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Decisione

14.2014.67

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancanza di identità tra escutente e creditore (nel frattempo deceduto) sul titolo di rigetto. Principio attitatorio. In-terpello

8 agosto 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 febbraio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del Circolo

della Magliasina. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 6 marzo 2014.

C. Statuendo

con decisione 24 marzo 2014, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo

a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 90.– e un’indennità di

fr. 40.– a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2

aprile 2014 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. CO 1

non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 2 aprile 2014 contro la sentenza del 24 marzo 2014 e quindi notificata

a RE 1 più tardi, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, la reclamante sostiene per la prima volta in questa sede di

essere, con la madre, erede del titolare del credito posto in esecuzione, suo

fratello __________. Nuova l’allegazione sarebbe inammissibile, come

inammissibili sarebbero quei documenti acclusi al reclamo tendenti a dimostrare

tale allegazione. La questione, come si vedrà, non è però rilevante.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha evidenziato che il contratto di

locazione prodotto dalla procedente indica quale locatore __________,

rappresentato da RE 1, mentre nel precetto esecutivo e nell’istanza di rigetto

dell’opposizione è indicata quale creditrice RE 1. Non essendovi identità tra

procedente e creditore indicato nel contratto invocato quale titolo di rigetto,

il primo giudice ha respinto l’istanza.

3.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al giudice di pace di avere comunque richiesto alla

controparte di formulare osservazioni sull’istanza, pur avendo constatato “a

priori” l’assenza di identità tra creditore e procedente e lamenta il fatto ch’egli

non le abbia chiesto se il credito le era stato ceduto né preteso da lei la produzione

di documenti giustificativi. L’avesse fatto – essa prosegue –, essa avrebbe

potuto dimostrare il decesso del fratello e la propria qualità di erede

unitamente alla madre. RE 1 si duole infine di una violazione del suo diritto

di essere sentita, laddove il giudice di pace non ha portato a sua conoscenza

le osservazioni all’istanza di rigetto presentate dall’escussa.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie, come correttamente rilevato dal primo giudice, il locatore

indicato sul contratto di locazione del 23 ottobre 2012 (doc. B) è __________ e

non la procedente RE 1, motivo per cui in assenza di identità tra escutente e

creditore sul titolo di rigetto, la reiezione dell’istanza va confermata. In

prima sede, infatti, l’escutente non ha dimostrato – e nemmeno allegato – di

essere subentrata nella pretesa di __________ e tale prova è di norma

inammissibile in sede di reclamo (sopra consid. 1.2).

5.2

La

reclamante, invero, rimprovera al primo giudice di non averla interpellata d’ufficio

al riguardo. Sennonché per l’art. 55 CPC la procedura civile è retta dal

principio attitatorio, secondo cui il giudice di regola non agisce d’ufficio ma

esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove

addotte dalle parti ("quod non est in actis, non est in mundo"),

salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte.

5.3

Vero

è, tuttavia, che l’art. 55 CPC è limitato dall’art. 56, secondo cui se le

allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise

oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l’occasione di

rimediarvi ponendole pertinenti domande.

a) L’estensione

del dovere d’interpello è oggetto nella dottrina di apprezzamenti in parte

divergenti, ma è comunemente ammesso che il suo limite sta nell’obbligo d’imparzialità

e di neutralità del giudice e che oltretutto non deve servire a compensare le

negligenze processuali delle parti (ad es. Sutter-Somm/von

Arx in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 15 e 16 ad art. 56 CPC; Oberhammer, in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014,

n. 5 e 8 ad art. 56 CPC; Haldy in:

CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 56 CPC). Il dovere d’interpello dipende ad

ogni modo delle circostanze concrete della causa, in particolare dalla sua

difficoltà, del livello di formazione delle parti e del fatto che siano o no

rappresentate da un mandatario professionale (sentenza del Tribunale federale

4D_57/2013 del 2 dicembre 2013, consid. 3.2, SZZP/RSPC 2014, 145, con rinvii).

Ancorché l’art. 56 CPC sia una norma generale, la sua applicazione nelle procedure

sommarie non può quindi prescindere dalle caratteristiche di tali procedure. Anzitutto,

ove le sue allegazioni siano insufficienti, in linea di massima il procedente

non rischia di perdere definitivamente il proprio diritto – perlomeno nelle

procedure di rigetto dell’opposizione – siccome alla peggio egli può sempre promuovere

una nuova esecuzione. D’altronde l’effetto decelerante dell’interpello – che va

esercitato rispettando il principio della parità di trattamento e il diritto di

essere sentito della controparte – si contrappone all’imperativo di celerità

vigente nelle procedure sommarie.

b) Nel

caso specifico, non è però necessario verificare se il dovere d’interpello del

giudice di pace si estendeva alla segnalazione all’istante dell’incompletezza

della documentazione prodotta. In effetti,

pur volendo dare una risposta affermativa al quesito (in questo senso si

esprime Sven Rüetschi in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 12 ad art. 180 CPC, pur senza parlare di obbligo), e di conseguenza ammettere i

documenti prodotti con il reclamo (v. sentenza dell’Obergericht zurighese

RU120053 del 20 settembre 2012, consid. 1.3), l’istanza andrebbe ugualmente

respinta, perché RE 1 non può procedere da sola, ma soltanto congiuntamente con

sua madre __________ (cfr. art. 602 cpv. 2 CC), anch’essa coerede di __________

(doc. G annesso al reclamo). E anche se il primo giudice avesse dovuto

spingersi fino a segnalare all’istante anche tale necessità di azione congiunta,

l’esito non sarebbe stato diverso perché il precetto esecutivo è stato emesso

al nome della sola reclamante, sicché il presupposto dell’identità tra

creditore ed escusso non sarebbe ad ogni modo stato adempiuto (v. sopra consid.

5). Il reclamo va pertanto respinto, ferma restando

la facoltà per la reclamante di promuovere una nuova esecuzione congiuntamente

con la madre.

5.4

In

queste circostanze, la domanda di rinvio dell’incarto al primo giudice diventa

senza oggetto. Non è neppure necessario statuire sulla pretesa violazione del

diritto di essere sentito dell’istante, la mancata comunicazione delle osservazioni

all’istanza di rigetto non potendo avere alcuna conseguenza concreta nella fattispecie.

Indipendentemente dalle osservazioni dell’escussa (che oltretutto vertevano su

censure di merito del tutto estranee al tema trattato nella presente decisione),

la Camera era infatti tenuta ad esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido

titolo di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 5).

6.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza mentre non si assegnano

ripetibili, non avendo la controparte presentato osservazioni (art. 106 cpv. 1

CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 800.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace della Magliasina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).