva alla segnalazione all’istante dell’incompletezza
della documentazione prodotta. In effetti,
pur volendo dare una risposta affermativa al quesito (in questo senso si
esprime Sven Rüetschi in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 12 ad art. 180 CPC, pur senza parlare di obbligo), e di conseguenza ammettere i
documenti prodotti con il reclamo (v. sentenza dell’Obergericht zurighese
RU120053 del 20 settembre 2012, consid. 1.3), l’istanza andrebbe ugualmente
respinta, perché RE 1 non può procedere da sola, ma soltanto congiuntamente con
sua madre __________ (cfr. art. 602 cpv. 2 CC), anch’essa coerede di __________
(doc. G annesso al reclamo). E anche se il primo giudice avesse dovuto
spingersi fino a segnalare all’istante anche tale necessità di azione congiunta,
l’esito non sarebbe stato diverso perché il precetto esecutivo è stato emesso
al nome della sola reclamante, sicché il presupposto dell’identità tra
creditore ed escusso non sarebbe ad ogni modo stato adempiuto (v. sopra consid.
5). Il reclamo va pertanto respinto, ferma restando
la facoltà per la reclamante di promuovere una nuova esecuzione congiuntamente
con la madre.
5.4
In
queste circostanze, la domanda di rinvio dell’incarto al primo giudice diventa
senza oggetto. Non è neppure necessario statuire sulla pretesa violazione del
diritto di essere sentito dell’istante, la mancata comunicazione delle osservazioni
all’istanza di rigetto non potendo avere alcuna conseguenza concreta nella fattispecie.
Indipendentemente dalle osservazioni dell’escussa (che oltretutto vertevano su
censure di merito del tutto estranee al tema trattato nella presente decisione),
la Camera era infatti tenuta ad esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido
titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 5).
6.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano
ripetibili, non avendo la controparte presentato osservazioni (art. 106 cpv. 1
CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace della Magliasina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).